CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 29753/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
reato è estinto per prescrizione;sentite le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l’accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Pisa, con sentenza del 13 dicembre 2018, ha condannatoXXXXXXXXXXXXXXXXXX alla pena di 1.000,00 di ammenda in relazione al reatodi cui all’art. 4, comma 3, l. 110 del 1975 per il porto di un coltello a serramanicoal di fuori della propria abitazione.2. Avverso la sentenza ha proposto appello l’imputata che, a mezzo deldifensore, con il primo motivo, ha censurato il mancato riconoscimento delgiustificato motivo in ordine al porto dell’arma e, con il secondo, la mancataapplicazione dell’ipotesi di cui all’art. 131-bis cod. pen.3. La Corte di appello di Firenze, con ordinanza del 10 novembre 2020, hadichiarato inammissibile l’appello perché contenente condanna alla sola penadell’ammenda e ha ordinato trasmissione degli atti alla Corte di cassazione perquanto di competenza.4. In data 30 aprile 2026 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con lequali il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento senza rinvio dellasentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.5. In data 30 aprile 2026 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con lequali l’avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Preliminarmente si deve rilevare che l’impugnazione, proposta comeappello, deve essere qualificata come ricorso per cassazione.Come correttamente evidenziato dalla Corte di appello di Firenze, infatti, lesentenze di condanna di primo grado alla sola pena pecuniaria sono inappellabiliex art. 593, comma 3, cod. proc. pen. per cui l’unico mezzo di impugnazioneesperibile è il ricorso per cassazione.3. Il ricorso, nel quale sono articolati due distinti motivi, deve esseredichiarato inammissibile per l'assorbente ragione che l'impugnazione è stataproposta da soggetto non legittimato.L’atto, qualificato come appello, infatti, è pervenuto alla cancelleria delTribunale il 26 febbraio 2019 e in tale data il difensore che lo ha sottoscritto nonera iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, avendo lo stessoconseguito la necessaria abilitazione solo in data 24 febbraio 2023.Sul punto, d’altro canto, occorre ribadire che il ricorso per cassazione deveessere sottoscritto, a pena d'inammissibilità ex art. 613, comma 1, cod. proc.pen., da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale e la relativa causa diinammissibilità integra un vizio originario dell'atto, che lo rende inidoneo allafinalità processuale perseguita in quanto ciò osta alla valida instaurazione delgiudizio di impugnazione, anche quando si tratti, come nel caso in esame, di unappello che deve essere qualificato come ricorso per cassazione ai sensi dell'art.568, comma 5, cod. proc. pen., trattandosi del solo mezzo ordinario diimpugnazione esperibile avverso le sentenze di condanna per le quali è stataapplicata la sola pena dell'ammenda, dichiarate inappellabili dall'art. 593, comma3, del codice di rito.Né, proprio in virtù della causa che l’ha determinata, l’inammissibilità puòessere sanata dal successivo conseguimento da parte del difensore dellaspecifica abilitazione richiesta, ne' dai motivi nuovi che fossero presentati da undifensore cassazionista dopo la scadenza del termine per impugnare (Sez. 2, n.29575 del 12/07/2022, Pisano, Rv. 283683 – 01; Sez. 1 n. 33272 del27/06/2013, Rv. 256998 - 01).4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati iprofili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dalricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, cheritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 15/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LEGENERALITA' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.