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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 settembre 2021

Cassazione n. 34297/2021

Testo disponibile della fonte

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ORDINANZA sul ricorso 26206/2018 proposto da: Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l' Avvocatura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona dei legali rappresentanti pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] in Liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 22 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti e ricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 201/2018 della COMM.TRIB.REG.

TOSCANA, depositata il 05/02/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/09/2021 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] ANTONIOPremesso che: i. ,con sentenza n.201 del 2018, depositata il 5 febbraio 2018, la Commissione tributaria regionale della Toscana ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate contro la decisione di primo grado di accoglimento del ricorso delle [OSCURATO:SOCIETA] contro l'avviso di liquidazione di maggior imposta di registro pretesa sulla base della unitaria qualificazione, effettuata dall'Agenzia ai sensi dell'art. 20 d.P.R. n.131 del 1986, come cessione di azienda, di una serie di operazioni negoziali con le quali la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva costituito la srl unipersonale Gelostandard a cui aveva successivamente conferito un ramo d'azienda con contestuale aumento di capitale, la società di nuova costituzione era stata data in permuta alla F.B.

Immobiliare in cambio della proprietà di un capannone industriale;

2. la sentenza fa perno sull'affermazione per cui l'art.20 del d.P.R. 131/1986, come modificato nelle more del giudizio, con l'art.1, comma 87, della I.n.205 del 2017, non consentiva all'ufficio la qualificazione unitaria dei vari atti, "senza violazione del principio di irretroattività nella successione di leggi nel tempo";

3. contro tale sentenza l'Agenzia delle Entrate ricorre sostenendo che la stessa contrasti con "gli artt. 1, comma 87,

I. 205/2018, 20 d.P.R. 131/1986, 1 e 3 della 1.212/2000";

4. le società [OSCURATO:SOCIETA] resistono con controricorso, contenente ricorso incidentale con cui lamentano che la CTR abbia errato nel ritenere l'operazione di qualificazione effettuata dell'ufficio come non consentita solo in base al testo riformato dell'art.20 del d.P.R. 131/86 e non anche già in base al testo originario; considerato che:

1. il ricorso è infondato.

L'avviso di liquidazione di cui trattasi è stato emesso ai sensi della versione originaria dell'art.20 del d.P.R. 131/86, secondo cui:"L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente".

Il testo della norma è stato modificato dall'art.1, comma 87, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n.205, in modo che esso prevede: "L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extra testuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi".

L'art.1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n.145, ha stabilito che l'art. 1, comma 87, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 costituisce interpretazione autentica dell'articolo 20, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza 158/2020, ha dichiarato "non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), come modificato dall'art. 1, comma 87, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), e dall'art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), sollevate dalla Corte di cassazione, sezione quinta civile, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione". [OSCURATO:PERSONA] ha ribadito la dichiarazione con sentenza 9 febbraio 2021, n.39 in riferimento a questioni "prive di argomenti sostanzialmente nuovi rispetto a quelle già sollevate dal giudice di legittimità", sollevate, rispetto agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla commissione tributaria provinciale di Bologna con l'ordinanza 13 novembre 2019.

Con detta sentenza la Consulta ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla medesima commissione tributaria provinciale di Bologna in riferimento agli artt. 3, 24, 81, 97, 101, 102 e 108 Cost. - dell'art. 1, comma 1084, della legge n. 145 del 2018, secondo cui l'art. 1, comma 87, lett. a), della legge n. 205 del 2017 costituisce interpretazione autentica dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, con conseguente efficacia retroattiva della disciplina dell'interpretazione degli atti per l'applicazione dell'imposta di registro ivi prevista (punti 3.2 ss. del "considerato in diritto della sentenza 39/2021).

In ragione di quanto precede, a seguito della legge di interpretazione autentica, l'imposta di registro, "marcatamente un'imposta "d'atto" (punto

5.2.2. del "Considerato in diritto" della citata sentenza 158/2020), deve e doveva essere applicata in riferimento alla manifestazione di ricchezza risultante dal singolo atto.

Ciò posto, l'affermazione cardine della sentenza impugnata non può essere messa in alcun modo in discussione;

3. il ricorso va rigettato;

4. il ricorso incidentale resta assorbito;

5. le spese devono essere compensate atteso che la normativa interpretativa di riferimento è intervenuta solo nel corso del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso, dichiara assorbito il ricorso incidentale e compensa le spese dell'intero process

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 26206/2018 proposto da: Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l' Avvocatura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona dei legali rappresentanti pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] in Liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 22 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti e ricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 201/2018 della COMM.TRIB.REG. TOSCANA, depositata il 05/02/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/09/2021 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] ANTONIOPremesso che: i. ,con sentenza n.201 del 2018, depositata il 5 febbraio 2018, la Commissione tributaria regionale della Toscana ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate contro la decisione di primo grado di accoglimento del ricorso delle [OSCURATO:SOCIETA] contro l'avviso di liquidazione di maggior imposta di registro pretesa sulla base della unitaria qualificazione, effettuata dall'Agenzia ai sensi dell'art. 20 d.P.R. n.131 del 1986, come cessione di azienda, di una serie di operazioni negoziali con le quali la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva costituito la srl unipersonale Gelostandard a cui aveva successivamente conferito un ramo d'azienda con contestuale aumento di capitale, la società di nuova costituzione era stata data in permuta alla F.B. Immobiliare in cambio della proprietà di un capannone industriale; 2. la sentenza fa perno sull'affermazione per cui l'art.20 del d.P.R. 131/1986, come modificato nelle more del giudizio, con l'art.1, comma 87, della I.n.205 del 2017, non consentiva all'ufficio la qualificazione unitaria dei vari atti, "senza violazione del principio di irretroattività nella successione di leggi nel tempo"; 3. contro tale sentenza l'Agenzia delle Entrate ricorre sostenendo che la stessa contrasti con "gli artt. 1, comma 87, I. 205/2018, 20 d.P.R. 131/1986, 1 e 3 della 1.212/2000"; 4. le società [OSCURATO:SOCIETA] resistono con controricorso, contenente ricorso incidentale con cui lamentano che la CTR abbia errato nel ritenere l'operazione di qualificazione effettuata dell'ufficio come non consentita solo in base al testo riformato dell'art.20 del d.P.R. 131/86 e non anche già in base al testo originario; considerato che: 1. il ricorso è infondato. L'avviso di liquidazione di cui trattasi è stato emesso ai sensi della versione originaria dell'art.20 del d.P.R. 131/86, secondo cui:"L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente". Il testo della norma è stato modificato dall'art.1, comma 87, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n.205, in modo che esso prevede: "L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extra testuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi". L'art.1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n.145, ha stabilito che l'art. 1, comma 87, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 costituisce interpretazione autentica dell'articolo 20, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza 158/2020, ha dichiarato "non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), come modificato dall'art. 1, comma 87, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), e dall'art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), sollevate dalla Corte di cassazione, sezione quinta civile, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione". [OSCURATO:PERSONA] ha ribadito la dichiarazione con sentenza 9 febbraio 2021, n.39 in riferimento a questioni "prive di argomenti sostanzialmente nuovi rispetto a quelle già sollevate dal giudice di legittimità", sollevate, rispetto agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla commissione tributaria provinciale di Bologna con l'ordinanza 13 novembre 2019. Con detta sentenza la Consulta ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla medesima commissione tributaria provinciale di Bologna in riferimento agli artt. 3, 24, 81, 97, 101, 102 e 108 Cost. - dell'art. 1, comma 1084, della legge n. 145 del 2018, secondo cui l'art. 1, comma 87, lett. a), della legge n. 205 del 2017 costituisce interpretazione autentica dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, con conseguente efficacia retroattiva della disciplina dell'interpretazione degli atti per l'applicazione dell'imposta di registro ivi prevista (punti 3.2 ss. del "considerato in diritto della sentenza 39/2021). In ragione di quanto precede, a seguito della legge di interpretazione autentica, l'imposta di registro, "marcatamente un'imposta "d'atto" (punto 5.2.2. del "Considerato in diritto" della citata sentenza 158/2020), deve e doveva essere applicata in riferimento alla manifestazione di ricchezza risultante dal singolo atto. Ciò posto, l'affermazione cardine della sentenza impugnata non può essere messa in alcun modo in discussione; 3. il ricorso va rigettato; 4. il ricorso incidentale resta assorbito; 5. le spese devono essere compensate atteso che la normativa interpretativa di riferimento è intervenuta solo nel corso del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso, dichiara assorbito il ricorso incidentale e compensa le spese dell'intero process
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