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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2024

Cassazione n. 45090/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale la Corte territoriale, ha confermato la condanna per il reato previsto dall'art.95 del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115.

Il ricorso è inammissibile.

Difatti, l'unico motivo proposto e inerente al dedotto difetto di motivazione della sentenza in punto di mancata verifica dei presupposti inerenti alla responsabilità dell'imputato, risulta intrinsecamente aspecifico, non confrontandosi in alcun modo con le argomentazioni spese nella sentenza impugnata che ha proceduto a una congrua ricostruzione del fatto ascritto, tanto in ordine alla materialità della condotta quanto in relazione al perfezionamento dell'elemento psicologico.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale la Corte territoriale, ha confermato la condanna per il reato previsto dall'art.95 del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115. Il ricorso è inammissibile. Difatti, l'unico motivo proposto e inerente al dedotto difetto di motivazione della sentenza in punto di mancata verifica dei presupposti inerenti alla responsabilità dell'imputato, risulta intrinsecamente aspecifico, non confrontandosi in alcun modo con le argomentazioni spese nella sentenza impugnata che ha proceduto a una congrua ricostruzione del fatto ascritto, tanto in ordine alla materialità della condotta quanto in relazione al perfezionamento dell'elemento psicologico. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 45090/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris