CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10887/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (""\, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 6 luglio 2022, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Viterbo, in data 15 maggio 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati di cui ai capi A) e B) perché estinti per prescrizione, confermando il giudizio di responsabilità in relazione al reato sub C) ex artt. 633 e 639 bis cod. pen. e rideterminando la pena. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta l'affermazione di penale responsabilità in ordine al reato per cui vi è stata condanna, non è consentito in sede di legittimità perché volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362) e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); in particolare, la puntuale motivazione del giudice di primo grado, confermata dalla corte territoriale, circa la natura degli interventi edilizi effettuati, nella consapevolezza degli abusi da parte dell'imputato, risulta contestata attraverso la mera allegazione di circostanze contrarie; ritenuto che la memoria ex art. 611 cod. proc. pen. non presenta elementi di novità, insistendosi nella carenza di prova in ordine all'elemento psicologico del reato per profili che implicano valutazioni di merito, a fronte delle argomentazioni contenute nella doppia pronuncia conforme di condanna, immuni da rilievi sul piano logico; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; ribadito che l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i