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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 marzo 2024

Cassazione n. 12606/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna in ordine alla detenzione ai fini di spaccio di cocaina, integrante il reato di cui alli 73, comma 1, d.P.R. 309/90.

L'esponente lamenta mancanza della motivazione in merito al diniego del riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui al comma V dell'ad 73 del DPR 309/1990.

Va preliminarmente rilevato, in ordine alla nota depositata dalla difesa con la quale si dichiara di aderire alla astensione dalle udienze proclamata dalla categoria forense, che il presente procedimento è trattato con il rito camerale non partecipato di cui agli artt. 610 e 611 cod. proc. pen. e che pertanto sono prive di effetti le istanze di rinvio, trattandosi di procedimenti per i quali non è prevista la presenza del difensore (sez. 5, n.26764 del 20/4/2023, Rv.284786).

2. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto, relativamente al possesso della cocaina, il ricorrente si è limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata.

E' ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693).

La sentenza impugnata svolge argomentazioni coerenti con l'indirizzo della consolidata giurisprudenza di questa Corte (vedasi fra tutteSez.

U -, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 - 01), secondo cui l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti).

I giudici di merito hanno reso esaustiva motivazione in cui risulta valutato non solo il dato quantitativo ( cocaina pari a gr,167,9 di principio attivo da cui era possibile ricavare 1.119 dosi da immettere sul mercato), ma anche il fatto che, per stessa ammissione dell'Angeletti, non si trattava della prima volta in cui egli si prestava a custodire quantitativi di droga non certo irrisori, sì da poter facilmente dedurre che la capacità dell'imputato di contribuire alla diffusione della droga non fosse affatto episodica, occasionale e non professionale.

Le argomentazioni sopra riportate sono totalmente immuni da vizi logici e, come detto, perfettamente in linea con i principi giurisprudenziali in materia.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 20 marzo 2024 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna in ordine alla detenzione ai fini di spaccio di cocaina, integrante il reato di cui alli 73, comma 1, d.P.R. 309/90. L'esponente lamenta mancanza della motivazione in merito al diniego del riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui al comma V dell'ad 73 del DPR 309/1990. Va preliminarmente rilevato, in ordine alla nota depositata dalla difesa con la quale si dichiara di aderire alla astensione dalle udienze proclamata dalla categoria forense, che il presente procedimento è trattato con il rito camerale non partecipato di cui agli artt. 610 e 611 cod. proc. pen. e che pertanto sono prive di effetti le istanze di rinvio, trattandosi di procedimenti per i quali non è prevista la presenza del difensore (sez. 5, n.26764 del 20/4/2023, Rv.284786). 2. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto, relativamente al possesso della cocaina, il ricorrente si è limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata. E' ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693). La sentenza impugnata svolge argomentazioni coerenti con l'indirizzo della consolidata giurisprudenza di questa Corte (vedasi fra tutteSez. U -, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 - 01), secondo cui l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti). I giudici di merito hanno reso esaustiva motivazione in cui risulta valutato non solo il dato quantitativo ( cocaina pari a gr,167,9 di principio attivo da cui era possibile ricavare 1.119 dosi da immettere sul mercato), ma anche il fatto che, per stessa ammissione dell'Angeletti, non si trattava della prima volta in cui egli si prestava a custodire quantitativi di droga non certo irrisori, sì da poter facilmente dedurre che la capacità dell'imputato di contribuire alla diffusione della droga non fosse affatto episodica, occasionale e non professionale. Le argomentazioni sopra riportate sono totalmente immuni da vizi logici e, come detto, perfettamente in linea con i principi giurisprudenziali in materia. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 20 marzo 2024 I
Sentenza Cassazione n. 12606/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris