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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 2 dicembre 1946

Cassazione n. 12869/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16580/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il 2.12.1946 a [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: PLMGPP57H10H2240), presso il cui studio, sito in [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] trav.

VIII n. 13, è elettivamente domiciliato; - ricorrente - contro Ministero della Giustizia ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] 70, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), presso in cui ufficio, in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato; - controricorrente – F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 16580/2020 Numero sezionale 583/2022 Numero di raccolta generale 12869/2022 Data pubblicazione 22/04/2022 -avverso il decreto emesso dalla Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] in data 05/05/2020 e non notificato; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto in fatto Con decreto n. 9503/2018 veniva rigettata la domanda di equa riparazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] per il danno derivato dall'eccessiva durata di un procedimento penale svoltosi in primo grado dinanzi al Tribunale di Palmi e definito con sentenza n. 608/2017 depositata il 19.7.2017, ritenendo che dalla costituzione di parte civile in data 11.3.2014 alla sentenza erano trascorsi anni tre e mesi quattro, non superando pertanto lo standard fissato in tre anni dall’art. 2, comma 2 bis, della legge n. 89/2001 (non computandosi la frazione di anno, inferiore a mesi sei).

Con l’opposizione il Papisca insisteva per l’individuazione quale termine iniziale del giudizio presupposto della data di presentazione agli organi di P.G. della denuncia/querela per truffa (12.11.2008), per l'effetto riconoscendo il corrispondente sforamento della durata ragionevole e il diritto all’indennizzo ex legge n. 89/2001.

Il Ministero della Giustizia si costituiva, chiedendo il rigetto dell’opposizione.

Con decreto del 5.5.2020, la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] rigettava l’opposizione, sulla base delle seguenti considerazioni: - non si rinvenivano ragioni per disattendere il pluriennale e pacifico indirizzo della Suprema Corte, di cui aveva fatto ampia menzione il Consigliere designato nel decreto opposto, secondo cui nessun indennizzo compete alla persona offesa, se non dal momento in cui essa si costituisce parte civile, non potendosi prima di tale momento riconoscere alla persona offesa la qualifica di parte del processo penale; - la mera presentazione della querela realizzava di per sé solo l’acquisizione da parte della P.G. della notitia criminis, non coincidente neppure con l'inizio delle indagini preliminari; - il Papisca non aveva, del resto, allegato alcunché in ordine alle vicende F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 16580/2020 Numero sezionale 583/2022 Numero di raccolta generale 12869/2022 Data pubblicazione 22/04/2022 delle indagini preliminari e, dunque, alla sua eventuale “partecipazione” a tale fase, essendosi limitato ad allegare di avere presentato agli organi di P.G. in data 12.11.2008 la querela con cui chiedeva la punizione dei '‘colpevoli che saranno individuati ...”, laddove la prima vicenda processuale successiva era stata la propria costituzione di parte civile in data 11.3.2014; - in atti non vi era traccia di una qualsiasi iniziativa proveniente dal querelante Papisca e neppure dall’autorità giudiziaria nei suoi confronti durante le indagini preliminari, così come nella narrativa del ricorso mancava ogni riferimento a fatti intervenuti tra la presentazione della querela e l’udienza preliminare.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un unico motivo.

Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.

Ritenuto in diritto

1. Con l’unico motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 2, comma 2 bis, l. n. 89/2001 e 6, par. 1, CEDU, come interpretato dalla Corte costituzionale e dalla CEDU, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la corte d’appello escluso che possa attribuirsi la qualifica di parte del processo penale alla persona offesa prima della sua costituzione come parte civile.

2. Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 3), c.p.c.

Invero, il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa, ma chiara, rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 c.p.c.; l'inosservanza di tali doveri può condurre ad una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 16580/2020 Numero sezionale 583/2022 Numero di raccolta generale 12869/2022 dei fatti di causa o pregiudichi l'intelligibilità delle censure mosse alla Data pubblicazione 22/04/2022 sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c. (Sez.

U, Ordinanza n. 37552 del 30/11/2021).

Nel caso di specie, il ricorrente ha dedicato all’esposizione dei fatti solo 11 righi del ricorso, limitandosi a dedurre di aver presentato domanda ai sensi dell’art. 3 l. n. 89/2001, per essere il procedimento penale nel quale egli si era costituito parte civile durato anni 8 e mesi 6, che la corte territoriale aveva rigettato la stessa e di aver infruttuosamente proposto opposizione avverso il provvedimento di rigetto.

Il ricorso per cassazione in cui manchi l'esposizione dei fatti di causa e del contenuto del provvedimento impugnato è inammissibile; tale mancanza non può essere superata attraverso l'esame delle censure in cui si articola il ricorso, non essendone garantita l'esatta comprensione in assenza di riferimenti alla motivazione del provvedimento censurato, né attraverso l'esame di altri atti processuali, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione (Sez. 1, Ordinanza n. 6611 del 01/03/2022).

In proposito, va ricordato che, per soddisfare il requisito imposto dall'art.366, comma 1, n. 3 c.p.c., il ricorso per cassazione deve indicare, in modo chiaro ed esauriente, sia pure non analitico e particolareggiato, i fatti di causa da cui devono risultare le reciproche pretese delle parti con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano in modo da consentire al giudice di legittimità di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto senza dover ricorrere ad altre fonti e atti del processo, dovendosi escludere, peraltro, che i motivi, essendo deputati ad esporre gli argomenti difensivi, possano ritenersi funzionalmente idonei ad una precisa enucleazione dei fatti di causa (Sez. 1, Ordinanza n. 24432 del 03/11/2020).

2. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Non sussistono i presupposti di legge per l'applicabilità del raddoppio del contributo unificato (come previsto dall'art. 13, comma 1-quater del F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 16580/2020 Numero sezionale 583/2022 Numero di raccolta generale 12869/2022 d.P.R. n. 115/2002), sulla scorta del disposto dell'art. 10 dello stesso T.U.

Data pubblicazione 22/04/2022 n. 115/2002 (cfr. Cass. n. 2273/2019 e Cass.

SU n. 19883/2019) e, quindi, in virtù dell'esenzione dal pagamento di tale contributo per le domande proposte ai sensi della legge n. 89 del 2001.

P.Q.M.

La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 1.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, tenutasi con modalità da remoto il 15.3.2022. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16580/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il 2.12.1946 a [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: PLMGPP57H10H2240), presso il cui studio, sito in [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] trav. VIII n. 13, è elettivamente domiciliato; - ricorrente - contro Ministero della Giustizia ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] 70, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), presso in cui ufficio, in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato; - controricorrente – F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 16580/2020 Numero sezionale 583/2022 Numero di raccolta generale 12869/2022 Data pubblicazione 22/04/2022 -avverso il decreto emesso dalla Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] in data 05/05/2020 e non notificato; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto in fatto Con decreto n. 9503/2018 veniva rigettata la domanda di equa riparazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] per il danno derivato dall'eccessiva durata di un procedimento penale svoltosi in primo grado dinanzi al Tribunale di Palmi e definito con sentenza n. 608/2017 depositata il 19.7.2017, ritenendo che dalla costituzione di parte civile in data 11.3.2014 alla sentenza erano trascorsi anni tre e mesi quattro, non superando pertanto lo standard fissato in tre anni dall’art. 2, comma 2 bis, della legge n. 89/2001 (non computandosi la frazione di anno, inferiore a mesi sei). Con l’opposizione il Papisca insisteva per l’individuazione quale termine iniziale del giudizio presupposto della data di presentazione agli organi di P.G. della denuncia/querela per truffa (12.11.2008), per l'effetto riconoscendo il corrispondente sforamento della durata ragionevole e il diritto all’indennizzo ex legge n. 89/2001. Il Ministero della Giustizia si costituiva, chiedendo il rigetto dell’opposizione. Con decreto del 5.5.2020, la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] rigettava l’opposizione, sulla base delle seguenti considerazioni: - non si rinvenivano ragioni per disattendere il pluriennale e pacifico indirizzo della Suprema Corte, di cui aveva fatto ampia menzione il Consigliere designato nel decreto opposto, secondo cui nessun indennizzo compete alla persona offesa, se non dal momento in cui essa si costituisce parte civile, non potendosi prima di tale momento riconoscere alla persona offesa la qualifica di parte del processo penale; - la mera presentazione della querela realizzava di per sé solo l’acquisizione da parte della P.G. della notitia criminis, non coincidente neppure con l'inizio delle indagini preliminari; - il Papisca non aveva, del resto, allegato alcunché in ordine alle vicende F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 16580/2020 Numero sezionale 583/2022 Numero di raccolta generale 12869/2022 Data pubblicazione 22/04/2022 delle indagini preliminari e, dunque, alla sua eventuale “partecipazione” a tale fase, essendosi limitato ad allegare di avere presentato agli organi di P.G. in data 12.11.2008 la querela con cui chiedeva la punizione dei '‘colpevoli che saranno individuati ...”, laddove la prima vicenda processuale successiva era stata la propria costituzione di parte civile in data 11.3.2014; - in atti non vi era traccia di una qualsiasi iniziativa proveniente dal querelante Papisca e neppure dall’autorità giudiziaria nei suoi confronti durante le indagini preliminari, così come nella narrativa del ricorso mancava ogni riferimento a fatti intervenuti tra la presentazione della querela e l’udienza preliminare. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un unico motivo. Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso. Ritenuto in diritto 1. Con l’unico motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 2, comma 2 bis, l. n. 89/2001 e 6, par. 1, CEDU, come interpretato dalla Corte costituzionale e dalla CEDU, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la corte d’appello escluso che possa attribuirsi la qualifica di parte del processo penale alla persona offesa prima della sua costituzione come parte civile. 2. Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 3), c.p.c. Invero, il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa, ma chiara, rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 c.p.c.; l'inosservanza di tali doveri può condurre ad una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 16580/2020 Numero sezionale 583/2022 Numero di raccolta generale 12869/2022 dei fatti di causa o pregiudichi l'intelligibilità delle censure mosse alla Data pubblicazione 22/04/2022 sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c. (Sez. U, Ordinanza n. 37552 del 30/11/2021). Nel caso di specie, il ricorrente ha dedicato all’esposizione dei fatti solo 11 righi del ricorso, limitandosi a dedurre di aver presentato domanda ai sensi dell’art. 3 l. n. 89/2001, per essere il procedimento penale nel quale egli si era costituito parte civile durato anni 8 e mesi 6, che la corte territoriale aveva rigettato la stessa e di aver infruttuosamente proposto opposizione avverso il provvedimento di rigetto. Il ricorso per cassazione in cui manchi l'esposizione dei fatti di causa e del contenuto del provvedimento impugnato è inammissibile; tale mancanza non può essere superata attraverso l'esame delle censure in cui si articola il ricorso, non essendone garantita l'esatta comprensione in assenza di riferimenti alla motivazione del provvedimento censurato, né attraverso l'esame di altri atti processuali, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione (Sez. 1, Ordinanza n. 6611 del 01/03/2022). In proposito, va ricordato che, per soddisfare il requisito imposto dall'art.366, comma 1, n. 3 c.p.c., il ricorso per cassazione deve indicare, in modo chiaro ed esauriente, sia pure non analitico e particolareggiato, i fatti di causa da cui devono risultare le reciproche pretese delle parti con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano in modo da consentire al giudice di legittimità di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto senza dover ricorrere ad altre fonti e atti del processo, dovendosi escludere, peraltro, che i motivi, essendo deputati ad esporre gli argomenti difensivi, possano ritenersi funzionalmente idonei ad una precisa enucleazione dei fatti di causa (Sez. 1, Ordinanza n. 24432 del 03/11/2020). 2. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Non sussistono i presupposti di legge per l'applicabilità del raddoppio del contributo unificato (come previsto dall'art. 13, comma 1-quater del F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 16580/2020 Numero sezionale 583/2022 Numero di raccolta generale 12869/2022 d.P.R. n. 115/2002), sulla scorta del disposto dell'art. 10 dello stesso T.U. Data pubblicazione 22/04/2022 n. 115/2002 (cfr. Cass. n. 2273/2019 e Cass. SU n. 19883/2019) e, quindi, in virtù dell'esenzione dal pagamento di tale contributo per le domande proposte ai sensi della legge n. 89 del 2001. P.Q.M. La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 1.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, tenutasi con modalità da remoto il 15.3.2022. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L
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