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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 maggio 2022

Cassazione n. 17170/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 26377/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 106, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 96, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 26377/2021 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 4727/2022 nonché contro [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 17170/2022Data pubblicazione 26/05/2022 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n. 915/2020 depositata il 15/09/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato: che l’[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte di appello di Ancona che aveva rigettato il suo gravame contro la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

Quest’ultimo aveva accolto l’opposizione di Gianfranco, Decima ed [OSCURATO:PERSONA] al decreto ingiuntivo ottenuto dall’odierna ricorrente, per lavori di restauro e risanamento asseritamente svolti nei confronti del de cuius dell’intimato; che la Corte territoriale aveva ritenuto “indispensabili” le fatture ritualmente prodotte dagli eredi Vittori in appello ed idonee a dimostrare il pagamento delle somme rivendicate ex adverso; Considerato: che il ricorso è affidato a due formali motivi; che, col primo, ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., si invoca violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c.., giacché la Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato il disposto di cui all’art. 345 cit., nella versione precedente a quella introdotta dalla legge n. 134/2012, ammettendo nuovi mezzi di prova in appello; che, col secondo, si assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 184 c.p.c. e 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., per avere il giudice di secondo grado posto a base della propria decisione documentazione prodotta irritualmente e tardivamente in primo grado, senza autorizzazione del G.I.; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 26377/2021 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 4727/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 17170/2022Data pubblicazione 26/05/2022 per resistere si costituiva con controricorso [OSCURATO:PERSONA], quale erede dei defunti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], rilevando la tardività della notifica del ricorso nei suoi confronti, quale erede di [OSCURATO:PERSONA], nonché la nullità nei confronti della notifica della contumace [OSCURATO:PERSONA], deceduta in precedenza; che l’effettivo esame del fascicolo mostra come la notifica nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] non sia andata a buon fine per l’intervenuto decesso della stessa, come da certificato prodotto dal controricorrente; che appare dunque necessario ordinare alla ricorrente di provvedere alla notifica del ricorso agli eredi di [OSCURATO:PERSONA], entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo, ordinando alla ricorrente di provvedere alla notifica del ricorso agli eredi di [OSCURATO:PERSONA] entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della predetta ordinanza

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 26377/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 106, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 96, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 26377/2021 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 4727/2022 nonché contro [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 17170/2022Data pubblicazione 26/05/2022 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n. 915/2020 depositata il 15/09/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato: che l’[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte di appello di Ancona che aveva rigettato il suo gravame contro la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultimo aveva accolto l’opposizione di Gianfranco, Decima ed [OSCURATO:PERSONA] al decreto ingiuntivo ottenuto dall’odierna ricorrente, per lavori di restauro e risanamento asseritamente svolti nei confronti del de cuius dell’intimato; che la Corte territoriale aveva ritenuto “indispensabili” le fatture ritualmente prodotte dagli eredi Vittori in appello ed idonee a dimostrare il pagamento delle somme rivendicate ex adverso; Considerato: che il ricorso è affidato a due formali motivi; che, col primo, ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., si invoca violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c.., giacché la Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato il disposto di cui all’art. 345 cit., nella versione precedente a quella introdotta dalla legge n. 134/2012, ammettendo nuovi mezzi di prova in appello; che, col secondo, si assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 184 c.p.c. e 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., per avere il giudice di secondo grado posto a base della propria decisione documentazione prodotta irritualmente e tardivamente in primo grado, senza autorizzazione del G.I.; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 26377/2021 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 4727/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 17170/2022Data pubblicazione 26/05/2022 per resistere si costituiva con controricorso [OSCURATO:PERSONA], quale erede dei defunti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], rilevando la tardività della notifica del ricorso nei suoi confronti, quale erede di [OSCURATO:PERSONA], nonché la nullità nei confronti della notifica della contumace [OSCURATO:PERSONA], deceduta in precedenza; che l’effettivo esame del fascicolo mostra come la notifica nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] non sia andata a buon fine per l’intervenuto decesso della stessa, come da certificato prodotto dal controricorrente; che appare dunque necessario ordinare alla ricorrente di provvedere alla notifica del ricorso agli eredi di [OSCURATO:PERSONA], entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; P.Q.M. La Corte rinvia a nuovo ruolo, ordinando alla ricorrente di provvedere alla notifica del ricorso agli eredi di [OSCURATO:PERSONA] entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della predetta ordinanza