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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 23250/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal PM di Catania nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro l'ordinanza del Tribunale di Catania del 23.11.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Catania ha annullato l'ordinanza del GIP del Tribunale etneo con cui, ai sensi del'art. 276 cod. proc. pen., la misura degli arresti domiciliari era stata sostituita con quella della custodia cautelare in carcere;

2. ricorre per cassazione il PM lamentando inosservanza degli artt. 276 e 309 cod. proc. pen.: richiamato il tenore del provvedimento impugnato segnala che la decisione del Tribunale contrasta con il principio, pure ivi evocato, secondo cui le decisioni in materia cautelare sono adottate allo stato degli atti; tra queste, in particolare, quella di aggravamento che si fonda su circostanze sopravvenute rispetto a quelle considerate nel provvedimento originario ed alla sua esecuzione; richiama, anche, l'art. 291 comma 1 cod. proc. pen. e la necessità di portare a conoscenza del TdL gli elementi sopravvenuti favorevoli all'indagato e, perciò, non necessariamente anche quelli sfavorevoli di cui, perciò, nel caso di specie, il TdL non aveva avuto cognizione essendo errato ritenere che la ordinanza di aggravamento, adottata proprio sulla scorta di circostanze sopravvenute, possa essere privata di effetti dal provvedimento del Tribunale che di tali circostanze non era a conoscenza risultando perciò immune dalla riforma della ordinanza "genetica".

3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per il rigetto del ricorso: rileva che il provvedimento del 19.7.2021 non era stato impugnato (spendendo, semmai, il dato della violazione degli AA.DD. e dell'aggravamento della misura disposto in data 12.7.2021) essendosi perciò formato il giudicato su una misura più favorevole ed incompatibile con il provvedimento precedente. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.

1. E' utile, ai fini della decisione, ripercorrere sinteticamente la successione cronologica dei vari provvedimenti via via adottati nei confronti del Cona: in data 5.7.2021 il GIP di Catania aveva disposto, a carico di [OSCURATO:PERSONA], la misura degli arresti domiciliari; con provvedimento del 12.7.2021, reso ai sensi dell'art. 276 cod. proc. pen., la misura extramuraria era stata sostituita con quella della custodia in carcere peraltro non eseguita perdurando lo stato di latitanza; in data 19.7.2021, il Tribunale del Riesame, decidendo sul ricorso proposto nei confronti della ordinanza "genetica", aveva parzialmente accolto le censure difensive e sostituito gli arresti donniciliari con la misura non detentiva dell'obbligo di dimora applicato congiuntamente a quello di presentazione alla PG.

La difesa aveva inoltre proposto appello contro l'ordinanza di aggravamento che il Tribunale - pur ritenendo che proprio a causa del sopravvenire della ordinanza del 19.7.2021 la difesa non aveva interesse ad una decisione - ha tuttavia annullato l'ordinanza del GIP per impedire che essa potesse essere eseguita.

Il Tribunale ha infatti preso atto che in sede di ricorso per Riesame si era ritenuto di adeguare il contenuto della ordinanza genetica alla gravità del fatto sostituendo perciò la misura paradetentiva con quella dell'obbligo di dimora congiunto con quello di presentazione alla PG: ha sottolineato che, in difetto di impugnazione da parte del PM, quest'ultimo provvedimento era divenuto definitivo non potendo perciò il GIP, sia pure con un provvedimento emesso legittimamente ai sensi dell'art. 276 cod. proc. pen., incidere in termini peggiorativi sullo "status libertatis" del ricorrente.

Secondo il PM ricorrente, invece, si tratta di decisioni che si pongono su piani diversi e non interferenti l'uno con l'altro.E, tuttavia, proprio tenendo presente la natura intrinsecamente "provvisoria" ed "allo stato" che caratterizza le decisioni in materia cautelare, e pur considerando la legittimità del provvedimento adottato dal GIP ai sensi dell'art. 276 cod. proc. pen., non si può non tener conto del sopravvenire della decisione con cui il Tribunale del Riesame ha revocato gli arresti domiciliari giudicando idoneo, a presidiare le pur ravvisate esigenze cautelari, il ricorso a misure di natura non restrittiva.

Ed è proprio quest'ultimo (dal punto di vista cronologico) approdo del giudice della cautela che non poteva essere rimesso in discussione sicché il Tribunale della Libertà, adito in sede di appello sulla ordinanza resa ai sensi dell'art. 276 cod. proc. pen., aveva correttamente dovuto prenderne atto annullando il provvedimento impugnato al solo fine, peraltro, di impedirne la esecuzione.

Si tratta di una soluzione del tutto corretta come affermato da questa stessa Corte in casi simili: si è infatti in una occasione sostenuto che qualora, in pendenza di ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso ordinanza del Tribunale che, su appello del P.M., aveva disposto il ripristino della custodia cautelare in carcere in luogo degli arresti domiciliari, precedentemente sostituiti con il provvedimento appellato alla suddetta più grave misura, il giudice, ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen., abbia ulteriormente disposto la sostituzione degli arresti domiciliari con l'obbligo di dimora, tale ultimo provvedimento, una volta divenuto definitivo per mancata impugnazione, rimane fermo pur a fronte della sopravvenuta definitività della precedente ordinanza di ripristino della custodia cautelare, prodottasi in conseguenza del mancato accoglimento del summenzionato ricorso per cassazione (cfr., così, in particolare, Sez. 4, Sentenza n, 41150 del 23/03/2004, PM in proc.

Morgante, Rv. 229281 - 01); in un'altra occasione, si era affermato che la revoca in fase dibattimentale della misura custodiale in carcere - applicata dal Gip in sostituzione degli arresti domiciliari per la violazione delle prescrizioni imposte - determina l'inammissibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, del ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso l'ordinanza del tribunale del riesame che, con riferimento ad altra precedente violazione degli arresti domiciliari, aveva disposto la misura custodiale in carcere in accoglimento dell'appello proposto dal P.M. avverso il rigetto dei Gip; detta ordinanza deve peraltro essere annullata senza rinvio, in ragione dell'esigenza di impedirne l'efficacia (cfr., Sez. 6, Sentenza n. 46070 del 25/09/2014, Gaudiosi, Rv. 260821 - 01); ed ancora, si è reputato inammissibile, per sopravvenuto difetto di interesse, l'appello proposto dal pubblico ministero avverso il provvedimento applicativo di una misura meno afflittiva rispetto a quella richiesta, qualora l'ordinanza cautelare genetica sia stata nelle more annullata o revocata, in quanto l'impugnazione presuppone la perdurante efficacia dell'ordinanza originaria, ancorchè eventualmente rimasta ineseguita (cfr., Sez. 6, Sentenza n. 24558 del 30/03/2017, Leone ed altro, Rv. 270674 - 01).

2. Il ricorso va du

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal PM di Catania nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro l'ordinanza del Tribunale di Catania del 23.11.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Catania ha annullato l'ordinanza del GIP del Tribunale etneo con cui, ai sensi del'art. 276 cod. proc. pen., la misura degli arresti domiciliari era stata sostituita con quella della custodia cautelare in carcere; 2. ricorre per cassazione il PM lamentando inosservanza degli artt. 276 e 309 cod. proc. pen.: richiamato il tenore del provvedimento impugnato segnala che la decisione del Tribunale contrasta con il principio, pure ivi evocato, secondo cui le decisioni in materia cautelare sono adottate allo stato degli atti; tra queste, in particolare, quella di aggravamento che si fonda su circostanze sopravvenute rispetto a quelle considerate nel provvedimento originario ed alla sua esecuzione; richiama, anche, l'art. 291 comma 1 cod. proc. pen. e la necessità di portare a conoscenza del TdL gli elementi sopravvenuti favorevoli all'indagato e, perciò, non necessariamente anche quelli sfavorevoli di cui, perciò, nel caso di specie, il TdL non aveva avuto cognizione essendo errato ritenere che la ordinanza di aggravamento, adottata proprio sulla scorta di circostanze sopravvenute, possa essere privata di effetti dal provvedimento del Tribunale che di tali circostanze non era a conoscenza risultando perciò immune dalla riforma della ordinanza "genetica". 3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per il rigetto del ricorso: rileva che il provvedimento del 19.7.2021 non era stato impugnato (spendendo, semmai, il dato della violazione degli AA.DD. e dell'aggravamento della misura disposto in data 12.7.2021) essendosi perciò formato il giudicato su una misura più favorevole ed incompatibile con il provvedimento precedente. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. E' utile, ai fini della decisione, ripercorrere sinteticamente la successione cronologica dei vari provvedimenti via via adottati nei confronti del Cona: in data 5.7.2021 il GIP di Catania aveva disposto, a carico di [OSCURATO:PERSONA], la misura degli arresti domiciliari; con provvedimento del 12.7.2021, reso ai sensi dell'art. 276 cod. proc. pen., la misura extramuraria era stata sostituita con quella della custodia in carcere peraltro non eseguita perdurando lo stato di latitanza; in data 19.7.2021, il Tribunale del Riesame, decidendo sul ricorso proposto nei confronti della ordinanza "genetica", aveva parzialmente accolto le censure difensive e sostituito gli arresti donniciliari con la misura non detentiva dell'obbligo di dimora applicato congiuntamente a quello di presentazione alla PG. La difesa aveva inoltre proposto appello contro l'ordinanza di aggravamento che il Tribunale - pur ritenendo che proprio a causa del sopravvenire della ordinanza del 19.7.2021 la difesa non aveva interesse ad una decisione - ha tuttavia annullato l'ordinanza del GIP per impedire che essa potesse essere eseguita. Il Tribunale ha infatti preso atto che in sede di ricorso per Riesame si era ritenuto di adeguare il contenuto della ordinanza genetica alla gravità del fatto sostituendo perciò la misura paradetentiva con quella dell'obbligo di dimora congiunto con quello di presentazione alla PG: ha sottolineato che, in difetto di impugnazione da parte del PM, quest'ultimo provvedimento era divenuto definitivo non potendo perciò il GIP, sia pure con un provvedimento emesso legittimamente ai sensi dell'art. 276 cod. proc. pen., incidere in termini peggiorativi sullo "status libertatis" del ricorrente. Secondo il PM ricorrente, invece, si tratta di decisioni che si pongono su piani diversi e non interferenti l'uno con l'altro.E, tuttavia, proprio tenendo presente la natura intrinsecamente "provvisoria" ed "allo stato" che caratterizza le decisioni in materia cautelare, e pur considerando la legittimità del provvedimento adottato dal GIP ai sensi dell'art. 276 cod. proc. pen., non si può non tener conto del sopravvenire della decisione con cui il Tribunale del Riesame ha revocato gli arresti domiciliari giudicando idoneo, a presidiare le pur ravvisate esigenze cautelari, il ricorso a misure di natura non restrittiva. Ed è proprio quest'ultimo (dal punto di vista cronologico) approdo del giudice della cautela che non poteva essere rimesso in discussione sicché il Tribunale della Libertà, adito in sede di appello sulla ordinanza resa ai sensi dell'art. 276 cod. proc. pen., aveva correttamente dovuto prenderne atto annullando il provvedimento impugnato al solo fine, peraltro, di impedirne la esecuzione. Si tratta di una soluzione del tutto corretta come affermato da questa stessa Corte in casi simili: si è infatti in una occasione sostenuto che qualora, in pendenza di ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso ordinanza del Tribunale che, su appello del P.M., aveva disposto il ripristino della custodia cautelare in carcere in luogo degli arresti domiciliari, precedentemente sostituiti con il provvedimento appellato alla suddetta più grave misura, il giudice, ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen., abbia ulteriormente disposto la sostituzione degli arresti domiciliari con l'obbligo di dimora, tale ultimo provvedimento, una volta divenuto definitivo per mancata impugnazione, rimane fermo pur a fronte della sopravvenuta definitività della precedente ordinanza di ripristino della custodia cautelare, prodottasi in conseguenza del mancato accoglimento del summenzionato ricorso per cassazione (cfr., così, in particolare, Sez. 4, Sentenza n, 41150 del 23/03/2004, PM in proc. Morgante, Rv. 229281 - 01); in un'altra occasione, si era affermato che la revoca in fase dibattimentale della misura custodiale in carcere - applicata dal Gip in sostituzione degli arresti domiciliari per la violazione delle prescrizioni imposte - determina l'inammissibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, del ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso l'ordinanza del tribunale del riesame che, con riferimento ad altra precedente violazione degli arresti domiciliari, aveva disposto la misura custodiale in carcere in accoglimento dell'appello proposto dal P.M. avverso il rigetto dei Gip; detta ordinanza deve peraltro essere annullata senza rinvio, in ragione dell'esigenza di impedirne l'efficacia (cfr., Sez. 6, Sentenza n. 46070 del 25/09/2014, Gaudiosi, Rv. 260821 - 01); ed ancora, si è reputato inammissibile, per sopravvenuto difetto di interesse, l'appello proposto dal pubblico ministero avverso il provvedimento applicativo di una misura meno afflittiva rispetto a quella richiesta, qualora l'ordinanza cautelare genetica sia stata nelle more annullata o revocata, in quanto l'impugnazione presuppone la perdurante efficacia dell'ordinanza originaria, ancorchè eventualmente rimasta ineseguita (cfr., Sez. 6, Sentenza n. 24558 del 30/03/2017, Leone ed altro, Rv. 270674 - 01). 2. Il ricorso va du
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