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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 febbraio 2025

Cassazione n. 08973/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avv so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 1" 4 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 alla pena di tre anni di reclusione e 12.000,00 euro di multa, articolando due motivi di ricorso, deduce vizio di motivazione con riguardo alla affermazione di responsabilità, alla qualificazione giuridica del fatto e alla determinazione della pena (primo motivo), nonché questione di legittimità costituzionale dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che il ricorso per cassazione debba essere presentato da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (secondo motivo); Considerato che il ricorso è inammissibile perché presentato personalmente dall'imputato, in violazione del combinato disposto di cui agli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., e che, come specificamente evidenziato anche dalle Sezioni Unite, è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 24, 111, settimo comma, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (cfr. Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avv so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 1" 4 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 alla pena di tre anni di reclusione e 12.000,00 euro di multa, articolando due motivi di ricorso, deduce vizio di motivazione con riguardo alla affermazione di responsabilità, alla qualificazione giuridica del fatto e alla determinazione della pena (primo motivo), nonché questione di legittimità costituzionale dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che il ricorso per cassazione debba essere presentato da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (secondo motivo); Considerato che il ricorso è inammissibile perché presentato personalmente dall'imputato, in violazione del combinato disposto di cui agli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., e che, come specificamente evidenziato anche dalle Sezioni Unite, è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 24, 111, settimo comma, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (cfr. Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2025.
Sentenza Cassazione n. 08973/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris