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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44877/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la ritenuta tempestività della querela, è meramente reiterativo e prettamente fattuale, riproponendo censure di merito già risolte dalla Corte distrettuale con congrua argomentazione, così disattendendo - esplicitamente o implicitamente - ogni contraria ricostruzione (cfr. p. 2, ove, conformemente alla consolidata giurisprudenza di legittimità, si prende in considerazione il momento in cui i condomini hanno avuto compiuta certezza della condotta appropriativa, alla cessazione della carica di amministratore); ritenuto che il secondo motivo, con cui si contesta il mancato rilievo dato alla compensazione asseritamente operata dall'imputato con proprie precedenti anticipazioni, risulta insuperabilmente generico, laddove ripropone doglianze già superate, senza confrontarsi appieno con l'apparato argomentativo dei giudici di merito, che negano ai presunti crediti del ricorrente il carattere di certezza, liquidità ed esigibilità (p. 3). ritenuto che il terzo motivo di ricorso non è consentito, sollecitando un nuovo apprezzamento della gravità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., a fronte della congrua motivazione dei giudici di appello, che stigmatizzano la somma oggetto di appropriazione e l'oggettiva situazione di difficoltà per i condomini, essendo già iniziati i lavori edili; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 29 ottobre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la ritenuta tempestività della querela, è meramente reiterativo e prettamente fattuale, riproponendo censure di merito già risolte dalla Corte distrettuale con congrua argomentazione, così disattendendo - esplicitamente o implicitamente - ogni contraria ricostruzione (cfr. p. 2, ove, conformemente alla consolidata giurisprudenza di legittimità, si prende in considerazione il momento in cui i condomini hanno avuto compiuta certezza della condotta appropriativa, alla cessazione della carica di amministratore); ritenuto che il secondo motivo, con cui si contesta il mancato rilievo dato alla compensazione asseritamente operata dall'imputato con proprie precedenti anticipazioni, risulta insuperabilmente generico, laddove ripropone doglianze già superate, senza confrontarsi appieno con l'apparato argomentativo dei giudici di merito, che negano ai presunti crediti del ricorrente il carattere di certezza, liquidità ed esigibilità (p. 3). ritenuto che il terzo motivo di ricorso non è consentito, sollecitando un nuovo apprezzamento della gravità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., a fronte della congrua motivazione dei giudici di appello, che stigmatizzano la somma oggetto di appropriazione e l'oggettiva situazione di difficoltà per i condomini, essendo già iniziati i lavori edili; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 29 ottobre
Sentenza Cassazione n. 44877/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris