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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 10997/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Lecce del 26.6.2019; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il PG, in persona del sost. proc. gen. dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il GIP di Lecce aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] (unitamente ai correi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) responsabile del delitto di rapina aggravata e, con la diminuente per il rito abbreviato, lo aveva condannato alla pena di anni 4 di reclusione ed Euro 1.200 di multa oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare in carcere; aveva applicato le pene accessorie conseguenti alla entità di quella principale e condannato il Margiotta, con i correi, al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile che aveva liquidato in via equitativa unitamente alle spese di costituzione e di assistenza;

2. la Corte di Appello di Lecce ha riformato la sentenza di primo grado con riguardo alla posizione dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la ha invece confermata relativamente al Margiotta che ha condannato al pagamento delle ulteriori spese processuali;

3. ricorre per cassazione il difensore del Margiotta (sulla premessa del provvedimento con cui il G.E. aveva dichiarato non esecutiva la sentenza impugnata) lamentando: 3.1 inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione agli artt. 97 e 179 cod. proc. pen.: rileva che, nel corso del giudizio di appello, in data 2.9.2018, era venuto a mancare il difensore di fiducia dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], circostanza che, come risulta dalla stessa sentenza impugnata, la Corte ancora ignorava alla data della discussione ma che avrebbe dovuto invece comportare la nomina di un difensore di ufficio invece non intervenuta con conseguente nullità del giudizio ai sensi del combinato disposto degli artt. 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen.; 3.2 manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato: richiama gli elementi sulla base dei quali la Corte è pervenuta a confermare la sentenza di primo grado che, tuttavia, non sono a suo avviso idonei ed anzi finiscono con il contraddire le conclusioni cui sono pervenuti i giudici di merito; segnala, in definitiva, come gli indizi valorizzati ai fini della condanna potessero essere letti in direzione diversa. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché articolato su censure nnanifestAte/L,/ infondate ovvero non consentite in questa sede.

1. Primo motivo, in particolare, è manifestamente infondato. 1.1 II ricorso per cassazione è stato inoltrato a séguito del provvedimento con cui il Giudice dell'Esecuzione aveva ritenuto la sentenza di secondo grado non esecutiva poiché l'avviso di deposito della motivazione redatta e depositata fuori termine era stato notificato all'imputato con indicazione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] deceduto durante il giudizio di appello tanto che nella sentenza risulta nominato un difensore ex art. 97 comma 4 cod. proc. pen.; per tale ragione, il G.E. aveva dichiarato la sentenza ancora impugnabile dal difensore che non era stato ritualmente avvisato del suo deposito ai sensi dell'art. 548 comma 2 cod. proc. pen..

È pacifico, e risulta dagli atti, che il difensore di fiducia dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], era deceduto ed era stato di conseguenza cancellato dall'albo in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] (cfr., all. 4 alla istanza ex art. 670 cod. proc. pen.), antecedente la sentenza della Corte di Appello che è stata pronunciata il 26.6.2019 ed alla quale era stata data esecuzione nei confronti dell'imputato con provvedimento del 12.6.2020.

Dai verbali del giudizio di appello risulta che alla prima udienza, celebratasi il giorno 27.6.2018, presente l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il processo era stato differito al 26.6.2019 quando, nella assenza del difensore di fiducia - nelle more deceduto senza che tale evenienza fosse stata resa nota all'ufficio - la Corte aveva nominato un difensore di ufficio ai sensi dell'art. 97 comma 4 cod. proc. pen.. 1.2 Tanto premesso, va rilevato, in primo luogo, che il decesso del difensore di fiducia rileva quale presupposto per la nomina di un difensore di ufficio ai sensi dell'art. 97 commi 1 e 2 cod. proc. pen. ovvero, su richiesta di quest'ultimo, di un termine a difesa, qualora il giudice ne abbia avuto effettiva e reale contezza (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 48817 del 23/10/2013, Pagano, Rv. 257505; cfr., in generale, Sez. 2, Sentenza n. 48881 del 26/11/2009, Carbonara ed altri, Rv. 246474, Sez. 6, Sentenza n. 616 del 16/11/1992, Romano ed altri, Rv. 193464).. 1.3 In ogni caso, la nomina di un difensore di ufficio prontamente reperibile ai sensi dell'art. 97 comma 4 cod. proc. pen., ancorché in persona diversa da colui che avrebbe dovuto essere designato ai sensi del comma 1 e di turno secondo la tabella formata dal Consiglio dell'ordine forense d'intesa con il Presidente del Tribunale, non comporta una nullità riconducibile alla previsione dell'art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. (cfr., la già citata, Sez. 2, Sentenza n. 48817 del 23/10/2013, Pagano, Rv. 257505; conf., Sez. 1, Sentenza 10.9.2019 n. 45273, Monticelli; Sez. 3, Sentenza n. 2176 del 4.11.2011, Arata).

Di qui, pertanto, la irrilevanza della questione di legittimità costituzionale segnalata dalla difesa con riguardo alla disciplina concernente l'aggiornamento degli albi professionali e la loro comunicazione agli uffici giudiziari su cui, peraltro, ampiamente Sez. 1 - , Sentenza n. 28543 del 18/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279787, in cui la Corte ha affermato che nel giudizio di legittimità non ricorre un vizio di instaurazione del contraddittorio integrante un errore materiale o di fatto ex art. 625-bis cod. proc. pen., in caso di celebrazione dell'udienza pubblica di discussione nonostante l'intervenuto decesso del difensore dell'imputato - di cui la Corte di cassazione non sia stata portata a conoscenza - prima dell'udienza stessa ma dopo la regolare notificazione dell'avviso di fissazione, non incombendo sulla Corte alcun onere di verifica delle ragioni della mancata comparizione del difensore).

2. Il secondo motivo è invece non consentito perché, pur allegando un vizio di motivazione, la difesa contesta in realtà l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità dell'imputato sottoponendo alla Corte delle censure che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dai giudici di merito e posta a fondamento della decisione; si tratta, perciò, di censure che non possono trovare cittadinanza in questa sede considerato che l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto nella sentenza impugnata con valutazione critica degli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico-giuridico, degli argomenti a sostegno dell'affermazione di responsabilità non potendosi procedere in questa sede ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata alla luce di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche qualora indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., Sez. 6 - , Sentenza n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601; Sez. 6, Sentenza n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, Sentenza n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507; cfr., ancora, Sez. 6, Sentenza n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148, in cui la Corte ha affermato che il controllo del giudice di legittimità, anche dopo la modifica dell'art. 606 cod. proc. pen. intervenuta ad opera della legge n. 46 del 2006, si dispiega, anche a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi atti del processo e di una correlata pluralità di motivi di ricorso, in una valutazione necessariamente unitaria e globale, che attiene alla reale "esistenza" della motivazione ed alla "resistenza" logica del ragionamento del giudice di merito, essendo preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti).

3. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma 1'8

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Lecce del 26.6.2019; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il PG, in persona del sost. proc. gen. dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il GIP di Lecce aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] (unitamente ai correi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) responsabile del delitto di rapina aggravata e, con la diminuente per il rito abbreviato, lo aveva condannato alla pena di anni 4 di reclusione ed Euro 1.200 di multa oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare in carcere; aveva applicato le pene accessorie conseguenti alla entità di quella principale e condannato il Margiotta, con i correi, al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile che aveva liquidato in via equitativa unitamente alle spese di costituzione e di assistenza; 2. la Corte di Appello di Lecce ha riformato la sentenza di primo grado con riguardo alla posizione dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la ha invece confermata relativamente al Margiotta che ha condannato al pagamento delle ulteriori spese processuali; 3. ricorre per cassazione il difensore del Margiotta (sulla premessa del provvedimento con cui il G.E. aveva dichiarato non esecutiva la sentenza impugnata) lamentando: 3.1 inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione agli artt. 97 e 179 cod. proc. pen.: rileva che, nel corso del giudizio di appello, in data 2.9.2018, era venuto a mancare il difensore di fiducia dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], circostanza che, come risulta dalla stessa sentenza impugnata, la Corte ancora ignorava alla data della discussione ma che avrebbe dovuto invece comportare la nomina di un difensore di ufficio invece non intervenuta con conseguente nullità del giudizio ai sensi del combinato disposto degli artt. 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen.; 3.2 manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato: richiama gli elementi sulla base dei quali la Corte è pervenuta a confermare la sentenza di primo grado che, tuttavia, non sono a suo avviso idonei ed anzi finiscono con il contraddire le conclusioni cui sono pervenuti i giudici di merito; segnala, in definitiva, come gli indizi valorizzati ai fini della condanna potessero essere letti in direzione diversa. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché articolato su censure nnanifestAte/L,/ infondate ovvero non consentite in questa sede. 1. Primo motivo, in particolare, è manifestamente infondato. 1.1 II ricorso per cassazione è stato inoltrato a séguito del provvedimento con cui il Giudice dell'Esecuzione aveva ritenuto la sentenza di secondo grado non esecutiva poiché l'avviso di deposito della motivazione redatta e depositata fuori termine era stato notificato all'imputato con indicazione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] deceduto durante il giudizio di appello tanto che nella sentenza risulta nominato un difensore ex art. 97 comma 4 cod. proc. pen.; per tale ragione, il G.E. aveva dichiarato la sentenza ancora impugnabile dal difensore che non era stato ritualmente avvisato del suo deposito ai sensi dell'art. 548 comma 2 cod. proc. pen.. È pacifico, e risulta dagli atti, che il difensore di fiducia dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], era deceduto ed era stato di conseguenza cancellato dall'albo in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] (cfr., all. 4 alla istanza ex art. 670 cod. proc. pen.), antecedente la sentenza della Corte di Appello che è stata pronunciata il 26.6.2019 ed alla quale era stata data esecuzione nei confronti dell'imputato con provvedimento del 12.6.2020. Dai verbali del giudizio di appello risulta che alla prima udienza, celebratasi il giorno 27.6.2018, presente l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il processo era stato differito al 26.6.2019 quando, nella assenza del difensore di fiducia - nelle more deceduto senza che tale evenienza fosse stata resa nota all'ufficio - la Corte aveva nominato un difensore di ufficio ai sensi dell'art. 97 comma 4 cod. proc. pen.. 1.2 Tanto premesso, va rilevato, in primo luogo, che il decesso del difensore di fiducia rileva quale presupposto per la nomina di un difensore di ufficio ai sensi dell'art. 97 commi 1 e 2 cod. proc. pen. ovvero, su richiesta di quest'ultimo, di un termine a difesa, qualora il giudice ne abbia avuto effettiva e reale contezza (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 48817 del 23/10/2013, Pagano, Rv. 257505; cfr., in generale, Sez. 2, Sentenza n. 48881 del 26/11/2009, Carbonara ed altri, Rv. 246474, Sez. 6, Sentenza n. 616 del 16/11/1992, Romano ed altri, Rv. 193464).. 1.3 In ogni caso, la nomina di un difensore di ufficio prontamente reperibile ai sensi dell'art. 97 comma 4 cod. proc. pen., ancorché in persona diversa da colui che avrebbe dovuto essere designato ai sensi del comma 1 e di turno secondo la tabella formata dal Consiglio dell'ordine forense d'intesa con il Presidente del Tribunale, non comporta una nullità riconducibile alla previsione dell'art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. (cfr., la già citata, Sez. 2, Sentenza n. 48817 del 23/10/2013, Pagano, Rv. 257505; conf., Sez. 1, Sentenza 10.9.2019 n. 45273, Monticelli; Sez. 3, Sentenza n. 2176 del 4.11.2011, Arata). Di qui, pertanto, la irrilevanza della questione di legittimità costituzionale segnalata dalla difesa con riguardo alla disciplina concernente l'aggiornamento degli albi professionali e la loro comunicazione agli uffici giudiziari su cui, peraltro, ampiamente Sez. 1 - , Sentenza n. 28543 del 18/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279787, in cui la Corte ha affermato che nel giudizio di legittimità non ricorre un vizio di instaurazione del contraddittorio integrante un errore materiale o di fatto ex art. 625-bis cod. proc. pen., in caso di celebrazione dell'udienza pubblica di discussione nonostante l'intervenuto decesso del difensore dell'imputato - di cui la Corte di cassazione non sia stata portata a conoscenza - prima dell'udienza stessa ma dopo la regolare notificazione dell'avviso di fissazione, non incombendo sulla Corte alcun onere di verifica delle ragioni della mancata comparizione del difensore). 2. Il secondo motivo è invece non consentito perché, pur allegando un vizio di motivazione, la difesa contesta in realtà l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità dell'imputato sottoponendo alla Corte delle censure che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dai giudici di merito e posta a fondamento della decisione; si tratta, perciò, di censure che non possono trovare cittadinanza in questa sede considerato che l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto nella sentenza impugnata con valutazione critica degli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico-giuridico, degli argomenti a sostegno dell'affermazione di responsabilità non potendosi procedere in questa sede ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata alla luce di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche qualora indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., Sez. 6 - , Sentenza n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601; Sez. 6, Sentenza n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, Sentenza n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507; cfr., ancora, Sez. 6, Sentenza n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148, in cui la Corte ha affermato che il controllo del giudice di legittimità, anche dopo la modifica dell'art. 606 cod. proc. pen. intervenuta ad opera della legge n. 46 del 2006, si dispiega, anche a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi atti del processo e di una correlata pluralità di motivi di ricorso, in una valutazione necessariamente unitaria e globale, che attiene alla reale "esistenza" della motivazione ed alla "resistenza" logica del ragionamento del giudice di merito, essendo preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti). 3. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma 1'8
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