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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00509/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Bologna, che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Bologna, emessa il 17.4.2018, ha ridotto la pena principale e quelle accessorie ex art. 216, ultimo comma,

I. fall., inflitte a [OSCURATO:PERSONA], portandole, rispettivamente, a quattro anni di reclusione ed alla corrispondente durata di quattro anni per l'interdizione e l'inabilitazione relativa ad imprese commerciali.

L'imputato è stato condannato per i reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale con riguardo al fallimento della BMC s.r.I., dichiarato il 2.3.2011, della quale è stato amministratore legale unico, procuratore e, quindi, amministratore di fatto, sino al fallimento.

La distrazione, secondo quanto accertato nei giudizi di merito, ha avuto ad oggetto la cessione, senza alcuna contropartita, dell'unico ramo aziendale della fallita (costituito da know-how, attrezzature, dipendenti e clientela) alla BMCR s.r.I., società formalmente di proprietà delle figlie di Canestrini, ma a lui riconducibile.

La [OSCURATO:SOCIETA]. aveva come oggetto sociale la costruzione e commercializzazione di macchinari per il settore industriale e per il riciclaggio dei rifiuti; la BMCR s.r.I., nata come immobiliare, si era poi dedicata anche alla fabbricazione di macchine per il riciclaggio e la selezione di rifiuti, con oggetto parzialmente sovrapponibile, quindi, alla fallita, iniziando ad operare nella stessa sede produttiva, nello stesso settore, con i suoi dipendenti e la sua clientela.

2. Avverso il provvedimento in esame ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo cinque motivi di censura.

2.1. Il primo ed il secondo argomento che il ricorrente introduce è quello della adeguatezza del tessuto probatorio a sostenere la sua affermazione di responsabilità per i reati a lui ascritti, invocando sia il vizio di violazione di legge che quello di manifesta illogicità e carenza di motivazione.

Si eccepisce che la sentenza impugnata non avrebbe risposto che con ragioni generiche allo specifico motivo d'appello con cui si chiedeva di indicare le condotte gestorie vere e proprie a lui imputabili; mancherebbe l'esame logico delle dichiarazioni di alcuni testimoni, favorevoli all'imputato (si citano quelle di [OSCURATO:PERSONA], consulente tecnico della difesa, che ha indicato il ruolo di "dipendente" di [OSCURATO:PERSONA] in entrambe le imprese, e quelle analoghe del rag. [OSCURATO:PERSONA]).

In ultima analisi, non sono stati individuati elementi sintomatici dell'inserimento organico del ricorrente con funzioni direttive nella gestione della fallita (primo motivo di ricorso) e neppure vi sarebbe prova univoca del fatto che tra le società BMC e BMCR vi sia stata una cessione simulata di azienda (secondo motivo di ricorso); in particolare, quanto all'insussistenza del reato dal punto di vista oggettivo, si evidenzia la capacità industriale, più evoluta e assolutamente autonoma, della BMCR nella produzione di macchinari più sofisticati della fallita, anche con necessità di un organico aziendale molto più ampio e qualificato.

Neppure vi è prova della continuità di clientela tra la fallita e la cessionaria, mentre non ha rilievo determinante la circostanza che alcuni operai dipendenti della prima siano stati assunti dalla seconda.

Infine, non risponde al vero che i beni aziendali della fallita siano stati ceduti senza corrispettivo, visto che i beni sono stati acquistati a mezzo di procedura esecutiva di riscossione dall'[OSCURATO:PERSONA] di Forlì, in quanto pignorati per conto di Equitalia.

L'acquisto in seguito a pignoramento, con pagamento del prezzo e procedura esecutiva pubblica, dimostrano che non vi è stata distrazione alcuna dei beni aziendali.

2.2. La terza censura denuncia l'insussistenza del reato di bancarotta fraudolenta documentale a carico del ricorrente, che ha rivestito l'incarico di amministratore di diritto della fallita solo per pochi mesi: la sentenza impugnata sarebbe viziata da violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione, contraddicendo gli orientamenti giurisprudenziali consolidati in tema.

La tesi del ricorrente è, ancora una volta, legata alla mancata prova del suo ruolo di amministratore di fatto, che necessariamente incide sulla attribuzione del dovere di tenere le scritture contabili societarie.

2.3. Il quarto motivo di ricorso lamenta vizio di violazione di legge e di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento d'appello, là dove ha confermato il diniego del beneficio delle circostanze attenuanti generiche in favore del ricorrente, nonostante la rappresentazione di specifici elementi positivi, configurati soprattutto dal suo comportamento processuale collaborativo.

2.4. Il quinto motivo di censura evidenzia vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al riconoscimento della recidiva semplice nei suoi riguardi, che contraddice gli stessi indicatori valutativi utilizzati dalla Corte d'Appello per la rimodulazione del trattamento sanzionatorio in senso più favorevole (l'assenza di ulteriori condotte di reato e l'età del ricorrente).

3. [OSCURATO:PERSONA] Mastroberardino ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. Il ricorrente, tramite il difensore di fiducia, ha depositato memorie in vista dell'udienza ed in risposta alla requisitoria del PG, con le quali ribadisce la fondatezza delle ragioni di ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. I primi due motivi di censura che il ricorrente propone sono inammissibili, per essere formulati secondo direttrici di censura volte ad ottenere una rivalutazione della piattaforma probatoria in assenza di macroscopiche aporie logiche della sentenza impugnata.

La Cassazione ha da tempo chiarito, in modo assolutamente coeso, che sono precluse al giudice di legittimità - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

Pertanto, con i motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747 e Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965).

Orbene, il ricorrente, condannato per i reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale, con riguardo al fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. dichiarato il 2.3.2011 - società della quale è stato amministratore legale unico, procuratore e della quale, secondo quanto accertato dai giudici di merito, ha avuto anche la gestione di fatto, sino al fallimento - denuncia soltanto la presunta inadeguatezza del tessuto probatorio a sostenere la sua affermazione di responsabilità e, in ultima analisi, propone un'alternativa versione difensiva, inammissibile.

La distrazione, secondo quanto accertato nei giudizi di merito, ha avuto ad oggetto la cessione, senza alcuna contropartita, dell'unico ramo aziendale della fallita (costituito da know-how, attrezzature, dipendenti e clientela) alla BMCR s.r.I., società formalmente di proprietà delle figlie di Canestrini, ma a lui riconducibile.Alcuni dati di fatto hanno una significatività ineludibile quali indicatori della condotta distrattiva: la parziale, rilevante identità e sovrapponibilità dell'oggetto sociale tra la [OSCURATO:SOCIETA]. (la costruzione e commercializzazione di macchinari per il settore industriale e per il riciclaggio dei rifiuti) e la [OSCURATO:SOCIETA]. (nata come immobiliare, e poi dedicatasi "anche" alla fabbricazione di macchine per il riciclaggio e la selezione di rifiuti); l'operatività della società cessionaria nella stessa sede produttiva, nello stesso settore della fallita; la coincidenza dei dipendenti e della clientela tra la fallita e la società beneficiata della cessione.

Si tratta di elementi insuperabili e apoditticamente messi in discussione dal ricorrente, che ne ritiene esplicitamente taluni irrilevanti (ad esempio, la coincidenza tra i dipendenti), senza addurre ragioni contrarie concrete.

Egualmente manifestamente infondate, assertive e prevalentemente reiterative di censure già proposte con l'atto di appello sono le argomentazioni che contestano il ruolo di amministratore di fatto del ricorrente (riprese anche nel terzo motivo), lamentando la mancata assunzione di prove e dimenticando, invece, o piuttosto tendenziosamente svalutando, la portata di quelle presenti nel precipitato processuale (gli accertamenti della polizia giudiziaria, le convergenti dichiarazioni testimoniali, le acquisizioni documentali).

Del resto, il coinvolgimento dell'imputato quale gestore di fatto della fallita interviene dopo che egli ha svolto quello di amministratore di diritto ed è cristallizzato da un'amplissima procura ad agire per conto della società, utilizzata per oltre otto anni fino al 2009, a ridosso dunque della dichiarazione di fallimento.

Tale ruolo gestorio trova eco, peraltro, nel fatto che egli ha ricoperto lo stesso incarico di fatto all'interno della compagine della società cessionaria, BMCR, nella quale egli era referente nella commercializzazione dei medesimi prodotti.

Nessun rilievo può avere, infine, la vicenda del tutto autonoma conclusa in sede tributaria circa la non provata responsabilità della BMCR per debiti erariali della fallita, che ha avuto ad oggetto rapporti fiscali contratti in epoca precedente alla cessione di ramo d'azienda e, dunque, quando la società cessionaria aveva un oggetto sociale non coincidente con quello della cedente-fallita.

Così anche l'acquisto dei beni pignorati alla fallita da parte della figlia di Canestrini, socia insieme alla sorella della BMCR, non fa che ampliare la piattaforma accusatoria, e non contribuisce alla tesi difensiva.

In ogni caso, ed a chiusura dell'analisi sin qui svolta, il Collegio ribadisce il principio secondo cui integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale la cessione di un ramo di azienda senza corrispettivo o con corrispettivo inferiore al valore reale; nè assume rilievo, al riguardo, il dettato dell'art. 2560, comma 2, cod. civ. in ordine alla responsabilità dell'acquirente rispetto ai pregressi debiti dell'azienda, costituendo tale garanzia un "post factum" della già consumata distrazione (Sez. 5, n. 34464 del 14/5/2018, Innocenti, Rv. 273644; Sez. 5, n. 17965 del 22/1/2013, Varacalli, Rv. 255501).

E' questo il nucleo centrale della decisione impugnata che è coerente con lo stabile orientamento secondo cui la cessione di un ramo d'azienda che renda non più possibile l'utile perseguimento dell'oggetto sociale senza garantire contestualmente il ripiano della situazione debitoria della società è senza dubbio una operazione distrattiva (cfr. tra le tante Sez. 5, n. 10778 del 10/01/2012, Petruzziello, Rv. 252008; Sez. 5, n. 24024 del 01/04/2015 Bellachioma, Rv. 263943; vedi anche Sez. 5, n. 44218 del 19/10/2021, Cannella, Rv. 282040).

3. Dagli elementi che emergono al par. 2 può agevolmente farsi derivare anche la manifesta infondatezza della censura dedicata a contestare gli elementi e presupposti del reato di bancarotta fraudolenta documentale nei confronti del ricorrente.

Il ruolo di amministratore, prima "di diritto" e poi "di fatto", ricoperto da Canestrini nella società fallita e l'operazione simulata di cessione delle sue quote, evidente dall'assenza di corrispettivo, costituiscono due elementi chiave, dai quali del tutto logicamente la Corte d'Appello ha tratto la prova del reato: ed è significativo che la contabilità per intero non sia stata ritrovata, il che ha impedito al curatore di ricostruire le vicende del patrimonio e il movimento degli affari della fallita, così come di individuarne i beni, non consentendo nemmeno di accertare la destinazione di alcune rimanenze di magazzino.

Del resto, le vicende di successione nella gestione aziendale della fallita evidenziano il ruolo di continuità gestoria che ha avuto l'imputato, il quale ha, sostanzialmente, assunto la gestione di fatto della società poi fallita, dopo aver dismesso la carica formale di amministratore, lasciandola dapprima all'anziana madre e, quindi, successivamente, ad una figura "di comodo", [OSCURATO:PERSONA]: tali circostanze illuminano anche l'elemento soggettivo doloso del reato che, evidentemente, non può che farsi derivare da indicatori fattuali del tipo di quelli in considerazione.

In tali condizioni complessive, l'omessa tenuta della contabilità interna allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali, integra il reato di bancarotta fraudolenta documentale (Sez. 5, n. 18320 del 7/11/2019, dep. 2020, Morace, Rv. 279179, in una fattispecie analoga in cui è stato ritenuto responsabile del reato proprio chi aveva assunto la gestione di fatto della società dopo aver lasciato la carica formale di amministratore).

4. Gli ultimi due motivi, dedicati a contestare il trattamento sanzionatorio inflitto al ricorrente, sotto i due profili specifici, in particolare, del diniego delle circostanze attenuanti generiche e della errata valutazione della recidiva ritenuta sussistente, sono manifestamente infondati.La Corte territoriale ha sensibilmente ridotto la pena decisa in primo grado, portandola da cinque a quattro anni di reclusione, motivando ampiamente, d'altro canto, sul perché, nonostante ritesse di ridurre la pena, complessivamente valutata eccessiva, tuttavia non intendesse concedere le circostanze attenuanti generiche.

Ispirandosi a consolidati indirizzi interpretativi della Cassazione, i giudici d'appello hanno considerato l'assenza di significativi elementi positivi quale elemento ostativo a fondare il beneficio, evidentemente non ritenendo favorevole al ricorrente il comportamento processuale, che la difesa definisce "collaborativo", ma che, invece, la sentenza ha espressamente considerato inaffidabile nel contributo di prova apparentemente fornito.

Ed oramai è pacifico che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62-bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/2/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/9/2014, Papini, Rv. 260610).

La ragione fondante della concessione delle circostanze attenuanti generiche, infatti, ruota intorno all'esigenza, di cui si è fatto carico il legislatore, di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni, tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile.

Pertanto, la meritevolezza di tale adeguamento tra sanzione e disvalore del fatto commesso non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza.

Al contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio.

Al giudice del merito chiamato a decidere, dunque, di una specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione spetta il compito di indicare plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, attraverso un giudizio di fatto la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria (Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509).

Quanto alla recidiva, la sentenza impugnata ha puntualmente chiarito quali circostanze l'abbiano indotta a valutare alcuni dati espressivi di quella maggior carica di pericolosità, che costituisce il nucleo centrale dell'applicazione dell'aggravante personale (vedi Sez.

U, n. 35378 del 27/5/2010, Celibe, Rv. 247838): la callidità e la complessità dell'operazione aziendale fraudolenta; la leggibile evoluzione peggiorativa dei percorsi criminali solcati dal ricorrente, alla luce di un precedente penale risalente ma significativo della capacità a delinquere in contesti societari (si trattava di un reato di omesso pagamento delle ritenute previdenziali e assistenziali).

5. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000 P. Q.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Bologna, che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Bologna, emessa il 17.4.2018, ha ridotto la pena principale e quelle accessorie ex art. 216, ultimo comma, I. fall., inflitte a [OSCURATO:PERSONA], portandole, rispettivamente, a quattro anni di reclusione ed alla corrispondente durata di quattro anni per l'interdizione e l'inabilitazione relativa ad imprese commerciali. L'imputato è stato condannato per i reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale con riguardo al fallimento della BMC s.r.I., dichiarato il 2.3.2011, della quale è stato amministratore legale unico, procuratore e, quindi, amministratore di fatto, sino al fallimento. La distrazione, secondo quanto accertato nei giudizi di merito, ha avuto ad oggetto la cessione, senza alcuna contropartita, dell'unico ramo aziendale della fallita (costituito da know-how, attrezzature, dipendenti e clientela) alla BMCR s.r.I., società formalmente di proprietà delle figlie di Canestrini, ma a lui riconducibile. La [OSCURATO:SOCIETA]. aveva come oggetto sociale la costruzione e commercializzazione di macchinari per il settore industriale e per il riciclaggio dei rifiuti; la BMCR s.r.I., nata come immobiliare, si era poi dedicata anche alla fabbricazione di macchine per il riciclaggio e la selezione di rifiuti, con oggetto parzialmente sovrapponibile, quindi, alla fallita, iniziando ad operare nella stessa sede produttiva, nello stesso settore, con i suoi dipendenti e la sua clientela. 2. Avverso il provvedimento in esame ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo cinque motivi di censura. 2.1. Il primo ed il secondo argomento che il ricorrente introduce è quello della adeguatezza del tessuto probatorio a sostenere la sua affermazione di responsabilità per i reati a lui ascritti, invocando sia il vizio di violazione di legge che quello di manifesta illogicità e carenza di motivazione. Si eccepisce che la sentenza impugnata non avrebbe risposto che con ragioni generiche allo specifico motivo d'appello con cui si chiedeva di indicare le condotte gestorie vere e proprie a lui imputabili; mancherebbe l'esame logico delle dichiarazioni di alcuni testimoni, favorevoli all'imputato (si citano quelle di [OSCURATO:PERSONA], consulente tecnico della difesa, che ha indicato il ruolo di "dipendente" di [OSCURATO:PERSONA] in entrambe le imprese, e quelle analoghe del rag. [OSCURATO:PERSONA]). In ultima analisi, non sono stati individuati elementi sintomatici dell'inserimento organico del ricorrente con funzioni direttive nella gestione della fallita (primo motivo di ricorso) e neppure vi sarebbe prova univoca del fatto che tra le società BMC e BMCR vi sia stata una cessione simulata di azienda (secondo motivo di ricorso); in particolare, quanto all'insussistenza del reato dal punto di vista oggettivo, si evidenzia la capacità industriale, più evoluta e assolutamente autonoma, della BMCR nella produzione di macchinari più sofisticati della fallita, anche con necessità di un organico aziendale molto più ampio e qualificato. Neppure vi è prova della continuità di clientela tra la fallita e la cessionaria, mentre non ha rilievo determinante la circostanza che alcuni operai dipendenti della prima siano stati assunti dalla seconda. Infine, non risponde al vero che i beni aziendali della fallita siano stati ceduti senza corrispettivo, visto che i beni sono stati acquistati a mezzo di procedura esecutiva di riscossione dall'[OSCURATO:PERSONA] di Forlì, in quanto pignorati per conto di Equitalia. L'acquisto in seguito a pignoramento, con pagamento del prezzo e procedura esecutiva pubblica, dimostrano che non vi è stata distrazione alcuna dei beni aziendali. 2.2. La terza censura denuncia l'insussistenza del reato di bancarotta fraudolenta documentale a carico del ricorrente, che ha rivestito l'incarico di amministratore di diritto della fallita solo per pochi mesi: la sentenza impugnata sarebbe viziata da violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione, contraddicendo gli orientamenti giurisprudenziali consolidati in tema. La tesi del ricorrente è, ancora una volta, legata alla mancata prova del suo ruolo di amministratore di fatto, che necessariamente incide sulla attribuzione del dovere di tenere le scritture contabili societarie. 2.3. Il quarto motivo di ricorso lamenta vizio di violazione di legge e di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento d'appello, là dove ha confermato il diniego del beneficio delle circostanze attenuanti generiche in favore del ricorrente, nonostante la rappresentazione di specifici elementi positivi, configurati soprattutto dal suo comportamento processuale collaborativo. 2.4. Il quinto motivo di censura evidenzia vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al riconoscimento della recidiva semplice nei suoi riguardi, che contraddice gli stessi indicatori valutativi utilizzati dalla Corte d'Appello per la rimodulazione del trattamento sanzionatorio in senso più favorevole (l'assenza di ulteriori condotte di reato e l'età del ricorrente). 3. [OSCURATO:PERSONA] Mastroberardino ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Il ricorrente, tramite il difensore di fiducia, ha depositato memorie in vista dell'udienza ed in risposta alla requisitoria del PG, con le quali ribadisce la fondatezza delle ragioni di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. I primi due motivi di censura che il ricorrente propone sono inammissibili, per essere formulati secondo direttrici di censura volte ad ottenere una rivalutazione della piattaforma probatoria in assenza di macroscopiche aporie logiche della sentenza impugnata. La Cassazione ha da tempo chiarito, in modo assolutamente coeso, che sono precluse al giudice di legittimità - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Pertanto, con i motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747 e Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965). Orbene, il ricorrente, condannato per i reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale, con riguardo al fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. dichiarato il 2.3.2011 - società della quale è stato amministratore legale unico, procuratore e della quale, secondo quanto accertato dai giudici di merito, ha avuto anche la gestione di fatto, sino al fallimento - denuncia soltanto la presunta inadeguatezza del tessuto probatorio a sostenere la sua affermazione di responsabilità e, in ultima analisi, propone un'alternativa versione difensiva, inammissibile. La distrazione, secondo quanto accertato nei giudizi di merito, ha avuto ad oggetto la cessione, senza alcuna contropartita, dell'unico ramo aziendale della fallita (costituito da know-how, attrezzature, dipendenti e clientela) alla BMCR s.r.I., società formalmente di proprietà delle figlie di Canestrini, ma a lui riconducibile.Alcuni dati di fatto hanno una significatività ineludibile quali indicatori della condotta distrattiva: la parziale, rilevante identità e sovrapponibilità dell'oggetto sociale tra la [OSCURATO:SOCIETA]. (la costruzione e commercializzazione di macchinari per il settore industriale e per il riciclaggio dei rifiuti) e la [OSCURATO:SOCIETA]. (nata come immobiliare, e poi dedicatasi "anche" alla fabbricazione di macchine per il riciclaggio e la selezione di rifiuti); l'operatività della società cessionaria nella stessa sede produttiva, nello stesso settore della fallita; la coincidenza dei dipendenti e della clientela tra la fallita e la società beneficiata della cessione. Si tratta di elementi insuperabili e apoditticamente messi in discussione dal ricorrente, che ne ritiene esplicitamente taluni irrilevanti (ad esempio, la coincidenza tra i dipendenti), senza addurre ragioni contrarie concrete. Egualmente manifestamente infondate, assertive e prevalentemente reiterative di censure già proposte con l'atto di appello sono le argomentazioni che contestano il ruolo di amministratore di fatto del ricorrente (riprese anche nel terzo motivo), lamentando la mancata assunzione di prove e dimenticando, invece, o piuttosto tendenziosamente svalutando, la portata di quelle presenti nel precipitato processuale (gli accertamenti della polizia giudiziaria, le convergenti dichiarazioni testimoniali, le acquisizioni documentali). Del resto, il coinvolgimento dell'imputato quale gestore di fatto della fallita interviene dopo che egli ha svolto quello di amministratore di diritto ed è cristallizzato da un'amplissima procura ad agire per conto della società, utilizzata per oltre otto anni fino al 2009, a ridosso dunque della dichiarazione di fallimento. Tale ruolo gestorio trova eco, peraltro, nel fatto che egli ha ricoperto lo stesso incarico di fatto all'interno della compagine della società cessionaria, BMCR, nella quale egli era referente nella commercializzazione dei medesimi prodotti. Nessun rilievo può avere, infine, la vicenda del tutto autonoma conclusa in sede tributaria circa la non provata responsabilità della BMCR per debiti erariali della fallita, che ha avuto ad oggetto rapporti fiscali contratti in epoca precedente alla cessione di ramo d'azienda e, dunque, quando la società cessionaria aveva un oggetto sociale non coincidente con quello della cedente-fallita. Così anche l'acquisto dei beni pignorati alla fallita da parte della figlia di Canestrini, socia insieme alla sorella della BMCR, non fa che ampliare la piattaforma accusatoria, e non contribuisce alla tesi difensiva. In ogni caso, ed a chiusura dell'analisi sin qui svolta, il Collegio ribadisce il principio secondo cui integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale la cessione di un ramo di azienda senza corrispettivo o con corrispettivo inferiore al valore reale; nè assume rilievo, al riguardo, il dettato dell'art. 2560, comma 2, cod. civ. in ordine alla responsabilità dell'acquirente rispetto ai pregressi debiti dell'azienda, costituendo tale garanzia un "post factum" della già consumata distrazione (Sez. 5, n. 34464 del 14/5/2018, Innocenti, Rv. 273644; Sez. 5, n. 17965 del 22/1/2013, Varacalli, Rv. 255501). E' questo il nucleo centrale della decisione impugnata che è coerente con lo stabile orientamento secondo cui la cessione di un ramo d'azienda che renda non più possibile l'utile perseguimento dell'oggetto sociale senza garantire contestualmente il ripiano della situazione debitoria della società è senza dubbio una operazione distrattiva (cfr. tra le tante Sez. 5, n. 10778 del 10/01/2012, Petruzziello, Rv. 252008; Sez. 5, n. 24024 del 01/04/2015 Bellachioma, Rv. 263943; vedi anche Sez. 5, n. 44218 del 19/10/2021, Cannella, Rv. 282040). 3. Dagli elementi che emergono al par. 2 può agevolmente farsi derivare anche la manifesta infondatezza della censura dedicata a contestare gli elementi e presupposti del reato di bancarotta fraudolenta documentale nei confronti del ricorrente. Il ruolo di amministratore, prima "di diritto" e poi "di fatto", ricoperto da Canestrini nella società fallita e l'operazione simulata di cessione delle sue quote, evidente dall'assenza di corrispettivo, costituiscono due elementi chiave, dai quali del tutto logicamente la Corte d'Appello ha tratto la prova del reato: ed è significativo che la contabilità per intero non sia stata ritrovata, il che ha impedito al curatore di ricostruire le vicende del patrimonio e il movimento degli affari della fallita, così come di individuarne i beni, non consentendo nemmeno di accertare la destinazione di alcune rimanenze di magazzino. Del resto, le vicende di successione nella gestione aziendale della fallita evidenziano il ruolo di continuità gestoria che ha avuto l'imputato, il quale ha, sostanzialmente, assunto la gestione di fatto della società poi fallita, dopo aver dismesso la carica formale di amministratore, lasciandola dapprima all'anziana madre e, quindi, successivamente, ad una figura "di comodo", [OSCURATO:PERSONA]: tali circostanze illuminano anche l'elemento soggettivo doloso del reato che, evidentemente, non può che farsi derivare da indicatori fattuali del tipo di quelli in considerazione. In tali condizioni complessive, l'omessa tenuta della contabilità interna allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali, integra il reato di bancarotta fraudolenta documentale (Sez. 5, n. 18320 del 7/11/2019, dep. 2020, Morace, Rv. 279179, in una fattispecie analoga in cui è stato ritenuto responsabile del reato proprio chi aveva assunto la gestione di fatto della società dopo aver lasciato la carica formale di amministratore). 4. Gli ultimi due motivi, dedicati a contestare il trattamento sanzionatorio inflitto al ricorrente, sotto i due profili specifici, in particolare, del diniego delle circostanze attenuanti generiche e della errata valutazione della recidiva ritenuta sussistente, sono manifestamente infondati.La Corte territoriale ha sensibilmente ridotto la pena decisa in primo grado, portandola da cinque a quattro anni di reclusione, motivando ampiamente, d'altro canto, sul perché, nonostante ritesse di ridurre la pena, complessivamente valutata eccessiva, tuttavia non intendesse concedere le circostanze attenuanti generiche. Ispirandosi a consolidati indirizzi interpretativi della Cassazione, i giudici d'appello hanno considerato l'assenza di significativi elementi positivi quale elemento ostativo a fondare il beneficio, evidentemente non ritenendo favorevole al ricorrente il comportamento processuale, che la difesa definisce "collaborativo", ma che, invece, la sentenza ha espressamente considerato inaffidabile nel contributo di prova apparentemente fornito. Ed oramai è pacifico che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62-bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/2/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/9/2014, Papini, Rv. 260610). La ragione fondante della concessione delle circostanze attenuanti generiche, infatti, ruota intorno all'esigenza, di cui si è fatto carico il legislatore, di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni, tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile. Pertanto, la meritevolezza di tale adeguamento tra sanzione e disvalore del fatto commesso non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio. Al giudice del merito chiamato a decidere, dunque, di una specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione spetta il compito di indicare plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, attraverso un giudizio di fatto la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria (Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509). Quanto alla recidiva, la sentenza impugnata ha puntualmente chiarito quali circostanze l'abbiano indotta a valutare alcuni dati espressivi di quella maggior carica di pericolosità, che costituisce il nucleo centrale dell'applicazione dell'aggravante personale (vedi Sez. U, n. 35378 del 27/5/2010, Celibe, Rv. 247838): la callidità e la complessità dell'operazione aziendale fraudolenta; la leggibile evoluzione peggiorativa dei percorsi criminali solcati dal ricorrente, alla luce di un precedente penale risalente ma significativo della capacità a delinquere in contesti societari (si trattava di un reato di omesso pagamento delle ritenute previdenziali e assistenziali). 5. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000 P. Q.
Sentenza Cassazione n. 00509/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris