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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 marzo 2023

Cassazione n. 09492/2023

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Consigliere ORDINANZA sul ricorso 22228/2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain Roma, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Orlando -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] Tella -controricorrente e ricorrente incidentale - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] 22228//20Gilean-[OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Orlando -controricorrente a ricorso incidentale - Avverso la sentenza d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 1310/2020 depositata il 29/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Cons.

Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 2.Rilevato che con l'epigrafata sentenza la Corte d'Appello di Milano ha definito il contenzioso insorto tra la [OSCURATO:PERSONA]. e la [OSCURATO:SOCIETA], respingendo l’appello della prima nei confronti della seconda; preso atto del ricorso a questa Corte interposto avverso la predetta sentenza da entrambe le parti, dalla [OSCURATO:PERSONA] iences Inc. in via principale e dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in via incidentale condizionata; considerato che con atto sottoscritto da lla medesima la ricorrente principale ha inteso rinunciare al proprio ricorso e che l’ atto di rinuncia è stato notificato alla controparte costituita a mente dell'art.390 cod. proc. civ. considerato che con atto sottoscritto dalla medesima la ricorrente incidentale ha inteso accettare la predetta rinunciare e rinunciare al proprio ricorso e che l’atto è stato notificato alla controparte costituita a mente dell'art. 390 cod. proc. civ. ritenuto che, pertanto, occorra dichiarare l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese a mente dell'art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia a spese compensate.

RG 22228//20Gilean-[OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli .

Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno8.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Consigliere ORDINANZA sul ricorso 22228/2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain Roma, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Orlando -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] Tella -controricorrente e ricorrente incidentale - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] 22228//20Gilean-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Orlando -controricorrente a ricorso incidentale - Avverso la sentenza d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 1310/2020 depositata il 29/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Cons. Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 2.Rilevato che con l'epigrafata sentenza la Corte d'Appello di Milano ha definito il contenzioso insorto tra la [OSCURATO:PERSONA]. e la [OSCURATO:SOCIETA], respingendo l’appello della prima nei confronti della seconda; preso atto del ricorso a questa Corte interposto avverso la predetta sentenza da entrambe le parti, dalla [OSCURATO:PERSONA] iences Inc. in via principale e dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in via incidentale condizionata; considerato che con atto sottoscritto da lla medesima la ricorrente principale ha inteso rinunciare al proprio ricorso e che l’ atto di rinuncia è stato notificato alla controparte costituita a mente dell'art.390 cod. proc. civ. considerato che con atto sottoscritto dalla medesima la ricorrente incidentale ha inteso accettare la predetta rinunciare e rinunciare al proprio ricorso e che l’atto è stato notificato alla controparte costituita a mente dell'art. 390 cod. proc. civ. ritenuto che, pertanto, occorra dichiarare l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese a mente dell'art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia a spese compensate. RG 22228//20Gilean-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli . Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno8.
Sentenza Cassazione n. 09492/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris