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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08477/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ha confermato la sentenza di primo grado che aveva affermato a suo carico la penale responsabilità per il delitto di cui agli artt. 624, primo e secondo comma, e 625, primo comma, n. 2 e 7-bis, contestatole per essersi impossessata di energia elettrica sottraendola all'[OSCURATO:SOCIETA]. tramite bypass, collegando direttamente la rete della propria abitazione al circuito Enel senza aver mai concluso un contratto di fornitura, con l'aggravante di aver agito con violenza sulle cose; - Ritenuto che il primo motivo di ricorso - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla nullità della perquisizione eseguita dai Carabinieri, formalmente giustificata ai sensi dell'art. 41 T.U.L.P.S. ma in realtà effettuata di iniziativa ed in assenza dei presupposti normativi, e dalla cui nullità discenderebbe l'inutilizzabilità degli atti compiuti successivamente, inclusi gli elementi probatori che hanno determinato la condanna della ricorrente - è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto, secondo cui «l'eventuale illegittimità della perquisizione eseguita di iniziativa dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 41 T.U.L.P.S. - sanzionabile con provvedimenti penali e/o disciplinari - non comporta la inutilizzabilità del sequestro del corpo del reato» (Sez. 1, n. 42010 del 28/10/2010, Raso, Rv. 249021 - 01); - Ritenuto che il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione poiché la Corte avrebbe erroneamente affermato la procedibilità d'ufficio del reato contestato, trascurando la novella del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, alla luce del fatto che non sarebbe stata dimostrata in modo univoco la destinazione dell'energia sottratta a un servizio pubblico, e non essendo sufficiente la mera contestazione dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7-bis, cod. pen., per escludere la necessità di querela - non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., poiché pur essendo l'atto di gravame anteriore all'entrata in vigore della novella legislativa introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è altresì vero che il riconoscimento della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 7-bis, cod. pen. (rectius, comma 1, n. 7, relativa alla destinazione dell'energia a servizio pubblico), avvenuto già con la sentenza di primo grado e non contestato con i motivi di appello, costituisce necessario presupposto del presente motivo di ricorso, che peraltro ne contesta la sussistenza in modo del tutto generico; e si palesa manifestamente infondato, in quanto, nell'ipotesi di furto di energia elettrica attuato mediante allacciamento abusivo e diretto alla rete elettrica dell'Enel, l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7, quarta ipotesi, cod. pen. è configurabile indipendentemente dal fatto che tale condotta abbia arrecato effettivo nocumento alla fornitura di energia agli altri utenti; ciò in quanto le ipotesi previste nell'ambito dell'aggravante speciale di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. hanno un fondamento comune costituito dalla maggiore tutela che deve essere offerta a determinate cose in ragione delle condizioni in cui si trovano o della destinazione delle stesse; la sussistenza di detti presupposti determina l'operatività dell'aggravante a prescindere dagli effetti provocati dall'azione delittuosa (Sez. 4, n. 21456 del 17/04/2002, Tirone, Rv. 221617 - 01; conf.

Sez. 4, n. 1850 del 07/01/2016, Cagnassone, Rv. 266229 - 01; Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023, Marcì, Rv. 285422 - 01); e che ricorre l'aggravante in rassegna anche nel caso di sottrazione mediante allacciamento abusivo ai terminali collocati in una proprietà privata, rilevando, non già l'esposizione alla pubblica fede dell'energia mentre transita nella rete, bensì la destinazione finale della stessa a un pubblico servizio dal quale viene distolta, destinazione che comunque permane anche nella ipotesi di una tale condotta (Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021, dep. 2022, Mondino, Rv. 282543; conf. tra le ultime Sez. 4, n. 49514 del 15 novembre 2023, Battaglia, n .m.); - Ritenuto che il terzo motivo di ricorso - che denuncia vizio di motivazione per omessa e contraddittoria valutazione delle risultanze probatorie, non essendo stati correttamente valutati la mancanza di accertamenti oggettivi sull'effettiva utilizzazione dell'energia da parte della ricorrente e il difetto di prova sulla disponibilità effettiva ed esclusiva dell'immobile - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta a riguardo dell'effettiva disponibilità dell'immobile in capo alla ricorrente, che vi risiedeva, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; - Ritenuto che il quarto motivo di ricorso - che censura violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, giustificata dalla Corte con la gravità della condotta sulla base della sola durata presunta dell'illecito e omettendo di valutare la possibilità di una sottrazione episodica, la condizione soggettiva dell'imputata, e il suo contesto socio-economico - è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, che ha evidenziato l'effetto ostativo delle tre precedenti condanne per furto emesse nei confronti della ricorrente sull'applicabilità 131-bis cod. pen., e pertanto inammissibili per aspecificità ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c, cod. proc. pen., mancando di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; - Ritenuto che il quinto motivo di ricorso — che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, poiché la Corte avrebbe omesso di considerare il collaborativo comportamento processuale della ricorrente e la concreta incidenza dei precedenti dell'imputata, non connotati da un grado di pericolosità tale da giustificare una pena così elevata — non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché le attenuanti generiche sono state riconosciute sin dal giudizio di primo grado; - Considerato che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ha confermato la sentenza di primo grado che aveva affermato a suo carico la penale responsabilità per il delitto di cui agli artt. 624, primo e secondo comma, e 625, primo comma, n. 2 e 7-bis, contestatole per essersi impossessata di energia elettrica sottraendola all'[OSCURATO:SOCIETA]. tramite bypass, collegando direttamente la rete della propria abitazione al circuito Enel senza aver mai concluso un contratto di fornitura, con l'aggravante di aver agito con violenza sulle cose; - Ritenuto che il primo motivo di ricorso - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla nullità della perquisizione eseguita dai Carabinieri, formalmente giustificata ai sensi dell'art. 41 T.U.L.P.S. ma in realtà effettuata di iniziativa ed in assenza dei presupposti normativi, e dalla cui nullità discenderebbe l'inutilizzabilità degli atti compiuti successivamente, inclusi gli elementi probatori che hanno determinato la condanna della ricorrente - è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto, secondo cui «l'eventuale illegittimità della perquisizione eseguita di iniziativa dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 41 T.U.L.P.S. - sanzionabile con provvedimenti penali e/o disciplinari - non comporta la inutilizzabilità del sequestro del corpo del reato» (Sez. 1, n. 42010 del 28/10/2010, Raso, Rv. 249021 - 01); - Ritenuto che il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione poiché la Corte avrebbe erroneamente affermato la procedibilità d'ufficio del reato contestato, trascurando la novella del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, alla luce del fatto che non sarebbe stata dimostrata in modo univoco la destinazione dell'energia sottratta a un servizio pubblico, e non essendo sufficiente la mera contestazione dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7-bis, cod. pen., per escludere la necessità di querela - non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., poiché pur essendo l'atto di gravame anteriore all'entrata in vigore della novella legislativa introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è altresì vero che il riconoscimento della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 7-bis, cod. pen. (rectius, comma 1, n. 7, relativa alla destinazione dell'energia a servizio pubblico), avvenuto già con la sentenza di primo grado e non contestato con i motivi di appello, costituisce necessario presupposto del presente motivo di ricorso, che peraltro ne contesta la sussistenza in modo del tutto generico; e si palesa manifestamente infondato, in quanto, nell'ipotesi di furto di energia elettrica attuato mediante allacciamento abusivo e diretto alla rete elettrica dell'Enel, l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7, quarta ipotesi, cod. pen. è configurabile indipendentemente dal fatto che tale condotta abbia arrecato effettivo nocumento alla fornitura di energia agli altri utenti; ciò in quanto le ipotesi previste nell'ambito dell'aggravante speciale di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. hanno un fondamento comune costituito dalla maggiore tutela che deve essere offerta a determinate cose in ragione delle condizioni in cui si trovano o della destinazione delle stesse; la sussistenza di detti presupposti determina l'operatività dell'aggravante a prescindere dagli effetti provocati dall'azione delittuosa (Sez. 4, n. 21456 del 17/04/2002, Tirone, Rv. 221617 - 01; conf. Sez. 4, n. 1850 del 07/01/2016, Cagnassone, Rv. 266229 - 01; Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023, Marcì, Rv. 285422 - 01); e che ricorre l'aggravante in rassegna anche nel caso di sottrazione mediante allacciamento abusivo ai terminali collocati in una proprietà privata, rilevando, non già l'esposizione alla pubblica fede dell'energia mentre transita nella rete, bensì la destinazione finale della stessa a un pubblico servizio dal quale viene distolta, destinazione che comunque permane anche nella ipotesi di una tale condotta (Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021, dep. 2022, Mondino, Rv. 282543; conf. tra le ultime Sez. 4, n. 49514 del 15 novembre 2023, Battaglia, n .m.); - Ritenuto che il terzo motivo di ricorso - che denuncia vizio di motivazione per omessa e contraddittoria valutazione delle risultanze probatorie, non essendo stati correttamente valutati la mancanza di accertamenti oggettivi sull'effettiva utilizzazione dell'energia da parte della ricorrente e il difetto di prova sulla disponibilità effettiva ed esclusiva dell'immobile - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta a riguardo dell'effettiva disponibilità dell'immobile in capo alla ricorrente, che vi risiedeva, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; - Ritenuto che il quarto motivo di ricorso - che censura violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, giustificata dalla Corte con la gravità della condotta sulla base della sola durata presunta dell'illecito e omettendo di valutare la possibilità di una sottrazione episodica, la condizione soggettiva dell'imputata, e il suo contesto socio-economico - è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, che ha evidenziato l'effetto ostativo delle tre precedenti condanne per furto emesse nei confronti della ricorrente sull'applicabilità 131-bis cod. pen., e pertanto inammissibili per aspecificità ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c, cod. proc. pen., mancando di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; - Ritenuto che il quinto motivo di ricorso — che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, poiché la Corte avrebbe omesso di considerare il collaborativo comportamento processuale della ricorrente e la concreta incidenza dei precedenti dell'imputata, non connotati da un grado di pericolosità tale da giustificare una pena così elevata — non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché le attenuanti generiche sono state riconosciute sin dal giudizio di primo grado; - Considerato che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so
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