CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 luglio 2025
Cassazione n. 29565/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1/2025 R.G.N. 32107/2024 SS Sent. n. sez. 1131/2025 PU-15/7/2025 R.G.N. 6418/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA Sulricorso propost o da MARANDO DOMENICOnato a Locri il 1 5 / 12 /198 1 avversola sentenza resa il 15 ottobre 2024 dalla C orte di appello di R eggio [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del P ubblico ministero in persona del Sostituto P rocuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestodichiararsi l’inammissibilità del ricorso; sentite le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],che riportandosi alla memoria depositata, h a insistito per l’accoglimento d ei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. C on la sentenza impugnata la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] M arando in ordine al delitto di tentata estorsione commesso il 2 agosto 2016 e,in parziale riforma della sentenza resa dal Giudice dell’udienza preliminaredel Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato la pena inflitta in anni quattro, mesi sei di reclusione ed euro 3400 di multa. Si contesta all'imputato di avere tentato di costringere l'imprenditore [OSCURATO:PERSONA],già vittima di condotte estorsive riconducibili a esponenti della ‘ndrangheta di Sant'Ilario dello Ionioe testimone di giustizia,a versare somme di denaro e cedergli un terreno di sua proprietà, paventando l’intenzione d e i sodali del clan Belcastro di realizzare attentati ai suoi danni a scopo ritorsivo , evocando i propri legami con esponenti delle cosche locali,per atteggiarsi ad intermediario e unico possibi le garante . 2.Avverso detta pronunzia ha proposto ricorso l’imputato , tramite i l difensor e di fiducia,deducendo quanto segue . 2.1.Violazione d i legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione della condotta quale tentata estorsione anziché tentata truffa, poiché dall'esame dibattimentale della persona offesa,assunta nel separato procedimento nei riguardi del coimputato concorrente nel medesimo fattodi reato, celebrato nelle forma del giudizio ordinario e conclusosi con la sentenza definitiva del Tribunale collegiale di Locri n. 67 del 2023, acquisita dalla Corte d'appello , emergono connotati esclusivamente manipolatorinella condotta dell'imputato, che aveva inteso approfittare del particolare stato di tensione delTedesco, imprenditore già sottoposto ad estorsione e testimone di giustizia.Osserva al riguardo il ricorrente che anche in occasione dell’originaria denunzia la persona offesa aveva ipotizzato possibili intenti fraudolenti dell'imputato,riferendo di non esseresicuro che non stesse inventando le intenzioni estorsive di terzi in suo danno . Inoltre,in sede dibattimentale dinanzi al Tribunale di Locri,nel giudizio nei confronti del coimputato,la persona offesa aveva definito ripetutamente [OSCURATO:PERSONA] M arando come millantatore edimbroglione, in quanto, fingendo di avanzare richieste da parte di terzi , faceva soltanto i suoi personali interessi , così palesando la sua consapevolezza sul punto. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso,in ragione degli elementi emersi dalla sentenza irrevocabile nei confronti del coimputato, ein particolare dall'esame dibattimentale reso dalla persona offesa,il quale ha definito M arando un millantatore e un imbroglione poiché gli riferiva cose non vere e da lui inventate. 2.3.Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’aggravante della etàdella persona offesa, poiché [OSCURATO:PERSONA] all'epoca del fatto aveva soltanto 67 anni e non sono emersi elementi tali da ritenere che l'imputato ne avesse consapevolezza. 2.4. V iolazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio,poiché la Corte di merito ha applicato l a diminuente per il tentativo nella misura minima di un terzo, senza offrire al riguardo alcuna motivazione , sebbene risultino elementi fattuali favorevoli ad una più ampia diminuzione,quali le modalità dell'azione,l'intensità del dolo e l'autonoma interruzione della condotta di reato,nonché la lontananza dell'imputato dai luoghi di residenza e le indicazioni fornite dalla persona offesa. Inoltre, la Corte ha applicato un aumento cumulativo pari ad anni uno , mesi cinque di reclusioneed euro 1100 di multa per le aggravanti contestate, e cioè per quella exart. 416-bis.1 cod. pen. del metodo mafioso e per la recidiva , non consentendo in questo modo alla difesa di verificare il rispetto del limite costituito dall'art.99, sesto comma,cod.pen ., in forza del quale l'aumento per la recidiva non può essere superiore alla pena irrogata per il precedente penale riportato, nella specie una condanna per favoreggiamento divenuta definitiva il 28 marzo 2013. La Corte,inoltre, non offre alcuna motivazione circa l'invocato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che,contrariamente a quanto osservato in primo grado,non possono essere negate in forza della condotta processuale non collaborativa dell'imputato,in quanto la protesta di innocenza e la scelta di non parlare con l'Autorità giudiziaria,pur di fronte all'evidenza delle prove di colpevolezza, non sono elementi idonei da solia fondare un giudizio sfavorevole nei confronti dell'imputato. Con memoria trasmessa il 19 marzo 2025 la difesa ha insistito nell’invocare l’accoglimento dei motivi di ricorso. Con memoria trasmessa il 18 giugno 2025 il difensore ha formulato motivi aggiunti, ribadendo l’istanza di diversa qualificazione della condotta alla luce delle dichiarazioni rese dalla persona offesa,chesia in occasione della denunzia, sia nel corso dell’audizione dibattimentaleha riferito di avere percepito i chiari intenti manipolatori dell’imputato(primo motivo); lamenta altresì che la memoria difensiva con cui aveva dedotto il vizio motivazionale in ordine alla sussistenza dell’aggravante metodologica mafiosanon era stat a valutat a (secondo motivo) e d eccepisce la manifesta illogicità del trattamento sanzionatorio(terzo motivo). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni che verranno esposte di sèguito. Va premesso che il giudice del gravame di merito, nella motivazione, non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale -come verificatosi nella fattispecie - spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni delproprio convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr.,Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià, Rv. 254107 -01; Sez. 2, n. 30409 del 17/06/2015,Alati, non mass.). 1.1.Il primo motivo di ricorso (ribadito nel primo motivo aggiunto) , con il quale si invoca la diversa qualificazione della condotta ascritta all'imputato come truffa vessatoria,è generico e manifestamente infondato , poiché la Corte ha reso al riguardo idonea e congrua motivazione,valorizzando le dichiarazioni della persona offesa e il tenore di diverse intercettazioni. In giurisprudenza è stato precisato che i l criterio distintivo tra il delitto di estorsione mediante minaccia e quello di truffa cd. vessatoria consiste nel diverso atteggiarsi del pericolo prospettato, sicché si ha truffa aggravata ai sensi dell'art. 640, comma secondo, n.2, cod. pen. quando il danno viene prospettato come possibile ed eventuale e mai proveniente direttamente o indirettamente dall'agente, di modo che la persona offesa non è coartata nella sua volontà, ma si determina all'azione od omissione versando in stato di errore, mentre ricorre il delitto di estorsione quando viene prospettata l'esistenza di un pericolo reale di un accadimento il cui verificarsi è attribuibile, direttamente o indirettamente, all'agente ed è tale da non indurre la persona offesa in errore, ma, piuttosto, nell'alternativa ineluttabile di subire lo spossessamento voluto dall'agente o di incorrere nel danno minacciato (Sez. 2, n. 24624 del 17/07/2020, Bevilacqua, Rv. 279492-01). Nel caso di specie,è stato accertato che l'imputato aveva simulato l'esistenza di una estorsione proveniente dal clan Belcastro,facendo leva sulla circostanza che già in passato quest'ultimo aveva formulato pretese dello stesso genere nei confronti del Tedescoe, a scopo estorsivo, aveva prospettato alla persona offesa possibili attentati per indurlo al pagamento di somme e alla cessione del terreno, valorizzando anche un incendio doloso che si era verificato ai danni di un suo terreno in quel periodo. Ed infatti, in sede di denuncia, Tedescoriferiva che,nei mesi precedenti, Marando gli aveva chiesto dei prestiti di denaro e che tali richieste venivano avanzate con contestuale offerta di protezione da parte del medesimo, in relazione a possibili ritorsioni da parte della ‘ndrangheta di Sant'Ilario;solo con il tempo si era reso conto che Marandonon era altro che un imbroglione. Tale ricostruzione in fatto, che non è stata oggetto di contestazione, induce a ritenere sussistenti i presupposti della tentata estorsione aggravata poiché la persona offesa è stata posta nell’alternativa di far conseguire alMarando il preteso profitto o di subire il male minacciato, ponendosi quest’ultimo come l‘unico in grado di mediare con i presunti mandanti e di evitare ulteriori attentati; l'aspetto costrittivo , legato alla coazione della volontà del [OSCURATO:PERSONA],prevale rispetto alla caratteristica manipolativa , in quanto l'intento coercitivo del Marando risultava rafforzato dalle pregresse esperienze subite dalla persona offesa per mano dei Belcastro e dal collegamento con l'incendio doloso del suo terreno. Come correttamente osservato dal Giudice per l’udienza preliminare, l'utilità economica richiesta costituiva il prezzo della presunta intermediazione presso il Belcastroche l'imputato professava di essere in grado di porre in essere . M arando si poneva come necessario intermediario,senza l’intervento del quale la persona offesa non sarebbe riusci ta a sottrarsi alle conseguenze negative e detta situazione, a prescindere dalla effettiva esistenza del pericolo prospettato, veniva presentata alla persona offesa ed era da questi percepita all'epoca dei fatti come seria e fondata;la circostanza che,in epoca successiva alla denunzia, la persona offesa,esaminata in altro giudizio, abbia reso dichiarazioni , da cui emerge va che aveva acquisito la consapevolezza dell’infondatezza delle minacce formulate dal Marando, a p rescindere dalla necessaria verifica sulla loro utilizzabilità in questoprocesso celebrato nelle forme del rito abbreviato,non incide sull’efficacia coercitiv a delle stesse, che va valutata in relazione all'epoca in cui vennero pronunciate,secondo un giudizio ex ante. Appare pertanto irrilevante verificare se i fatti prospettati dal Marando fossero realmente esistenti,poiché la situazione era così prospettata e percepita dalla persona offesa,posta nell’ineluttabile alternativa di far conseguire all’ agente il preteso approfitto o di subire il male minacciato. 1.2.Il secondo motivo (ribadito nel secondo motivo aggiunto) , con cui si invoca l’esclusione dell’aggravante del metodo mafioso risulta reiterativoe generico in quanto non si confronta con la corretta ed esaustiva motivazione resa dalla Corte di appello a pag. 10della sentenzaimpugnata, in cui si valorizza il continuo riferimento del Marando alla storia criminale e alla caratura mafiosa dei soggetti asseritamente coinvolti nell’estorsione,per piegare la resistenza della persona offesa. 1.3.La terza censura con cui si contesta il riconoscimento dell’aggravante dell’età della persona offesa, ultrasessantacinquenne,è manifestamente infondata. La circostanza aggravante speciale, prevista, per il delitto di rapina, dall'art. 628, comma terzo, n. 3-quinquies, cod. pen., è correlata al dato del superamento dell'età di sessantacinque anni da parte della persona offesa, e non alla presunzione relativa di maggior vulnerabilità della vittima in ragione dell'età, cui fa, invece, riferimento la circostanza aggravante comune prevista dall'art. 61, n. 5, cod. pen. (Sez. 2, n. 17320 del 09/12/2022, dep. 2023, Cantimir, Rv. 284527 -01). L a Corte di merito ha reso al riguardo motivazione corretta,osservando che l'età della persona offesa doveva essere nota all'imputato,in ragione dei rapporti amicali intrattenuti con il [OSCURATO:PERSONA] . Non va comunque trascurato che,trattandosi di aggravante oggettiva, ai sensi dell'art . 59 cod. pen. la stessa va riconosciuta a carico dell’autore della condotta anche nel caso in cui sia ignorata per colpa e,nel caso di specie , non vi è dubbio che ricorrono gli estremi della colpa,trattandosi di elemento agevolmente desumibile anche dall'aspetto della persona offesa, che all’epoca dei fatti avevagià 67 anni . 1.4.La quarta censura (ribadita nel terzo motivo aggiunto) con cui si contesta l’entità della riduzione operata per il tentativo nella misura di un terzo è manifestamente infondata,poiché la determinazione della Corte sul trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale dei giudici di merito e nel caso in esame la motivazione risulta immune da manifeste illogicità e da violazioni di legge, sicchè non può essere oggetto di sindacato in questa sede. L’ulteriore profilo di censura con cui si lamenta che l’aumento sanzionatorio cumulativo disposto in relazione alla recidiva e all’aggravante exart. 416-bis.1 cod.pen. non consentirebbe di verificare se l’aumento disposto per la sola recidiva superi la pena irrogata per laprecedente condanna , non è cons e ntita poiché non è stata dedotta con i motivi di appello, con cui la difesa si è limitata acontestare l’eccessivo rigore della pena detentiva,nonostante alcune risultanze comportamentali successive al fatto avrebbero potuto giustificare una pena più contenuta.In detta prospettiva, il motivo è comunque generico,poiché neppure allega il quantum di pena inflitto per il precedente penale a carico del Marando , e d è manifestamente infondat o poiché l’aumento è stato correttamente determinato per due aggravanti ad effetto speciale nel limite complessivo di un terzodella pena, nel rispetto dell’art. 63 , quarto comma , cod. pen. Le circostanze attenuanti generiche sono state negatedalla Corte territoriale, condividendo a pag. 10 , le argomentazioni rese al riguardo dal Giudice dell’udienza preliminarea pag. 73 della sentenza impugnata , in ordine al peculi a re disvalore della condotta dell’imputato,che ha approfittato delle pregresse vicende vissute dalla vittima, per cercare di speculare.Il ricorrente non si confronta con questa motivazione e incorre anche nel vizio di genericità. 2.Per le ragioni sin qui esposte si impone il rigetto del ricorso e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorsoe condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma 15 luglio 2025 Il Consigliere estensore IlPresidente [OSCURATO:PERSONA] Dispone, a norma dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull’originale del provvedimento, un’annotazione vol