CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 45936/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Catania con sentenza del 3 ottobre 2023 riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Catania per il reato di cui all'art. 75 co 2 D.Lgs 159/2011 a mesi otto di reclusione. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso l'imputato tramite il difensore articolando de motivi di doglianza. Il primo motivo è incentrato sulla mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza con riferimento alla condanna. Lamenta il ricorrente che la Corte avrebbe ritenuto inattendibile la giustificazione resa dall'imputato in ordine alla inconsapevolezza del percorso effettuato dalla moglie. Secondariamente, il ricorrente rileva come il Testa non si sarebbe mai sottratto alla sfera di vigilanza degli organi di polizia e, pertanto, non avrebbe leso o posto in pericolo il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice. Con il secondo motivo lamentava la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio e la violazione di legge con riferimento alla esclusione delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente inammissibile. Il ricorrente, infatti, stigmatizza delle carenze motivazionali che non trovano riscontro alcuno nel provvedimento impugnato che dà, per contro, ampio conto delle ragioni per cui ha ritenuto sussistente il dolo del reato contestato, ha dato conto dell'irrilevanza della tesi difensiva, così come ha pure dato ampio risalto alle ragioni che hanno portato la Corte a non concedere le attenuanti generiche. Pertanto, i motivi di ricorso che non si misurano minimamente con tali argomenti si appalesano aspecifici. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. C