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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 gennaio 2022

Cassazione n. 46484/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 3 marzo 2021 la Corte d'appello di Bologna ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di furto tentato.

2. Nell'interesse delle imputate è stato proposto ricorso per c:assazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizi motivazionali, in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'ad. 131-bis cod. pen. 3.

Sono state trasmesse, ai sensi dell'ad. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato, dal momento che la motivazione della sentenza impugnata ha colto nel precedente per tentata rapina un dato espressivo della non occasionalità della condotta, laddove la giurisprudenza di questa Corte (v., di recente, Sez.

U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064 - 01) ha ribadito, con riferimento alla locuzione "più reati della stessa indole", utilizzata dall'ad. 131-bis cod. pen., che «il tenore letterale lascia intendere che l'abitualità si concretizza in presenza di una pluralità di illeciti della stessa indole (dunque almeno due) diversi da quello oggetto del procedimento nel quale si pone la questione dell'applicabilità dell'ad. 131-bis» e che «i reati possono ben essere successivi a quello in esame», vedendosi in un ambito differente da quello della recidiva.

Sotto tale profilo, inoltre, la Corte ha precisato che «la pluralità dei reati può concretarsi non solo in presenza di condanne irrevocabili, ma anche nel caso in cui gli illeciti si trovino al cospetto del giudice che, dunque, è in grado di valutarne l'esistenza; come ad esempio nel caso in cui il procedimento riguardi distinti reati della stessa indole, anche se tenui» (v., in tal senso, già, Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 - 01).

La sentenza impugnata va, in conseguenza, annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per nuovo esame della questione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente all'esclusione della causa di non punibilità di cui all'ad. 131-bis c.p., con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Bolo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 3 marzo 2021 la Corte d'appello di Bologna ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di furto tentato. 2. Nell'interesse delle imputate è stato proposto ricorso per c:assazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizi motivazionali, in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'ad. 131-bis cod. pen. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'ad. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato, dal momento che la motivazione della sentenza impugnata ha colto nel precedente per tentata rapina un dato espressivo della non occasionalità della condotta, laddove la giurisprudenza di questa Corte (v., di recente, Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064 - 01) ha ribadito, con riferimento alla locuzione "più reati della stessa indole", utilizzata dall'ad. 131-bis cod. pen., che «il tenore letterale lascia intendere che l'abitualità si concretizza in presenza di una pluralità di illeciti della stessa indole (dunque almeno due) diversi da quello oggetto del procedimento nel quale si pone la questione dell'applicabilità dell'ad. 131-bis» e che «i reati possono ben essere successivi a quello in esame», vedendosi in un ambito differente da quello della recidiva. Sotto tale profilo, inoltre, la Corte ha precisato che «la pluralità dei reati può concretarsi non solo in presenza di condanne irrevocabili, ma anche nel caso in cui gli illeciti si trovino al cospetto del giudice che, dunque, è in grado di valutarne l'esistenza; come ad esempio nel caso in cui il procedimento riguardi distinti reati della stessa indole, anche se tenui» (v., in tal senso, già, Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 - 01). La sentenza impugnata va, in conseguenza, annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per nuovo esame della questione. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente all'esclusione della causa di non punibilità di cui all'ad. 131-bis c.p., con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Bolo