CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 17468/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 09/09/2020 della [OSCURATO:PERSONA] CALABRIAudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il S. Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento senza rinvio per essere i reati estinti per prescrizione; udito il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 9 settembre 2020 la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato inammissibile per tardività l'appello presentato da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza del Tribunale di Locri del 7 maggio 2015, che lo aveva condannato alla pena di un anno ed un mese di reclusione per i reati di cui agli artt. 73 e 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, così riqualificati quelli indicati in imputazione, commessi in Bovalino il 25 novembre 2011. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, che lamenta la violazione dei seguenti motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Con il primo motivo il difensore lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza dell'art. 585 stesso codice e dell'art. 1 I. 7 ottobre 1969, n. 742, perché la Corte d'appello, nel calcolare la tempestività o meno dell'impugnazione, non ha tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali. Con il secondo motivo il difensore lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 125, 177 e 546 cod. proc. pen., in quanto nel dispositivo della ordinanza impugnata la Corte d'appello ha indicato il nome di una persona diversa dall'odierno ricorrente ed una sentenza di condanna di primo grado diversa da quella pronunciata nei confronti del ricorrente, il che comporta la nullità della ordinanza in quanto non consente di individuare chi sia il vero destinatario della stessa. 3. Con requisitoria orale, il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento senza rinvio, in quanto i reati contestati si sono nel frattempo prescritti. Il difensore del ricorrente si è associato alle conclusioni del Procuratore generale. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. La sentenza di primo grado è stata pubblicata all'udienza del 7 maggio 2015 ed il giudice si era riservato sessanta giorni per la motivazione, che ha depositato il 6 luglio 2015. Pertanto, il termine per impugnare, ex art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., era di quarantacinque giorni, e decorreva, ai sensi della lett. c) del secondo comma dello stesso articolo, dal 6 luglio 2015. La decorrenza del termine era, però, sospesa dal 10 al 31 agosto 2015 per effetto dell'art. 1 legge 7 ottobre 1969, n. 742 (nella ordinanza impugnata non c'è alcuna motivazione sull'eventuale esistenza di una situazione di deroga alla regola generale sulla sospensione feriale; in ogni caso, l'imputato era libero, e non erano state emesse ordinanze dichiarative dell'urgenza del processo per prossima prescrizione), e scadeva, quindi, il 20 settembre 2015.Ne consegue che l'appello, depositato il 9 settembre, era tempestivo, e che l'ordinanza impugnata è incorsa nel vizio di inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inammissibilità o decadenza ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. 2. Come richiesto dal Procuratore generale nel corso della discussione in aula, va disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata senza rinvio, in quanto i reati ascritti all'imputato si sono nel frattempo estinti per prescrizione. I reati per cui si procede sono stati qualificati dal giudice di primo grado come violazione degli artt. 73 e 75 (in particolare, anche se non specificato in sentenza, il giudice ha ritenuto l'esistenza della fattispecie del comma 2 dell'art 75, riguardando un soggetto cui era stato applicato, oltre alla sorveglianza speciale, anche l'obbligo di soggiorno) del d.lgs. n. 159 del 2011, reati descritti in fatto nella imputazione, anche se non indicati correttamente dal pubblico ministero nella qualificazione giuridica della stessa. Il reato previsto dall'art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011 è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni, e, quindi, è soggetto ad un termine di prescrizione ordinario di quattro anni, e, in conseguenza degli atti interruttivi previsti dall'art. 161 cod. pen., ad un termine di prescrizione massimo di cinque anni. Il reato dell'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 è punito con la reclusione da uno a cinque anni, e, quindi, è soggetto ad un termine di prescrizione ordinario di sei anni, e, in conseguenza degli atti interruttivi previsti dall'art. 161 cod. pen., ad un termine di prescrizione massimo di sette anni e sei mesi. I reati sono stati commessi, in concorso formale tra loro, in Bovalino il 25 novembre 2011. Dalla lettura della sentenza di primo grado non emergono cause di sospensione della prescrizione documentate in atti, non essendo mai stato rinviato il dibattimento su richiesta della difesa. Ne consegue che il reato dell'art. 73 si è prescritto il 25 novembre 2016; il reato dell'art. 75 si è prescritto il 25 maggio 2019. L'annullamento dell'ordinanza impugnata va, pertanto, disposto senza rinvio ex art. 620, comma 1, lett. a), seconda ipotesi, cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara estinti per prescrizione i reati ascritti all'imputato e qualificati come violazione degli artt. 73 e 75 del d.lgs. n. 159 del 2011, dal Tribunale di Locri con sentenza del