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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 15409/2023

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ciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] II n. 18 presso lo [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale estesa in calce al ricorso ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA]s.r.l. in liquidazione, in persona del suo liquidatore pro tempore dotato dei poteri di rappresentanza, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 10 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] chela rappresenta e difende, unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale estesa in calce al controricorso controricorrente nonché Curatela del fallimento della KSs.r.l. in liquidazione intimata avverso la sentenza n. 3082/2019 della Corte di appello di Bologna, pubblicata il 30 ottobre 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 luglio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CAUSA1.

In accoglimento della domanda proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]., il Tribunale di Bologna dichiarò il fallimento della KSs.r.l. in liquidazione con sentenza pubblicata il 18 luglio 2019.

2. Adita dalla KSs.r.l. in liquidazione per la riforma di tale sentenza, la Corte di appello di Bologna revocò il fallimento della società reclamante con sentenza pubblicata il 30 ottobre 2019. 2.1 Questa, in sintesi,è la motivazione alla base di tale decisione: N.W.G. afferma di essere titolare nei confronti di KS(cancellata dal registro delle imprese dopo l’esaurimento delle operazioni di liquidazione del relativo patrimonio) di credito, di natura risarcitoria(da responsabilità contrattuale), pari a complessivi €. 65.380,83; KS vendette a NWGnumeroso pannelli fotovoltaici destinati a essere installati su impianti per laproduzione di energia elettrica da fonte solare.

NWG assume che i pannelli, poi installati su impianti dei propri clienti, non erano idonei a essere commercializzati all’interno degli Stati membri dell’Unione europea , con conseguente revoca a detti clienti degli incentivi dello Stato per tali tipo di impianti e obbligo della venditricedi risarcir le il pregiudizio patrimoniale che essa è obbligata a ristorare ai propri clienti; KS nega esistenza e consistenza del credito risarcitorio, anche in ragione della prescrizione del relativo diritto (i pannelli fotovoltaici vennero a suo dire venduti nel corso degli anni 2011 e 2013); in assenza di accertamento giudiziale sulla pretesa risarcitoria, essa Corte di appello è obbligata ad accertare incidentalmentel’esistenza del credito, ai soli fini della verifica della legittimazione di NWG a chiedere il fallimento della società che afferma essere sua debitrice (art. 5 l. fall.); alla luce del contenuto di alcuni precedenti della giurisprudenza del Consiglio di Stato, la commercializzazione di moduli “conformi alla normativa CEI/EN 61215, anche se sprovvisti dell’apposita certificazione”, non è di per sé ostativa all’erogazione dell’incentivo ma può semmai giustificare una riduzione dello stesso”; “il motivo della decadenza dalle tariffe incentivanti indicato dal GSE non era quello della inidoneità dei moduli fotovoltaici per mancato superamento dei controlli del processo produttivo ma unicamente la circostanza che i certificati di conformità trasmessi dalla Società al fine di attestarela conformità alle norme CEI/EN 6125 e CEI/EN 61730-2 erano stati trasmessi in data successiva a quella di produzione dei moduli stessi”; con la conseguenza “che, anche ammesso che i moduli in oggetto fossero sprovvisti di certificazioni, non sarebbe ipotizzabile la fattispecie della consegna di aliud pro alio, che legittimerebbe la richiesta di risarcimento dei danni inoltrata da NWG in misura così elevata”;infine, non risulta che il provvedimento del GSE sia stato contestato in sede di giurisdizione amministrativa; NWG non è dunque titolare del vantato diritto di credito e, per tale ragione, non è legittimata a domandare il fallimento di KS; inoltre, alla luce del contenuto della relazione depositata dal curatore del fallimento di KS (non costituito e sentito nel procedimento di reclamo), risulta che:il bilancio finale di liquidazionesi è chiuso con un attivo circolante apri a €. 825.921 (costituito da: credito di €. 636.224 verso società del gruppo di cui faceva parte KS; crediti tributari e previdenziali complessivamente pari a €. 77.694,, di gran lunga superiori a quello di cui la sola NWG afferma di essere titolare); il progetto di stato passivo di KS predisposto dal curatore evidenzia la presenza di due soli creditori (NWG e l’Agenzia delle Entrate, per crediti pari a €. 11.817,17 da collocare in privilegio ed €. 2.665,04 da collocare in chirografo); infine, è da condividere l’affermazione della reclamante secondo cui NWG avrebbe potuto far valere la pretesa risarcitoria nei confrontidel socio unico di KS, in applicazione dell’art. 2495, secondo comma, cod. civ.

“anziché richiedere il fallimento di KS in assenza dei presupposti”.

3. La [OSCURATO:SOCIETA]. chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso contenente quattro motivi di impugnazione, assistiti da memoria.

4. La KSs.r.l. in liquidazione resiste con controricorso, assistito da memoria

5. L’intimata curatela del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA]

1. In via preliminare par d’uopo evidenziare che al momento della dichiarazione di fallimentola società KS era estinta in conseguenza della sua cancellazione dal registro delle imprese dopo l’esaurimento del procedimento di liquidazione del proprio patrimonio (art.2495 cod. civ. e art. 10 fall.).

Tale società è legittimata, nonostante la sua estinzione, a partec ipare al presente giudizio di legittimità relativo a impugnazione di sentenza di revoca della dichiarazione del suo fallimento, in quanto, per effetto della fictio iuris contemplata dall’art. 10 l.fall., la società estinta mantiene la capacitàdi stare in giudizio tanto nel procedimento per la dichiarazione di fallimento (comprese le successive fasi impugnatorie) quanto nell'eventuale conseguente procedura concorsuale(in questo senso, cfr., fra le altre: Cass.

S.U. n.6070 del 2013; Cass. n. 21026 del 2013; Cass. n. 5253 del 2017). 2.Con il primo motivo la ricorrente deduce che la sentenza impugnata, nella parte in cui accerta che essa NWG non è titolareverso KS del dedotto credito da risarcimento del danno derivato da inadempimento all’obbligo di consegna di cose vendute conformi a quelle pattuiteper contratto di vendita (consegna di aliud pro alio ) e, per tale ragione, non è legittimata a sollecitare la dichiarazione di fallimento di KS, è caratterizzata – per le ragionidiffusamente illustrate nell’atto –da violazione ovvero falsa applicazione: degli artt. 2, 3 e 6 e dell’Allegato IV della legge n. 791 del 1977; degli artt. 2, 5 e 8 nonché dell’allegato IV della direttiva 96/3005/CE; dell’art. 30 del regolamentoCEE n. 765/2008 . 3.La censura, per come dedotta, è inammissibile in quanto sollecita, in buona sostanza, un esame, non consentito in sede di legittimità, del merito dei fatti costituenti il presupposto della prospettazionedella ricorrente relativa alla avvenuta consegna di aliud pro alio, dalla sentenza impugnata compiuto, in senso sfavorevole a tale deduzione,alla luce del contenutodella decisione della società GSE per com e riportato a pag. 4 dell ’atto (“il motivo della decadenza dalle tariffe incentivanti indicato dal GSE non era quello della inidoneità dei moduli fotovoltaici per mancato superamento dei controlli del processo produttivo ma unicamente la circostanza che i certificati di conformità trasmessi dalla Società al fine di attestare la conformità alle norme CEI/EN 6125 e CEI/EN 61730-2 erano stati trasmessi in data successiva a quella di produzione dei moduli stessi”); anche perché nel ricorso non è trascritto il contenuto della decisione esaminata dalla Corte di appello (con conseguente non autosufficienza del ricorso sul punto) che, per come sintetizzato nella sentenza, sembra esserenel senso che la certificazione in parola era esistente, ma era stata “trasmessa” dopo la data di produzione indicata dal produttore dei pannelli fotovoltaiciin contestazione.

4. Con il secondo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata, nellaparte in cui esclude lo stato di insolvenza di KS, per violazione del precetto recato dall’art. 132, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., in quanto non recante “motivazione alcuna in merito alla concretezza, alla attualità, ai valori ed alle tempistiche di realizzo degli elementi dell’attivo ritenuti tali da sopravanzare-…sotto il solo profilo “nominale” – i crediti fatt i valere in sede prefallimentare”. 5 Con il terzo motivo, sempre relativo alla parte della sentenza impugnata affermante la non sussistenza dell’insolvenza di KS, il ricorrente deduce, per le ragioni nell’atto illustrate, che la sentenza è caratterizzata daviolazione e falsa applicazione degli artt. 1, 5 e 15 l.fall., “anche con riferimento all’art. 2607 c.c.”.

6. Infine NWGcensura (quarto motivo) la sentenza di appello, nella parte in cui afferma che essa ricorrente avrebbe potuto rivolgere le proprie richieste risarcitorie nei confronti del socio unico di KS anziché richiedere il fallimento di tale società “in assenza dei presupposti”, per violazione ovvero falsa applicazione, per le ragioni nell’atto illustrate, dell’art. 10 l.fall. e dell’art. 2495 cod. civ.

7. La declaratoria di inammissibilità del primo motivo determina l’assorbimento degli altri; non essendo necessario accertare la conformità a diritto della motivazione della sentenza impugnata dedicata all’accertamento di non sussistenza dello stato di insolvenza di KS.8.

In applicazione del principio di soccombenza, la società ricorrente deve essere condannataa rimborsare alla società controricorrente le spese da questa anticipate nel presente giudizio di legittimità nella misura liquidata in dispositivo.

Non vi è obbligodi pronuncia sulle spese quanto all’intimata curatela che non ha svolto difese.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso;condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese da costei anticipate nel presente giudizio, liquidate in:euro duecento per esborsi e eurosettemila per compenso di avvocato, aumentati di spese forfetarie pari al 15% di tale compenso, I.V.A. e C.P.A. nelle misure previste dalla legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 12luglio 2022.

Lapresidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] II n. 18 presso lo [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale estesa in calce al ricorso ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA]s.r.l. in liquidazione, in persona del suo liquidatore pro tempore dotato dei poteri di rappresentanza, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 10 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] chela rappresenta e difende, unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale estesa in calce al controricorso controricorrente nonché Curatela del fallimento della KSs.r.l. in liquidazione intimata avverso la sentenza n. 3082/2019 della Corte di appello di Bologna, pubblicata il 30 ottobre 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 luglio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CAUSA1. In accoglimento della domanda proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]., il Tribunale di Bologna dichiarò il fallimento della KSs.r.l. in liquidazione con sentenza pubblicata il 18 luglio 2019. 2. Adita dalla KSs.r.l. in liquidazione per la riforma di tale sentenza, la Corte di appello di Bologna revocò il fallimento della società reclamante con sentenza pubblicata il 30 ottobre 2019. 2.1 Questa, in sintesi,è la motivazione alla base di tale decisione: N.W.G. afferma di essere titolare nei confronti di KS(cancellata dal registro delle imprese dopo l’esaurimento delle operazioni di liquidazione del relativo patrimonio) di credito, di natura risarcitoria(da responsabilità contrattuale), pari a complessivi €. 65.380,83; KS vendette a NWGnumeroso pannelli fotovoltaici destinati a essere installati su impianti per laproduzione di energia elettrica da fonte solare. NWG assume che i pannelli, poi installati su impianti dei propri clienti, non erano idonei a essere commercializzati all’interno degli Stati membri dell’Unione europea , con conseguente revoca a detti clienti degli incentivi dello Stato per tali tipo di impianti e obbligo della venditricedi risarcir le il pregiudizio patrimoniale che essa è obbligata a ristorare ai propri clienti; KS nega esistenza e consistenza del credito risarcitorio, anche in ragione della prescrizione del relativo diritto (i pannelli fotovoltaici vennero a suo dire venduti nel corso degli anni 2011 e 2013); in assenza di accertamento giudiziale sulla pretesa risarcitoria, essa Corte di appello è obbligata ad accertare incidentalmentel’esistenza del credito, ai soli fini della verifica della legittimazione di NWG a chiedere il fallimento della società che afferma essere sua debitrice (art. 5 l. fall.); alla luce del contenuto di alcuni precedenti della giurisprudenza del Consiglio di Stato, la commercializzazione di moduli “conformi alla normativa CEI/EN 61215, anche se sprovvisti dell’apposita certificazione”, non è di per sé ostativa all’erogazione dell’incentivo ma può semmai giustificare una riduzione dello stesso”; “il motivo della decadenza dalle tariffe incentivanti indicato dal GSE non era quello della inidoneità dei moduli fotovoltaici per mancato superamento dei controlli del processo produttivo ma unicamente la circostanza che i certificati di conformità trasmessi dalla Società al fine di attestarela conformità alle norme CEI/EN 6125 e CEI/EN 61730-2 erano stati trasmessi in data successiva a quella di produzione dei moduli stessi”; con la conseguenza “che, anche ammesso che i moduli in oggetto fossero sprovvisti di certificazioni, non sarebbe ipotizzabile la fattispecie della consegna di aliud pro alio, che legittimerebbe la richiesta di risarcimento dei danni inoltrata da NWG in misura così elevata”;infine, non risulta che il provvedimento del GSE sia stato contestato in sede di giurisdizione amministrativa; NWG non è dunque titolare del vantato diritto di credito e, per tale ragione, non è legittimata a domandare il fallimento di KS; inoltre, alla luce del contenuto della relazione depositata dal curatore del fallimento di KS (non costituito e sentito nel procedimento di reclamo), risulta che:il bilancio finale di liquidazionesi è chiuso con un attivo circolante apri a €. 825.921 (costituito da: credito di €. 636.224 verso società del gruppo di cui faceva parte KS; crediti tributari e previdenziali complessivamente pari a €. 77.694,, di gran lunga superiori a quello di cui la sola NWG afferma di essere titolare); il progetto di stato passivo di KS predisposto dal curatore evidenzia la presenza di due soli creditori (NWG e l’Agenzia delle Entrate, per crediti pari a €. 11.817,17 da collocare in privilegio ed €. 2.665,04 da collocare in chirografo); infine, è da condividere l’affermazione della reclamante secondo cui NWG avrebbe potuto far valere la pretesa risarcitoria nei confrontidel socio unico di KS, in applicazione dell’art. 2495, secondo comma, cod. civ. “anziché richiedere il fallimento di KS in assenza dei presupposti”. 3. La [OSCURATO:SOCIETA]. chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso contenente quattro motivi di impugnazione, assistiti da memoria. 4. La KSs.r.l. in liquidazione resiste con controricorso, assistito da memoria 5. L’intimata curatela del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare par d’uopo evidenziare che al momento della dichiarazione di fallimentola società KS era estinta in conseguenza della sua cancellazione dal registro delle imprese dopo l’esaurimento del procedimento di liquidazione del proprio patrimonio (art.2495 cod. civ. e art. 10 fall.). Tale società è legittimata, nonostante la sua estinzione, a partec ipare al presente giudizio di legittimità relativo a impugnazione di sentenza di revoca della dichiarazione del suo fallimento, in quanto, per effetto della fictio iuris contemplata dall’art. 10 l.fall., la società estinta mantiene la capacitàdi stare in giudizio tanto nel procedimento per la dichiarazione di fallimento (comprese le successive fasi impugnatorie) quanto nell'eventuale conseguente procedura concorsuale(in questo senso, cfr., fra le altre: Cass. S.U. n.6070 del 2013; Cass. n. 21026 del 2013; Cass. n. 5253 del 2017). 2.Con il primo motivo la ricorrente deduce che la sentenza impugnata, nella parte in cui accerta che essa NWG non è titolareverso KS del dedotto credito da risarcimento del danno derivato da inadempimento all’obbligo di consegna di cose vendute conformi a quelle pattuiteper contratto di vendita (consegna di aliud pro alio ) e, per tale ragione, non è legittimata a sollecitare la dichiarazione di fallimento di KS, è caratterizzata – per le ragionidiffusamente illustrate nell’atto –da violazione ovvero falsa applicazione: degli artt. 2, 3 e 6 e dell’Allegato IV della legge n. 791 del 1977; degli artt. 2, 5 e 8 nonché dell’allegato IV della direttiva 96/3005/CE; dell’art. 30 del regolamentoCEE n. 765/2008 . 3.La censura, per come dedotta, è inammissibile in quanto sollecita, in buona sostanza, un esame, non consentito in sede di legittimità, del merito dei fatti costituenti il presupposto della prospettazionedella ricorrente relativa alla avvenuta consegna di aliud pro alio, dalla sentenza impugnata compiuto, in senso sfavorevole a tale deduzione,alla luce del contenutodella decisione della società GSE per com e riportato a pag. 4 dell ’atto (“il motivo della decadenza dalle tariffe incentivanti indicato dal GSE non era quello della inidoneità dei moduli fotovoltaici per mancato superamento dei controlli del processo produttivo ma unicamente la circostanza che i certificati di conformità trasmessi dalla Società al fine di attestare la conformità alle norme CEI/EN 6125 e CEI/EN 61730-2 erano stati trasmessi in data successiva a quella di produzione dei moduli stessi”); anche perché nel ricorso non è trascritto il contenuto della decisione esaminata dalla Corte di appello (con conseguente non autosufficienza del ricorso sul punto) che, per come sintetizzato nella sentenza, sembra esserenel senso che la certificazione in parola era esistente, ma era stata “trasmessa” dopo la data di produzione indicata dal produttore dei pannelli fotovoltaiciin contestazione. 4. Con il secondo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata, nellaparte in cui esclude lo stato di insolvenza di KS, per violazione del precetto recato dall’art. 132, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., in quanto non recante “motivazione alcuna in merito alla concretezza, alla attualità, ai valori ed alle tempistiche di realizzo degli elementi dell’attivo ritenuti tali da sopravanzare-…sotto il solo profilo “nominale” – i crediti fatt i valere in sede prefallimentare”. 5 Con il terzo motivo, sempre relativo alla parte della sentenza impugnata affermante la non sussistenza dell’insolvenza di KS, il ricorrente deduce, per le ragioni nell’atto illustrate, che la sentenza è caratterizzata daviolazione e falsa applicazione degli artt. 1, 5 e 15 l.fall., “anche con riferimento all’art. 2607 c.c.”. 6. Infine NWGcensura (quarto motivo) la sentenza di appello, nella parte in cui afferma che essa ricorrente avrebbe potuto rivolgere le proprie richieste risarcitorie nei confronti del socio unico di KS anziché richiedere il fallimento di tale società “in assenza dei presupposti”, per violazione ovvero falsa applicazione, per le ragioni nell’atto illustrate, dell’art. 10 l.fall. e dell’art. 2495 cod. civ. 7. La declaratoria di inammissibilità del primo motivo determina l’assorbimento degli altri; non essendo necessario accertare la conformità a diritto della motivazione della sentenza impugnata dedicata all’accertamento di non sussistenza dello stato di insolvenza di KS.8. In applicazione del principio di soccombenza, la società ricorrente deve essere condannataa rimborsare alla società controricorrente le spese da questa anticipate nel presente giudizio di legittimità nella misura liquidata in dispositivo. Non vi è obbligodi pronuncia sulle spese quanto all’intimata curatela che non ha svolto difese. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso;condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese da costei anticipate nel presente giudizio, liquidate in:euro duecento per esborsi e eurosettemila per compenso di avvocato, aumentati di spese forfetarie pari al 15% di tale compenso, I.V.A. e C.P.A. nelle misure previste dalla legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 12luglio 2022. Lapresidente
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