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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 35450/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI MILANOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nonché da: 2) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di questi ultimi non essendo ricorrenti: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; inoltre, le parti civili: VOLONTE' [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANO; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio in riferimento del ricorso del P.G. ed il rigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; udito il difensore di parte civile avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] e l'accoglimento del ricorso del P.G. e deposita conclusioni e nota spese; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del proprio ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del proprio ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 17 maggio 2016, il Tribunale di Monza dichiarava [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di truffa, falso, patrocinio infedele e bancarotta fraudolenta, unificati dalla continuazione, e lo condannava, anche ai fini civili e con le sanzioni accessorie, alla pena di 4 anni e 6 mesi di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta di cui al capo H), commesso in concorso con l'[OSCURATO:PERSONA] in relazione al fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarato dal Tribunale di Monza con sentenza del 12 luglio 2013.

Quanto a quest'ultimo reato, che solo qui rileva, secondo la ricostruzione dei Giudici di merito, il fallimento della [OSCURATO:PERSONA], amministrata di fatto dall'[OSCURATO:PERSONA], era legato all'accollo liberatorio, da parte della predetta, di debiti della [OSCURATO:SOCIETA]., amministrata di fatto dal [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA], accollo che costituiva il pagamento delle azioni delle società Finest e Cemsa, detenute da [OSCURATO:SOCIETA], che la [OSCURATO:PERSONA] si impegnava ad acquistare.

Tuttavia, non avendo [OSCURATO:PERSONA] ottemperato agli impegni assunti, neppure al pagamento della caparra confirmatoria, i contratti preliminari, con i quali era stato pattuito che il pagamento del prezzo delle azioni avvenisse con l'accollo liberatorio, in capo a [OSCURATO:PERSONA], dei debiti di [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], erano stati risolti in forza di una clausola risolutiva espressa, cosicché [OSCURATO:PERSONA], ormai accollatasi i debiti di [OSCURATO:SOCIETA], era rimasta debitrice per una somma complessiva pari ad euro 2.394.000, senza aver ricevuto nulla in cambio: tale situazione aveva determinato il fallimento della indicata società.

2. Con sentenza del 9 gennaio 2020, la Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Monza, dichiarava la prescrizione in ordine ai reati di truffa e patrocinio infedele e, di conseguenza, rideterminava la pena nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] in 4 anni e 2 mesi di reclusione, confermando nel resto la sentenza di primo grado.

3. La Quinta Sezione di questa Corte, con sentenza emessa in data 28/9/2021, riteneva fondato il ricorso del [OSCURATO:PERSONA], considerando insufficientemente argomentata la motivazione della sentenza in merito al ruolo di amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA] da lui ricoperto.

Con riguardo, invece, ai ricorsi presentati dalla [OSCURATO:PERSONA] e dall'[OSCURATO:PERSONA], annullava la sentenza limitatamente al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art 219, primo comma, L.F. e alla determinazione delle pene accessorie.

Quanto all'aggravante di cui all'arti 219, si reputava non adeguatamente motivato il riconoscimento del danno di rilevante gravità; mentre, in relazione alle pene accessorie, si stimava necessaria la rimodulazione della loro durata a seguito della sentenza n. 222/2018 della Corte Costituzionale.Nel resto, il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] veniva rigettato e quello dell'[OSCURATO:PERSONA] dichiarato inammissibile.

4. Con sentenza resa in data 19 maggio 2022, la Corte d'Appello di Milano, deliberando in sede di rinvio, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Monza in data 17 maggio 2016, assolveva Nicola [OSCURATO:PERSONA] dal reato di bancarotta fraudolenta a lui ascritto per non avere commesso il fatto e revocava le pene accessorie e le statuizioni civili che lo riguardavano; confermava, nel resto, la decisione impugnata e le statuizioni introdotte dalla sentenza della Corte d'Appello di Milano del 9 gennaio 2020, non attinte dalla pronuncia di annullamento; applicava nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le pene accessorie ex art. 216, ultimo comma, L.F. per la durata di sette anni e condannava [OSCURATO:PERSONA] al rimborso in favore delle [OSCURATO:PERSONA] delle spese di proseguita difesa nel grado, liquidate in euro 2.000,00 oltre agli accessori di legge.

La Corte territoriale giustificava l'assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] ritenendo gli elementi probatori a suo carico insufficienti, poiché provavano solamente che egli fosse a conoscenza dell'operazione posta in essere, ma non la sua consapevolezza circa la rischiosità della stessa per i creditori ceduti, né che egli avesse in qualche modo istigato o agevolato tale operazione.

La suddetta Corte ravvisava, viceversa, nella specie, gli elementi integranti la circostanza aggravante di cui all'art. 219, primo comma, L.F.

I giudici del rinvio apprezzavano come parametro per valutarne la sussistenza l'intera operazione dolosa, da cui era derivato il fallimento della società [OSCURATO:PERSONA], e consideravano certamente integrato il danno di rilevante gravità, in quanto [OSCURATO:PERSONA] aveva assunto debiti per un totale di euro 2.394.000, pur non avendo un patrimonio idoneo a soddisfare i creditori che non avevano potuto soddisfare nemmeno parzialmente il proprio credito, valutando come inidoneo l'argomento difensivo secondo cui i creditori ceduti si sarebbero trovati nella medesima posizione nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. anche senza l'accollo liberatorio.

La durata delle pene accessorie veniva, infine, rideterminata in sette anni sia per la [OSCURATO:PERSONA] che per l'[OSCURATO:PERSONA], in quanto ritenuti responsabili di una condotta articolata, continuata e reiterata che aveva portato con sé, sul piano pratico, lo scopo di danneggiare i creditori e di procurarsi un illecito vantaggio.

5. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Milano con riferimento all'assoluzione del [OSCURATO:PERSONA], nonché gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

6. Il ricorso del Procuratore generale.

Si fonda su due motivi.

Con il primo, deduce violazione degli articoli 110 cod. pen. e 223, secondo comma, n. 2), L.F., in relazione all'elemento soggettivo del reato e contraddittorietà di motivazione.

Secondo il Procuratore ricorrente, la Corte territoriale avrebbe esaminato la posizione del [OSCURATO:PERSONA] senza soffermarsi su tutti gli elementi sintomatici della sua conoscenza delle, e del (:).7 suo personale coinvolgimento nelle, operazioni dolose di [OSCURATO:PERSONA] e del fatto che ne avesse tratto beneficio.

Censura come contraddittoria la motivazione fornita dai giudici del gravame secondo cui le intercettazioni delle conversazioni del [OSCURATO:PERSONA], in cui questi si confrontava con [OSCURATO:PERSONA] in merito a possibili strategie di salvataggio della [OSCURATO:SOCIETA], avrebbero provato solo la sua conoscenza dell'operazione, ma non la consapevolezza circa la rischiosità della stessa verso i creditori ceduti.

Tra l'altro, la Corte del rinvio aveva omesso di considerare che l'idea di utilizzare la [OSCURATO:PERSONA] come società "veicolo" era nata emulando un'operazione già posta in essere dallo stesso [OSCURATO:PERSONA].

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione dell'ad 192 cod. proc. pen., in relazione alla valutazione delle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA].

Assume il ricorrente essere tali dichiarazioni corroborate sia dalle conversazioni intercettate tra i due imputati, che dalla corrispondenza inviata per conoscenza dall'[OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle trattative tra le società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] e chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata.

7. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

L'imputato propone impugnazione, tramite l'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico articolato motivo, con il quale lamenta l'erronea interpretazione della legge penale in ordine ai criteri di attribuzione dell'aggravante di cui all'ad 219, primo comma, L.F. e vizio di motivazione.

Secondo la difesa del ricorrente, premessa la necessità di indagare in ordine alla ravvisabilità del dolo del reato, la ricostruzione quantitativa effettuata dal giudice di rinvio delle passività che, a seguito degli accolli liberatori, sarebbero state trasferite dalla [OSCURATO:SOCIETA]. alla società [OSCURATO:PERSONA], non sarebbe sufficiente a integrare il danno di rilevante gravità.

Ci si duole, inoltre, che la motivazione appare prescindere dai criteri di diritto necessari a rispondere compiutamente al mandato assegnatole in sede di rinvio, non avendo individuato in concreto il danno materiale subito dai creditori ceduti e avendo omesso la valutazione di due aspetti che, invece, si assumono rilevanti: il primo è costituito dalla circostanza che l'attività di [OSCURATO:PERSONA] non aveva avuto a disposizione il cespite rappresentato dalla disponibilità delle azioni Cemsa, per la mancata liberazione del vincolo costituito dal pegno esistente a favore della società [OSCURATO:PERSONA]; il secondo profilo attiene alla constatazione che, comunque, i creditori non si sarebbero potuti rivalere sulla società [OSCURATO:SOCIETA], anche senza l'accollo liberatorio.

La difesa ritiene, infatti, che l'unico credito esistente, unitamente a quello di 750,00 euro nei confronti della Camera di Commercio, fosse quello vantato nei confronti della MANTEGAZZA, per un ammontare di 318.000,00 euro, che non avrebbe avuto alcuna possibilità di soddisfazione.

Richiama quindi, in merito al riconoscimento della grave entità del danno, giurisprudenza di legittimità che statuisce che l'entità del danno non deve valutarsi in merito al passivo ingiustificato, ma alla diminuzione patrimoniale che la condotta del fallito ha arrecato ai creditori.8.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

L'imputata propone impugnazione, a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due diversi motivi di ricorso.

Con il primo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art 219, primo comma, L.F.

La Corte di merito avrebbe adottato un criterio valutativo puramente astratto, fondando la circostanza aggravante su un mero dato contabile, il passivo fallimentare, e sposando l'equazione per cui a passivo fallimentare rilevante corrisponderebbe necessariamente un danno patrimoniale di rilevante entità.

Si sostiene, viceversa, in ricorso, richiamando giurisprudenza di legittimità, che la valutazione del danno non debba avere riguardo al passivo fallimentare, ma alla diminuzione patrimoniale determinata dall'azione dell'imprenditore in danno dei creditori al momento della consumazione del reato.

Inoltre, richiamando la disciplina civilistica dell'accollo, obietta che i creditori ceduti non avevano perso la garanzia astratta nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. in quanto i contratti di accollo liberatorio da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], relativamente alle obbligazioni debitorie verso [OSCURATO:PERSONA] e verso la società [OSCURATO:SOCIETA]., erano viziati dall'assenza di un consenso liberatorio effettivo da parte dei creditori interessati.

Con il secondo motivo di ricorso, si denuncia vizio di motivazione in merito alla durata della sanzione accessoria di cui all'art 216, u.c., L.F.

La Corte di appello si sarebbe limitata ad astratti richiami della giurisprudenza della Corte Costituzionale senza alcuna considerazione attinente al caso specifico e senza fornire adeguata motivazione circa la indicazione in sette anni della durata della pena accessoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso del Procuratore Generale è fondato, anche se, in parte, per ragioni diverse da quelle dedotte.

1.1. Si deve ricordare che la sentenza di annullamento con rinvio apriva alla possibilità che la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta non derivasse dal suo ruolo di amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA], ma dal suo coinvolgimento nell'operazione incriminata (si legge, infatti, a pag. 20 della decisione: "è opinione del Collegio che la motivazione non si sottragga alle critiche del ricorrente, siccome povera di un tessuto argomentativo solido che abbia razionalmente spiegato - anche eventualmente inquadrando la figura di [OSCURATO:PERSONA] rispetto agli antefatti della vicenda sub iudice - perché l'imputato debba ritenersi amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]. ovvero, comunque, perché egli vada ritenuto un soggetto coinvolto nell'operazione incriminata").

Di conseguenza, entrambi i profili dovevano essere vagliati dal giudice del rinvio che aveva "pieni poteri di cognizione, senza la necessità di soffermarsi sul solo punto oggetto della pronunzia rescindente".

Sempre a pag. 20, la pronuncia rescindente dava atto, per come evincibile dalla sentenza poi annullata, che il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda [OSCURATO:SOCIETA] — [OSCURATO:PERSONA] emergesse, in primo luogo, dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva definito il coimputato come "l'uomo che aveva il controllo di [OSCURATO:SOCIETA]", riferendo che, prima di dare il via per le trattative con il professor STRADA, liquidatore di [OSCURATO:SOCIETA], si era recato proprio da [OSCURATO:PERSONA] per sollecitarne l'approvazione, aggiungendo che il predetto era stato sempre tenuto al corrente di tutte le fasi delle operazioni incriminate.

Tali dichiarazioni - osservava la Quinta Sezione penale - "necessitano di riscontri" e "l'unico dato oggettivo individuato in sentenza è quello della presenza di [OSCURATO:PERSONA] alla sottoscrizione da parte di GIARNERA, per [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dell'accollo [OSCURATO:PERSONA], sottoscrizione avvenuta in un bar di Saronno".

In definitiva, il compito affidato dalla richiamata decisione al giudice del rinvio era quello di individuare adeguati elementi di riscontro alla chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA] (ulteriori rispetto a quello prima indicato), anche valutando, eventualmente, gli antefatti della sentenza sub iudice, onde poter spiegare perché [OSCURATO:PERSONA] dovesse ritenersi amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]. ovvero, comunque, perché andasse considerato soggetto coinvolto nell'operazione incriminata.

1.2. Ciò premesso, ritiene il Collegio che, nella fase rescissoria, la Corte territoriale non abbia correttamente adempiuto, sul piano motivazionale, al dictum consegnatole dalla sentenza rescindente.

In primo luogo, va stigmatizzato, nella selezione e valutazione del materiale probatorio, un errore di impostazione metodologica che inficia l'iter argomentativo poi sviluppato.

Ed invero, a pag. 5 della sentenza, sono stati messi a confronto, da un lato, quattro elementi "a sostegno della tesi del coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nell'operazione dolosa", dall'altro, cinque elementi ritenuti "contro la responsabilità dell'imputato", dal che, alla stregua di una sorta di operazione conclusa con un "saldo" meramente "aritmetico", si è inferita la "non certezza" che [OSCURATO:PERSONA] "fosse amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA], tenuto conto che non era stato acquisito alcun elemento probatorio da cui si potesse desumere che svolgesse attività gestoria".

Ad avviso di questa Corte, l'errore metodologico in cui è incorsa la Corte di appello è consistito nel procedere ad una contrapposizione nominale e asettica di elementi di prova, lapidariamente giudicati contro o a favore dell'imputato, abdicando alla valutazione del peso probatorio specifico di ciascuno e a quella, finale, complessiva, capace di dimostrare, eventualmente, che determinati elementi potessero assumere una efficacia probatoria soverchiante su quelli di segno opposto.

E, in ogni caso, sempre tenendo presente il punto di partenza, sottolineato nella sentenza rescindente, costituito dalla chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA], che, invece, nella rappresentazione probatoria seguita dalla Corte milanese, è stata apprezzata, in modo indebitamente riduttivo, sullo stesso piano degli altri elementi a carico.

A tale proposito, va detto che, in un passaggio successivo, volto a valutare l'eventuale concorso di [OSCURATO:PERSONA], quale extraneus, nel reato sub capo H), ma non nel ruolo di amministratore di fatto, il giudice del rinvio, con argomentare contraddittorio, ha, da un lato, affermato che la chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA] aveva trovato riscontro sia nell'invio a [OSCURATO:PERSONA] delle lettere relative alle trattative per i preliminari sia nella sua presenza alla firma dell'accollo [OSCURATO:PERSONA], dall'altro, ha concluso, mutuando il giudizio asseritamente espresso nella sentenza rescindente, nel senso che si trattava, "in effetti", di circostanze non sufficienti a dimostrare la responsabilità dell'imputato.

Oltre che contraddittorio, tale passaggio motivazionale è travisante del contenuto della sentenza resa dalla Quinta Sezione penale di questa Corte, che ha, invero, limitato la sua valutazione (implicita, peraltro) di insufficienza, in funzione di riscontro del narrato di [OSCURATO:PERSONA], alla presenza di [OSCURATO:PERSONA] alla firma dell'accollo [OSCURATO:PERSONA] - definita come "unico dato oggettivo individuato in sentenza - non avendo parlato (anche) delle lettere di cui sopra (in quanto, evidentemente, neppure individuate nella sentenza annullata).

Ulteriore profilo di contraddittorietà si rinviene nella decisione avversata laddove, da una parte, si afferma che "Sicuramente l'imputato [OSCURATO:PERSONA], in quanto socio di maggioranza della [OSCURATO:SOCIETA], ha tratto beneficio da questa operazione dolosa, dal momento che la [OSCURATO:SOCIETA] si è così disfatta di ingenti debiti" e, dall'altra, si conclude che le circostanze evidenziate provavano "solamente che egli era a conoscenza dell'operazione, ma non la sua consapevolezza circa la rischiosità della stessa per i creditori ceduti, né che egli abbia in qualche modo agevolato o istigato tale operazione".

Conclusione, peraltro, viziata (anche) dalla non adeguata considerazione - a ragione stigmatizzata dal Procuratore generale ricorrente - del contenuto delle intercettazioni delle conversazioni riportate nelle note 45 e 46 in calce alle pagine 38-40 della sentenza di primo grado (Tribunale di Monza 17 maggio 2016): conversazioni intercorse, la prima (n. 295 del 21 ottobre 2012), tra i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e la seconda (n. 1548 del 7 novembre 2012), tra [OSCURATO:PERSONA] e suo padre, accomunate dalla definizione del ruolo "strategico" attribuito a [OSCURATO:PERSONA] nella operazione tesa a sottrarre [OSCURATO:SOCIETA] al fallimento mediante l'attribuzione dei suoi debiti alla "società veicolo" Global service (tra l'altro, secondo schemi negoziali in uso nelle società gestite dal [OSCURATO:PERSONA] medesimo nel corso del tempo: si veda il riferimento, a pag. 16 della sentenza di primo grado, all'utilizzo di VOPIC in precedenti operazioni effettuate dall'imputato per il passaggio di azioni all'interno del gruppo tramite una analoga "società veicolo").

1.3. Le plurime incongruenze e lacune motivazionali rilevate, unitamente al mancato rispetto dei principi in materia di valutazione della prova, con specifico riguardo al perimetro devoluto dalla precedente sentenza di annullamento, impongono un secondo annullamento della sentenza impugnata in parte qua, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano, chiamata ad una nuova valutazione del merito dei due profili di possibile concorso del DI LUCCIOnell'operazione incriminata.

2. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] è infondato e deve essere rigettato.

Si deve premettere che il ricorrente denuncia un iniziale vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta: ma la sentenza rescindente ha annullato la decisione impugnata da [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] limitatamente all'applicazione dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, rendendo definitiva l'affermazione di responsabilità per il delitto contestato: si tratta, quindi, di censura inammissibile in questa sede.

Ciò posto, va rammentato che, in tema di reati fallimentari, l'entità del danno provocato dai fatti configuranti bancarotta patrimoniale va commisurata al valore complessivo dei beni che sono stati sottratti all'esecuzione concorsuale, piuttosto che al pregiudizio sofferto da ciascun partecipante al piano di riparto dell'attivo, ed indipendentemente dalla relazione con l'importo globale del passivo (Sez. 5, n. 13285 del 18/1/2013, Pastorello, Rv. 255063; Sez. 5, n. 49642 del 2/10/2009, Olivieri, Rv. 245822; Sez. 5, n. 8037 del 3/6/1998, Urso, Rv. 211637).

Deve ritenersi, pertanto, adeguata la motivazione sul punto, avendo la Corte di merito operato corretto riferimento all'intera operazione dolosa e non alle singole condotte dissipative o distrattive, osservando, con congruità di ragionamento, che la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva assunto debiti per 2.394.000,00 euro che non avrebbe potuto soddisfare, ciò che comportava per i creditori ceduti, a seguito delle operazioni di accollo liberatorio, un evidente danno di rilevante entità, in quanto essi non avrebbero potuto che rivalersi su una "scatola vuota", senza potere soddisfare, nemmeno parzialmente, i loro crediti.

Non è fondato l'ulteriore argomento, di carattere civilistico, prospettato dal ricorrente.

Secondo il ricorso, i contratti di accollo liberatorio non avrebbero avuto efficacia nei confronti dei creditori ceduti, in quanto gli stessi non avevano prestato il loro consenso: si sarebbe, quindi, realizzata una ipotesi di contratto stipulato da falsus procurator.

Tale tesi, tuttavia, non esclude il pregiudizio subito dai creditori.

In via preliminare si deve ricordare l'orientamento consolidato della Cassazione civile che, in numerose sentenze (si vedano, fra molte, Sez. 1, n. 5105 del 13/3/2015, [OSCURATO:PERSONA] e altro c. [OSCURATO:SOCIETA]. e altre, Rv. 634774; Sez. 2, n. 24133 del 24 ottobre 2013, Collo e altro c.

Venturino e altri, Rv. 628199), ha affermato che "l'inefficacia del contratto nei confronti della persona in nome della quale il falso rappresentante ha agito rientra nel novero delle eccezioni in senso stretto, e quindi il soggetto che non l'ha sollevata in giudizio subisce comunque il pregiudizio, stante la ratifica tacita dello stesso contratto di accollo liberatorio, indipendentemente dall'esistenza di comportamenti o atti che comportino la volontà necessaria di ritenere efficace il contratto o incompatibile con il rifiuto.

Alla luce di tale interpretazione, il giudice non può pertanto tenere conto dell'inefficacia del contratto concluso dal falsus procurator se, pur emergendo dagli atti di causa il difetto del potere rappresentativo e la mancanza della intervenuta ratifica, lo pseudo rappresentato non solleva questa eccezione, o la solleva in ritardo rispetto al momento in cui avrebbe dovuto farlo." Le Sezioni Unite civili, con la sentenza n. 11377 del 3/6/2015, Ruckova c. [OSCURATO:PERSONA] s.pa., Rv. 635537, hanno affermato il principio di diritto per cui, "poiché la sussistenza del potere rappresentativo in capo a chi ha speso il nome altrui è elemento costitutivo della pretesa che il terzo contraente intenda far valere in giudizio sulla base di detto negozio, non costituisce eccezione, e pertanto non ricade nelle preclusioni previste dagli artt. 167 e 345 cod. proc. civ., la deduzione della inefficacia per lo pseudo rappresentato del contratto concluso dal falsus procurator; ne consegue che, ove il difetto di rappresentanza risulti dagli atti, di esso il giudice deve tener conto anche in mancanza di specifica richiesta della parte interessata, alla quale, a maggior ragione, non è preclusa la possibilità di far valere la mancanza del potere rappresentativo come mera difesa".

Alla luce della necessità di rilevare in giudizio l'inefficacia del contratto stipulato, ad opera delle parti o d'ufficio dal giudice, qualificandola come mera difesa, la ricostruzione difensiva appare priva di coerenza e di inerenza con il caso concreto e con il pregiudizio sostanziale comunque subito dai creditori.

Nonostante il contratto stipulato dal falso rappresentante non dispieghi effetti nei confronti del falso rappresentato, tale inefficacia deve comunque essere accertata in via giudiziale e dunque è indiscutibile il danno subito.

Assolutamente logica è la motivazione fornita, al riguardo, dalla Corte d'appello, in sede di rinvio, per cui nessun valore può essere riconosciuto alla tesi "controfattuale" prospettata dalla difesa, secondo. cui la società [OSCURATO:SOCIETA] sarebbe comunque fallita, in quanto la società debitrice avrebbe dovuto comunque tutelare gli interessi dei suoi creditori, lesi invece da una serie di operazioni fittizie e dirette a cagionare loro un danno, lasciandoli insoddisfatti.

3. Anche il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] è infondato.

Il primo motivo è sovrapponibile a quello dedotto dall'[OSCURATO:PERSONA] nel suo ricorso, e dunque deve essere rigettato sulla base delle stesse motivazioni.

Anche il secondo motivo è infondato.

In merito alla determinazione della misura edittale delle sanzioni accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fallimentare, la sentenza fornisce adeguata motivazione in ordine all'irrogazione della pena nei confronti dell'imputata, tramite un iter motivazionale logico e coerente, in cui si richiama il dictum della Corte Costituzionale e si irroga una sanzione coerente con la finalità perseguita dal legislatore: precludere all'imprenditore, che si è reso responsabile di un reato di bancarotta, l'esercizio di quelle attività sfociate nella commissione di reati, per un tempo necessario a ristrutturare la propria attività sulla base della legalità.

La sentenza fornisce, inoltre, una coerente giustificazione dell'applicabilità di tale sanzione alle condotte specificamente poste in essere dall'imputata, che hanno integrato delle operazioni dolose specificatamente volte a danneggiare i creditori e a procurarsi un illecito vantaggio.

4. Al rigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata dal Procuratore Generale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Nicola e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano.

Rigetta i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali.

Condanna, inoltre, gli imputati [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di rappresent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI MILANOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nonché da: 2) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di questi ultimi non essendo ricorrenti: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; inoltre, le parti civili: VOLONTE' [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANO; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio in riferimento del ricorso del P.G. ed il rigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; udito il difensore di parte civile avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] e l'accoglimento del ricorso del P.G. e deposita conclusioni e nota spese; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del proprio ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del proprio ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 17 maggio 2016, il Tribunale di Monza dichiarava [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di truffa, falso, patrocinio infedele e bancarotta fraudolenta, unificati dalla continuazione, e lo condannava, anche ai fini civili e con le sanzioni accessorie, alla pena di 4 anni e 6 mesi di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta di cui al capo H), commesso in concorso con l'[OSCURATO:PERSONA] in relazione al fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarato dal Tribunale di Monza con sentenza del 12 luglio 2013. Quanto a quest'ultimo reato, che solo qui rileva, secondo la ricostruzione dei Giudici di merito, il fallimento della [OSCURATO:PERSONA], amministrata di fatto dall'[OSCURATO:PERSONA], era legato all'accollo liberatorio, da parte della predetta, di debiti della [OSCURATO:SOCIETA]., amministrata di fatto dal [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA], accollo che costituiva il pagamento delle azioni delle società Finest e Cemsa, detenute da [OSCURATO:SOCIETA], che la [OSCURATO:PERSONA] si impegnava ad acquistare. Tuttavia, non avendo [OSCURATO:PERSONA] ottemperato agli impegni assunti, neppure al pagamento della caparra confirmatoria, i contratti preliminari, con i quali era stato pattuito che il pagamento del prezzo delle azioni avvenisse con l'accollo liberatorio, in capo a [OSCURATO:PERSONA], dei debiti di [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], erano stati risolti in forza di una clausola risolutiva espressa, cosicché [OSCURATO:PERSONA], ormai accollatasi i debiti di [OSCURATO:SOCIETA], era rimasta debitrice per una somma complessiva pari ad euro 2.394.000, senza aver ricevuto nulla in cambio: tale situazione aveva determinato il fallimento della indicata società. 2. Con sentenza del 9 gennaio 2020, la Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Monza, dichiarava la prescrizione in ordine ai reati di truffa e patrocinio infedele e, di conseguenza, rideterminava la pena nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] in 4 anni e 2 mesi di reclusione, confermando nel resto la sentenza di primo grado. 3. La Quinta Sezione di questa Corte, con sentenza emessa in data 28/9/2021, riteneva fondato il ricorso del [OSCURATO:PERSONA], considerando insufficientemente argomentata la motivazione della sentenza in merito al ruolo di amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA] da lui ricoperto. Con riguardo, invece, ai ricorsi presentati dalla [OSCURATO:PERSONA] e dall'[OSCURATO:PERSONA], annullava la sentenza limitatamente al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art 219, primo comma, L.F. e alla determinazione delle pene accessorie. Quanto all'aggravante di cui all'arti 219, si reputava non adeguatamente motivato il riconoscimento del danno di rilevante gravità; mentre, in relazione alle pene accessorie, si stimava necessaria la rimodulazione della loro durata a seguito della sentenza n. 222/2018 della Corte Costituzionale.Nel resto, il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] veniva rigettato e quello dell'[OSCURATO:PERSONA] dichiarato inammissibile. 4. Con sentenza resa in data 19 maggio 2022, la Corte d'Appello di Milano, deliberando in sede di rinvio, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Monza in data 17 maggio 2016, assolveva Nicola [OSCURATO:PERSONA] dal reato di bancarotta fraudolenta a lui ascritto per non avere commesso il fatto e revocava le pene accessorie e le statuizioni civili che lo riguardavano; confermava, nel resto, la decisione impugnata e le statuizioni introdotte dalla sentenza della Corte d'Appello di Milano del 9 gennaio 2020, non attinte dalla pronuncia di annullamento; applicava nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le pene accessorie ex art. 216, ultimo comma, L.F. per la durata di sette anni e condannava [OSCURATO:PERSONA] al rimborso in favore delle [OSCURATO:PERSONA] delle spese di proseguita difesa nel grado, liquidate in euro 2.000,00 oltre agli accessori di legge. La Corte territoriale giustificava l'assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] ritenendo gli elementi probatori a suo carico insufficienti, poiché provavano solamente che egli fosse a conoscenza dell'operazione posta in essere, ma non la sua consapevolezza circa la rischiosità della stessa per i creditori ceduti, né che egli avesse in qualche modo istigato o agevolato tale operazione. La suddetta Corte ravvisava, viceversa, nella specie, gli elementi integranti la circostanza aggravante di cui all'art. 219, primo comma, L.F. I giudici del rinvio apprezzavano come parametro per valutarne la sussistenza l'intera operazione dolosa, da cui era derivato il fallimento della società [OSCURATO:PERSONA], e consideravano certamente integrato il danno di rilevante gravità, in quanto [OSCURATO:PERSONA] aveva assunto debiti per un totale di euro 2.394.000, pur non avendo un patrimonio idoneo a soddisfare i creditori che non avevano potuto soddisfare nemmeno parzialmente il proprio credito, valutando come inidoneo l'argomento difensivo secondo cui i creditori ceduti si sarebbero trovati nella medesima posizione nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. anche senza l'accollo liberatorio. La durata delle pene accessorie veniva, infine, rideterminata in sette anni sia per la [OSCURATO:PERSONA] che per l'[OSCURATO:PERSONA], in quanto ritenuti responsabili di una condotta articolata, continuata e reiterata che aveva portato con sé, sul piano pratico, lo scopo di danneggiare i creditori e di procurarsi un illecito vantaggio. 5. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Milano con riferimento all'assoluzione del [OSCURATO:PERSONA], nonché gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 6. Il ricorso del Procuratore generale. Si fonda su due motivi. Con il primo, deduce violazione degli articoli 110 cod. pen. e 223, secondo comma, n. 2), L.F., in relazione all'elemento soggettivo del reato e contraddittorietà di motivazione. Secondo il Procuratore ricorrente, la Corte territoriale avrebbe esaminato la posizione del [OSCURATO:PERSONA] senza soffermarsi su tutti gli elementi sintomatici della sua conoscenza delle, e del (:).7 suo personale coinvolgimento nelle, operazioni dolose di [OSCURATO:PERSONA] e del fatto che ne avesse tratto beneficio. Censura come contraddittoria la motivazione fornita dai giudici del gravame secondo cui le intercettazioni delle conversazioni del [OSCURATO:PERSONA], in cui questi si confrontava con [OSCURATO:PERSONA] in merito a possibili strategie di salvataggio della [OSCURATO:SOCIETA], avrebbero provato solo la sua conoscenza dell'operazione, ma non la consapevolezza circa la rischiosità della stessa verso i creditori ceduti. Tra l'altro, la Corte del rinvio aveva omesso di considerare che l'idea di utilizzare la [OSCURATO:PERSONA] come società "veicolo" era nata emulando un'operazione già posta in essere dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione dell'ad 192 cod. proc. pen., in relazione alla valutazione delle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Assume il ricorrente essere tali dichiarazioni corroborate sia dalle conversazioni intercettate tra i due imputati, che dalla corrispondenza inviata per conoscenza dall'[OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle trattative tra le società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] e chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata. 7. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. L'imputato propone impugnazione, tramite l'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico articolato motivo, con il quale lamenta l'erronea interpretazione della legge penale in ordine ai criteri di attribuzione dell'aggravante di cui all'ad 219, primo comma, L.F. e vizio di motivazione. Secondo la difesa del ricorrente, premessa la necessità di indagare in ordine alla ravvisabilità del dolo del reato, la ricostruzione quantitativa effettuata dal giudice di rinvio delle passività che, a seguito degli accolli liberatori, sarebbero state trasferite dalla [OSCURATO:SOCIETA]. alla società [OSCURATO:PERSONA], non sarebbe sufficiente a integrare il danno di rilevante gravità. Ci si duole, inoltre, che la motivazione appare prescindere dai criteri di diritto necessari a rispondere compiutamente al mandato assegnatole in sede di rinvio, non avendo individuato in concreto il danno materiale subito dai creditori ceduti e avendo omesso la valutazione di due aspetti che, invece, si assumono rilevanti: il primo è costituito dalla circostanza che l'attività di [OSCURATO:PERSONA] non aveva avuto a disposizione il cespite rappresentato dalla disponibilità delle azioni Cemsa, per la mancata liberazione del vincolo costituito dal pegno esistente a favore della società [OSCURATO:PERSONA]; il secondo profilo attiene alla constatazione che, comunque, i creditori non si sarebbero potuti rivalere sulla società [OSCURATO:SOCIETA], anche senza l'accollo liberatorio. La difesa ritiene, infatti, che l'unico credito esistente, unitamente a quello di 750,00 euro nei confronti della Camera di Commercio, fosse quello vantato nei confronti della MANTEGAZZA, per un ammontare di 318.000,00 euro, che non avrebbe avuto alcuna possibilità di soddisfazione. Richiama quindi, in merito al riconoscimento della grave entità del danno, giurisprudenza di legittimità che statuisce che l'entità del danno non deve valutarsi in merito al passivo ingiustificato, ma alla diminuzione patrimoniale che la condotta del fallito ha arrecato ai creditori.8. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. L'imputata propone impugnazione, a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due diversi motivi di ricorso. Con il primo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art 219, primo comma, L.F. La Corte di merito avrebbe adottato un criterio valutativo puramente astratto, fondando la circostanza aggravante su un mero dato contabile, il passivo fallimentare, e sposando l'equazione per cui a passivo fallimentare rilevante corrisponderebbe necessariamente un danno patrimoniale di rilevante entità. Si sostiene, viceversa, in ricorso, richiamando giurisprudenza di legittimità, che la valutazione del danno non debba avere riguardo al passivo fallimentare, ma alla diminuzione patrimoniale determinata dall'azione dell'imprenditore in danno dei creditori al momento della consumazione del reato. Inoltre, richiamando la disciplina civilistica dell'accollo, obietta che i creditori ceduti non avevano perso la garanzia astratta nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. in quanto i contratti di accollo liberatorio da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], relativamente alle obbligazioni debitorie verso [OSCURATO:PERSONA] e verso la società [OSCURATO:SOCIETA]., erano viziati dall'assenza di un consenso liberatorio effettivo da parte dei creditori interessati. Con il secondo motivo di ricorso, si denuncia vizio di motivazione in merito alla durata della sanzione accessoria di cui all'art 216, u.c., L.F. La Corte di appello si sarebbe limitata ad astratti richiami della giurisprudenza della Corte Costituzionale senza alcuna considerazione attinente al caso specifico e senza fornire adeguata motivazione circa la indicazione in sette anni della durata della pena accessoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso del Procuratore Generale è fondato, anche se, in parte, per ragioni diverse da quelle dedotte. 1.1. Si deve ricordare che la sentenza di annullamento con rinvio apriva alla possibilità che la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta non derivasse dal suo ruolo di amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA], ma dal suo coinvolgimento nell'operazione incriminata (si legge, infatti, a pag. 20 della decisione: "è opinione del Collegio che la motivazione non si sottragga alle critiche del ricorrente, siccome povera di un tessuto argomentativo solido che abbia razionalmente spiegato - anche eventualmente inquadrando la figura di [OSCURATO:PERSONA] rispetto agli antefatti della vicenda sub iudice - perché l'imputato debba ritenersi amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]. ovvero, comunque, perché egli vada ritenuto un soggetto coinvolto nell'operazione incriminata"). Di conseguenza, entrambi i profili dovevano essere vagliati dal giudice del rinvio che aveva "pieni poteri di cognizione, senza la necessità di soffermarsi sul solo punto oggetto della pronunzia rescindente". Sempre a pag. 20, la pronuncia rescindente dava atto, per come evincibile dalla sentenza poi annullata, che il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda [OSCURATO:SOCIETA] — [OSCURATO:PERSONA] emergesse, in primo luogo, dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva definito il coimputato come "l'uomo che aveva il controllo di [OSCURATO:SOCIETA]", riferendo che, prima di dare il via per le trattative con il professor STRADA, liquidatore di [OSCURATO:SOCIETA], si era recato proprio da [OSCURATO:PERSONA] per sollecitarne l'approvazione, aggiungendo che il predetto era stato sempre tenuto al corrente di tutte le fasi delle operazioni incriminate. Tali dichiarazioni - osservava la Quinta Sezione penale - "necessitano di riscontri" e "l'unico dato oggettivo individuato in sentenza è quello della presenza di [OSCURATO:PERSONA] alla sottoscrizione da parte di GIARNERA, per [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dell'accollo [OSCURATO:PERSONA], sottoscrizione avvenuta in un bar di Saronno". In definitiva, il compito affidato dalla richiamata decisione al giudice del rinvio era quello di individuare adeguati elementi di riscontro alla chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA] (ulteriori rispetto a quello prima indicato), anche valutando, eventualmente, gli antefatti della sentenza sub iudice, onde poter spiegare perché [OSCURATO:PERSONA] dovesse ritenersi amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]. ovvero, comunque, perché andasse considerato soggetto coinvolto nell'operazione incriminata. 1.2. Ciò premesso, ritiene il Collegio che, nella fase rescissoria, la Corte territoriale non abbia correttamente adempiuto, sul piano motivazionale, al dictum consegnatole dalla sentenza rescindente. In primo luogo, va stigmatizzato, nella selezione e valutazione del materiale probatorio, un errore di impostazione metodologica che inficia l'iter argomentativo poi sviluppato. Ed invero, a pag. 5 della sentenza, sono stati messi a confronto, da un lato, quattro elementi "a sostegno della tesi del coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nell'operazione dolosa", dall'altro, cinque elementi ritenuti "contro la responsabilità dell'imputato", dal che, alla stregua di una sorta di operazione conclusa con un "saldo" meramente "aritmetico", si è inferita la "non certezza" che [OSCURATO:PERSONA] "fosse amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA], tenuto conto che non era stato acquisito alcun elemento probatorio da cui si potesse desumere che svolgesse attività gestoria". Ad avviso di questa Corte, l'errore metodologico in cui è incorsa la Corte di appello è consistito nel procedere ad una contrapposizione nominale e asettica di elementi di prova, lapidariamente giudicati contro o a favore dell'imputato, abdicando alla valutazione del peso probatorio specifico di ciascuno e a quella, finale, complessiva, capace di dimostrare, eventualmente, che determinati elementi potessero assumere una efficacia probatoria soverchiante su quelli di segno opposto. E, in ogni caso, sempre tenendo presente il punto di partenza, sottolineato nella sentenza rescindente, costituito dalla chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA], che, invece, nella rappresentazione probatoria seguita dalla Corte milanese, è stata apprezzata, in modo indebitamente riduttivo, sullo stesso piano degli altri elementi a carico. A tale proposito, va detto che, in un passaggio successivo, volto a valutare l'eventuale concorso di [OSCURATO:PERSONA], quale extraneus, nel reato sub capo H), ma non nel ruolo di amministratore di fatto, il giudice del rinvio, con argomentare contraddittorio, ha, da un lato, affermato che la chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA] aveva trovato riscontro sia nell'invio a [OSCURATO:PERSONA] delle lettere relative alle trattative per i preliminari sia nella sua presenza alla firma dell'accollo [OSCURATO:PERSONA], dall'altro, ha concluso, mutuando il giudizio asseritamente espresso nella sentenza rescindente, nel senso che si trattava, "in effetti", di circostanze non sufficienti a dimostrare la responsabilità dell'imputato. Oltre che contraddittorio, tale passaggio motivazionale è travisante del contenuto della sentenza resa dalla Quinta Sezione penale di questa Corte, che ha, invero, limitato la sua valutazione (implicita, peraltro) di insufficienza, in funzione di riscontro del narrato di [OSCURATO:PERSONA], alla presenza di [OSCURATO:PERSONA] alla firma dell'accollo [OSCURATO:PERSONA] - definita come "unico dato oggettivo individuato in sentenza - non avendo parlato (anche) delle lettere di cui sopra (in quanto, evidentemente, neppure individuate nella sentenza annullata). Ulteriore profilo di contraddittorietà si rinviene nella decisione avversata laddove, da una parte, si afferma che "Sicuramente l'imputato [OSCURATO:PERSONA], in quanto socio di maggioranza della [OSCURATO:SOCIETA], ha tratto beneficio da questa operazione dolosa, dal momento che la [OSCURATO:SOCIETA] si è così disfatta di ingenti debiti" e, dall'altra, si conclude che le circostanze evidenziate provavano "solamente che egli era a conoscenza dell'operazione, ma non la sua consapevolezza circa la rischiosità della stessa per i creditori ceduti, né che egli abbia in qualche modo agevolato o istigato tale operazione". Conclusione, peraltro, viziata (anche) dalla non adeguata considerazione - a ragione stigmatizzata dal Procuratore generale ricorrente - del contenuto delle intercettazioni delle conversazioni riportate nelle note 45 e 46 in calce alle pagine 38-40 della sentenza di primo grado (Tribunale di Monza 17 maggio 2016): conversazioni intercorse, la prima (n. 295 del 21 ottobre 2012), tra i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e la seconda (n. 1548 del 7 novembre 2012), tra [OSCURATO:PERSONA] e suo padre, accomunate dalla definizione del ruolo "strategico" attribuito a [OSCURATO:PERSONA] nella operazione tesa a sottrarre [OSCURATO:SOCIETA] al fallimento mediante l'attribuzione dei suoi debiti alla "società veicolo" Global service (tra l'altro, secondo schemi negoziali in uso nelle società gestite dal [OSCURATO:PERSONA] medesimo nel corso del tempo: si veda il riferimento, a pag. 16 della sentenza di primo grado, all'utilizzo di VOPIC in precedenti operazioni effettuate dall'imputato per il passaggio di azioni all'interno del gruppo tramite una analoga "società veicolo"). 1.3. Le plurime incongruenze e lacune motivazionali rilevate, unitamente al mancato rispetto dei principi in materia di valutazione della prova, con specifico riguardo al perimetro devoluto dalla precedente sentenza di annullamento, impongono un secondo annullamento della sentenza impugnata in parte qua, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano, chiamata ad una nuova valutazione del merito dei due profili di possibile concorso del DI LUCCIOnell'operazione incriminata. 2. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] è infondato e deve essere rigettato. Si deve premettere che il ricorrente denuncia un iniziale vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta: ma la sentenza rescindente ha annullato la decisione impugnata da [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] limitatamente all'applicazione dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, rendendo definitiva l'affermazione di responsabilità per il delitto contestato: si tratta, quindi, di censura inammissibile in questa sede. Ciò posto, va rammentato che, in tema di reati fallimentari, l'entità del danno provocato dai fatti configuranti bancarotta patrimoniale va commisurata al valore complessivo dei beni che sono stati sottratti all'esecuzione concorsuale, piuttosto che al pregiudizio sofferto da ciascun partecipante al piano di riparto dell'attivo, ed indipendentemente dalla relazione con l'importo globale del passivo (Sez. 5, n. 13285 del 18/1/2013, Pastorello, Rv. 255063; Sez. 5, n. 49642 del 2/10/2009, Olivieri, Rv. 245822; Sez. 5, n. 8037 del 3/6/1998, Urso, Rv. 211637). Deve ritenersi, pertanto, adeguata la motivazione sul punto, avendo la Corte di merito operato corretto riferimento all'intera operazione dolosa e non alle singole condotte dissipative o distrattive, osservando, con congruità di ragionamento, che la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva assunto debiti per 2.394.000,00 euro che non avrebbe potuto soddisfare, ciò che comportava per i creditori ceduti, a seguito delle operazioni di accollo liberatorio, un evidente danno di rilevante entità, in quanto essi non avrebbero potuto che rivalersi su una "scatola vuota", senza potere soddisfare, nemmeno parzialmente, i loro crediti. Non è fondato l'ulteriore argomento, di carattere civilistico, prospettato dal ricorrente. Secondo il ricorso, i contratti di accollo liberatorio non avrebbero avuto efficacia nei confronti dei creditori ceduti, in quanto gli stessi non avevano prestato il loro consenso: si sarebbe, quindi, realizzata una ipotesi di contratto stipulato da falsus procurator. Tale tesi, tuttavia, non esclude il pregiudizio subito dai creditori. In via preliminare si deve ricordare l'orientamento consolidato della Cassazione civile che, in numerose sentenze (si vedano, fra molte, Sez. 1, n. 5105 del 13/3/2015, [OSCURATO:PERSONA] e altro c. [OSCURATO:SOCIETA]. e altre, Rv. 634774; Sez. 2, n. 24133 del 24 ottobre 2013, Collo e altro c. Venturino e altri, Rv. 628199), ha affermato che "l'inefficacia del contratto nei confronti della persona in nome della quale il falso rappresentante ha agito rientra nel novero delle eccezioni in senso stretto, e quindi il soggetto che non l'ha sollevata in giudizio subisce comunque il pregiudizio, stante la ratifica tacita dello stesso contratto di accollo liberatorio, indipendentemente dall'esistenza di comportamenti o atti che comportino la volontà necessaria di ritenere efficace il contratto o incompatibile con il rifiuto. Alla luce di tale interpretazione, il giudice non può pertanto tenere conto dell'inefficacia del contratto concluso dal falsus procurator se, pur emergendo dagli atti di causa il difetto del potere rappresentativo e la mancanza della intervenuta ratifica, lo pseudo rappresentato non solleva questa eccezione, o la solleva in ritardo rispetto al momento in cui avrebbe dovuto farlo." Le Sezioni Unite civili, con la sentenza n. 11377 del 3/6/2015, Ruckova c. [OSCURATO:PERSONA] s.pa., Rv. 635537, hanno affermato il principio di diritto per cui, "poiché la sussistenza del potere rappresentativo in capo a chi ha speso il nome altrui è elemento costitutivo della pretesa che il terzo contraente intenda far valere in giudizio sulla base di detto negozio, non costituisce eccezione, e pertanto non ricade nelle preclusioni previste dagli artt. 167 e 345 cod. proc. civ., la deduzione della inefficacia per lo pseudo rappresentato del contratto concluso dal falsus procurator; ne consegue che, ove il difetto di rappresentanza risulti dagli atti, di esso il giudice deve tener conto anche in mancanza di specifica richiesta della parte interessata, alla quale, a maggior ragione, non è preclusa la possibilità di far valere la mancanza del potere rappresentativo come mera difesa". Alla luce della necessità di rilevare in giudizio l'inefficacia del contratto stipulato, ad opera delle parti o d'ufficio dal giudice, qualificandola come mera difesa, la ricostruzione difensiva appare priva di coerenza e di inerenza con il caso concreto e con il pregiudizio sostanziale comunque subito dai creditori. Nonostante il contratto stipulato dal falso rappresentante non dispieghi effetti nei confronti del falso rappresentato, tale inefficacia deve comunque essere accertata in via giudiziale e dunque è indiscutibile il danno subito. Assolutamente logica è la motivazione fornita, al riguardo, dalla Corte d'appello, in sede di rinvio, per cui nessun valore può essere riconosciuto alla tesi "controfattuale" prospettata dalla difesa, secondo. cui la società [OSCURATO:SOCIETA] sarebbe comunque fallita, in quanto la società debitrice avrebbe dovuto comunque tutelare gli interessi dei suoi creditori, lesi invece da una serie di operazioni fittizie e dirette a cagionare loro un danno, lasciandoli insoddisfatti. 3. Anche il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] è infondato. Il primo motivo è sovrapponibile a quello dedotto dall'[OSCURATO:PERSONA] nel suo ricorso, e dunque deve essere rigettato sulla base delle stesse motivazioni. Anche il secondo motivo è infondato. In merito alla determinazione della misura edittale delle sanzioni accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fallimentare, la sentenza fornisce adeguata motivazione in ordine all'irrogazione della pena nei confronti dell'imputata, tramite un iter motivazionale logico e coerente, in cui si richiama il dictum della Corte Costituzionale e si irroga una sanzione coerente con la finalità perseguita dal legislatore: precludere all'imprenditore, che si è reso responsabile di un reato di bancarotta, l'esercizio di quelle attività sfociate nella commissione di reati, per un tempo necessario a ristrutturare la propria attività sulla base della legalità. La sentenza fornisce, inoltre, una coerente giustificazione dell'applicabilità di tale sanzione alle condotte specificamente poste in essere dall'imputata, che hanno integrato delle operazioni dolose specificatamente volte a danneggiare i creditori e a procurarsi un illecito vantaggio. 4. Al rigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata dal Procuratore Generale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Nicola e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano. Rigetta i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, gli imputati [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di rappresent
Sentenza Cassazione n. 35450/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris