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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 gennaio 2024

Cassazione n. 15113/2025

Testo disponibile della fonte

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guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16287/2024R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. , rappre- sentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( pec: andreaco- [OSCURATO:EMAIL]), domiciliata presso la Cancelle- riadella Corte di cassazione ; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 ; –controricorrente – Oggetto:art.21-bis d.lgs. 74 del 2000 –sentenza ex art.520, comma 2, c.p.p. –giudizio tributario avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodel Veneto , n. 1 5 / 5 /20 24 , depositata il 4 . 1 .20 24 e non notifi- cata.

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 2 7 marzo 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: 1.Con sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado delVeneto n. 1 4 /5/2024 depositata il 4.1.2024 veniva accolt o l’ ap- pello propost o da ll’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione t ributaria provinciale di Venezia n. 205 / 3 /20 2 2 , la qualeaveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. avverso l’avvisodi accertamento emesso nei confronti della società per l’anno diimposta 201 5 .

C on tale atto venivano riprese ad imposizione mag- giori II.DD. e IVA e irrogate le relative sanzioni oltre interessi per operazioni oggettivamente inesistenti .

Dai fatti derivava anche un processopenale a carico di [OSCURATO:PERSONA]. 2.L’atto impositiv o veniva emess o a seguito di indagini nei confronti dellacontribuente per gli anni 2013, 2014 e 2015 .

Dai controlli ef- fettuatidall’Ufficio risultava che la [OSCURATO:PERSONA] S. r . l . era stata cliente per l’anno 201 3 della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] di VolpeMassimo (Vemas), esercente l’attività di commercio al detta- gliodi macchine ed attrezzature d’ufficio, e della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,esercente l’attività di noleggio di macchine ed attrezzature per l’ufficio,della quale il [OSCURATO:PERSONA], unitamente al coniuge, dete- neval’intero capitale sociale.

L’Amministrazione finanziaria giustificazioni in merito ai costi dedotti relativi ai rapportiintrattenuti con tali soggetti . 3.Nella sentenza impugnata si legge che s ia la Vemas sia la [OSCURATO:PERSONA] avevano omesso la presentazione dello Spesometro 201 5 e compilatola dichiarazione IVA con il solo quadro A, ossia indicazione dellamera attività esercitata e l’Agenzia chiedeva alla contribuente giustificativadei costi.

All’esito , l’Ufficio contestava chei contratti in essere erano privi di firma delle parti, risultavano numeroseanomalie con riferimento ai costi di ogni singolo noleggio (ad es. la stessa macchina veniva noleggiata a 102 euro al mese dallaOffice Rent e a 50 euro/giorno dalla Vemas) e la non economi- citàdegli stessi (ad es. il canone annuale di noleggio risultava essere ildoppio o il triplo del costo di acquisto).

Risultavano altresì addebiti di prestazioni per periodi in cui la macchina non era stata conse- gnata.Per quanto attiene i costi per copia l’Ufficio riscontra va adde- biti per 732.064 complessive fotocopie/stampe eseguite nel 2013 dalla [OSCURATO:PERSONA] srl con le fotocopiatrici noleggiate da [OSCURATO:PERSONA] e Vemas,mentre i fogli di carta acquistati dalla Fly risulta va no essere 107.500.L’Agenzia contesta va , inoltre, che i contratti di assistenza tecnicae le prestazioni di adeguamento rete prodotti dalla Fly risul- tavano privi di firma del destinatario e non esaustivi nella loro de- scrizioneoltre che riportanti dati e voci riconducibili ad altri soggetti ed altre destinazioni.

L’Amministrazione c ontesta va anche che la contribuentenon aveva prodotto alcun documento a supporto degli interventidi assistenza fatturati.

L’Ufficiorilevava che negli anni 2014 e 2015 la Vemas aveva siste- maticamenteprelevato in contanti importi compatibili con l’ammon- tare dei bonifici appena ricevuti dalla Fly e ne esponeva dettagliati prospettiriassuntivi 4.In conclusione, sulla base della documentazione contabile ed ex- tracontabile reperita, l’Amministrazione finanziaria riteneva inesi- stentile operazioni contestate e i costi relativi indebitamente dedotti edetratti per l’ ann o di imposta 201 5 , tesi accolta dal giudice d’ap- pelloin riforma della decisione resa dal giudice di prime cure.

Avversola sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione la contribuentededucendo cinque motivi, cui replica l’Agenzia delle En- tratecon controricorso .

Con nota di deposito del 25.3.2025 la società chiede la declaratoria di estinzione del processo per cessazione della materia del conten- dere.

A sua volta, con nota di deposito datato 26.3.2025 l’Agenzia conferma che le parti hanno sottoscritto accordo conciliativo della lite e chiede la declaratoria di cessazione della materia del conten- dere.

Considerato che:

1. Con il primo motivo la ricorrente prospetta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 39 deld.P.R. n. 600/73 e 54 del d.P.R. n. 633/1972, lamentando che la CTR, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, abbia dichiarato rag- giuntala prova da parte dell’Amministrazione finanziaria circa l’ine- sistenzadelle operazioni contestate.

2. Con il secondo motivo viene censurata, in rapporto all’art. 360 primo comma n. 3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 39 del d.P.R.n. 600/73 e 54 del d.P.R. n. 633/1972 sotto un ulteriore pro- filodi effettività delle operazioni, che sarebbe comprovata dalla do- cumentazionee dalle informazioni acquisite nel corso del controllo. 3.Con il terzo motivo la ricorrente prospetta, in rapporto all’art. 360 primo comma n. 4 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 39 del d.P.R.n. 600/1973 e 54 del d.P.R. n. 633/1972, censurando la sen- tenza della CTR in ordine “all’onere probatorio a carico del contri- buenteed alla prova effettivamente raggiunta” .

4. Con il quarto motivo la ricorrente prospetta, in rapporto all’art. 360primo comma n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 109 del d.P.R.n. 917/1987 censurando la sentenza della CTR in ordine alla mancatadeduzione di costi effettivamente sostenuti nell’attività im- prenditoriale. 5.Il sommario del ricorso, a pag.2, annuncia anche l’esistenza di un quintomotivo, in rapporto all’art. 360 primo comma n. 3 cod. proc. civ.,per violazione dell’art. 45 comma primo del d.P.R. n. 917/1987, cheil corpo del ricorso non sviluppa . 5.Entrambe le parti, con note di deposito del 25 e 26.3.2025 hanno depositatoin giudizio copia dell’accordo conciliativo fuori udienza da lorosottoscritto in data 24.3.2025 ex art.48 del d.lgs. n.546/1992.

Inoltre, nelle rispettive note di deposito , entrambe le parti hanno formulato istanza di estinzione del processo per intervenuta cessa- zionedella materia del contendere , confermando così le risultanze documentali.

6. L’istanza va senz’altro accolta e le spese di lite devon

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16287/2024R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. , rappre- sentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( pec: andreaco- [OSCURATO:EMAIL]), domiciliata presso la Cancelle- riadella Corte di cassazione ; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 ; –controricorrente – Oggetto:art.21-bis d.lgs. 74 del 2000 –sentenza ex art.520, comma 2, c.p.p. –giudizio tributario avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodel Veneto , n. 1 5 / 5 /20 24 , depositata il 4 . 1 .20 24 e non notifi- cata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 2 7 marzo 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado delVeneto n. 1 4 /5/2024 depositata il 4.1.2024 veniva accolt o l’ ap- pello propost o da ll’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione t ributaria provinciale di Venezia n. 205 / 3 /20 2 2 , la qualeaveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. avverso l’avvisodi accertamento emesso nei confronti della società per l’anno diimposta 201 5 . C on tale atto venivano riprese ad imposizione mag- giori II.DD. e IVA e irrogate le relative sanzioni oltre interessi per operazioni oggettivamente inesistenti . Dai fatti derivava anche un processopenale a carico di [OSCURATO:PERSONA]. 2.L’atto impositiv o veniva emess o a seguito di indagini nei confronti dellacontribuente per gli anni 2013, 2014 e 2015 . Dai controlli ef- fettuatidall’Ufficio risultava che la [OSCURATO:PERSONA] S. r . l . era stata cliente per l’anno 201 3 della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] di VolpeMassimo (Vemas), esercente l’attività di commercio al detta- gliodi macchine ed attrezzature d’ufficio, e della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,esercente l’attività di noleggio di macchine ed attrezzature per l’ufficio,della quale il [OSCURATO:PERSONA], unitamente al coniuge, dete- neval’intero capitale sociale. L’Amministrazione finanziaria giustificazioni in merito ai costi dedotti relativi ai rapportiintrattenuti con tali soggetti . 3.Nella sentenza impugnata si legge che s ia la Vemas sia la [OSCURATO:PERSONA] avevano omesso la presentazione dello Spesometro 201 5 e compilatola dichiarazione IVA con il solo quadro A, ossia indicazione dellamera attività esercitata e l’Agenzia chiedeva alla contribuente giustificativadei costi. All’esito , l’Ufficio contestava chei contratti in essere erano privi di firma delle parti, risultavano numeroseanomalie con riferimento ai costi di ogni singolo noleggio (ad es. la stessa macchina veniva noleggiata a 102 euro al mese dallaOffice Rent e a 50 euro/giorno dalla Vemas) e la non economi- citàdegli stessi (ad es. il canone annuale di noleggio risultava essere ildoppio o il triplo del costo di acquisto). Risultavano altresì addebiti di prestazioni per periodi in cui la macchina non era stata conse- gnata.Per quanto attiene i costi per copia l’Ufficio riscontra va adde- biti per 732.064 complessive fotocopie/stampe eseguite nel 2013 dalla [OSCURATO:PERSONA] srl con le fotocopiatrici noleggiate da [OSCURATO:PERSONA] e Vemas,mentre i fogli di carta acquistati dalla Fly risulta va no essere 107.500.L’Agenzia contesta va , inoltre, che i contratti di assistenza tecnicae le prestazioni di adeguamento rete prodotti dalla Fly risul- tavano privi di firma del destinatario e non esaustivi nella loro de- scrizioneoltre che riportanti dati e voci riconducibili ad altri soggetti ed altre destinazioni. L’Amministrazione c ontesta va anche che la contribuentenon aveva prodotto alcun documento a supporto degli interventidi assistenza fatturati. L’Ufficiorilevava che negli anni 2014 e 2015 la Vemas aveva siste- maticamenteprelevato in contanti importi compatibili con l’ammon- tare dei bonifici appena ricevuti dalla Fly e ne esponeva dettagliati prospettiriassuntivi 4.In conclusione, sulla base della documentazione contabile ed ex- tracontabile reperita, l’Amministrazione finanziaria riteneva inesi- stentile operazioni contestate e i costi relativi indebitamente dedotti edetratti per l’ ann o di imposta 201 5 , tesi accolta dal giudice d’ap- pelloin riforma della decisione resa dal giudice di prime cure. Avversola sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione la contribuentededucendo cinque motivi, cui replica l’Agenzia delle En- tratecon controricorso . Con nota di deposito del 25.3.2025 la società chiede la declaratoria di estinzione del processo per cessazione della materia del conten- dere. A sua volta, con nota di deposito datato 26.3.2025 l’Agenzia conferma che le parti hanno sottoscritto accordo conciliativo della lite e chiede la declaratoria di cessazione della materia del conten- dere. Considerato che: 1. Con il primo motivo la ricorrente prospetta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 39 deld.P.R. n. 600/73 e 54 del d.P.R. n. 633/1972, lamentando che la CTR, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, abbia dichiarato rag- giuntala prova da parte dell’Amministrazione finanziaria circa l’ine- sistenzadelle operazioni contestate. 2. Con il secondo motivo viene censurata, in rapporto all’art. 360 primo comma n. 3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 39 del d.P.R.n. 600/73 e 54 del d.P.R. n. 633/1972 sotto un ulteriore pro- filodi effettività delle operazioni, che sarebbe comprovata dalla do- cumentazionee dalle informazioni acquisite nel corso del controllo. 3.Con il terzo motivo la ricorrente prospetta, in rapporto all’art. 360 primo comma n. 4 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 39 del d.P.R.n. 600/1973 e 54 del d.P.R. n. 633/1972, censurando la sen- tenza della CTR in ordine “all’onere probatorio a carico del contri- buenteed alla prova effettivamente raggiunta” . 4. Con il quarto motivo la ricorrente prospetta, in rapporto all’art. 360primo comma n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 109 del d.P.R.n. 917/1987 censurando la sentenza della CTR in ordine alla mancatadeduzione di costi effettivamente sostenuti nell’attività im- prenditoriale. 5.Il sommario del ricorso, a pag.2, annuncia anche l’esistenza di un quintomotivo, in rapporto all’art. 360 primo comma n. 3 cod. proc. civ.,per violazione dell’art. 45 comma primo del d.P.R. n. 917/1987, cheil corpo del ricorso non sviluppa . 5.Entrambe le parti, con note di deposito del 25 e 26.3.2025 hanno depositatoin giudizio copia dell’accordo conciliativo fuori udienza da lorosottoscritto in data 24.3.2025 ex art.48 del d.lgs. n.546/1992. Inoltre, nelle rispettive note di deposito , entrambe le parti hanno formulato istanza di estinzione del processo per intervenuta cessa- zionedella materia del contendere , confermando così le risultanze documentali. 6. L’istanza va senz’altro accolta e le spese di lite devon
Sentenza Cassazione n. 15113/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris