CassazionedecretoSezione 1Decisione del 22 aprile 1978
Cassazione n. 09138/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 21482-2021 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. [OSCURATO:PERSONA] 78D22 Z611C), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22.04.1978, rappresentato e difeso dall’ avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a Roma, via Conca d’ Oro n. 184/190, in forzadi mandato speciale apposto in calce al presente atto - ricorrente - contro -[OSCURATO:PERSONA], in persona del Prefetto pro–tempore -[OSCURATO:PERSONA], in persona del sig. [OSCURATO:PERSONA] pro-tempore -intimati - avverso il provvedimento dal Giudice di Pace di Ancona n. 111/2021 pubblicato in data 16.07.2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/1/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso depositato in data 28.12.2020 innanzi al Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] chiedeva l’annullamento del decreto di espulsione emesso dalla Prefettura di Ancona in data 23.12.2020 (n.prot. 98/2020) e notificatogli in pari data dalla Questura di Ancona in quanto cittadino straniero ritenuto socialmente pericoloso per aver riportato una condanna con sentenza n. 1948/2018 emessa il 20.12.2018 dal Tribunale ordinario di Bologna alla pena di anni 3,mesi 4 di reclusione ed euro 1.800,00 di multa,per violazione dell’art. 73, comma 1 , del d .P.R. 309/1990. 2. Con provvedimento n. 111/2021 , pubblicato il 16.07.2021 , il Giudice di Pace di Ancona rigettava il ricorso così proposto, ritenendo sussistente la pericolosità sociale del ricorrente (in ragione dell’assenza di un lavoro e della commissione di reati gravi) e non provati i legami familiari in Italia e dovendosi comunque ritenere, da un lato,prevalenti le esigenze di sicurezza interna rispetto alle esigenze familiari del ricorrente stesso e, dall’altro, sufficiente l’indicazione nel decreto espulsivo della delega dei poteri al viceprefetto per ritenere legittimo il provvedimento opposto. 2. Il provvedimento, pubblicato il 16.7.2021 , è stata impugnat o da [OSCURATO:PERSONA] ENRIQUEcon ricorso per cassazione, affidato a due motivi . Le amministrazioni intimate non hanno svolto difese. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 132 , n. 4 c.p.c., degli artt. 4, 5, 9, 13 e 19 del d. lgs. 286/1998, dell’art. 8 della convenzione e.d.u., dell’art. 2697 c.c., nonché “violazione del principio di diritto affermato nell’ ordinanza dellaCorte di cassazione n. 17070/2018”, sul rilievo che il Giudice di pace avrebbe errato nella valutazione della sua pericolosità sociale. Osserva il ricorrente che il mutamento della sua condotta di vita doveva essere imputato alla crisi economica che avevacolpito l’Italia, con conseguente necessità di dedicarsi allo spaccio di sostanze stupefacenti per poter sopravvivere e che, anche a causa della recente emergenza sanitaria,la predetta crisi economica non poteva dirsi superata . S i evidenzia , ancora,che la presunta pericolosità doveva essere “ concreta ed attuale ”, con la conseguenza che sarebbe onere dell'autorità amministrativa e, successivamente, dell'autorità giurisdizionale, al fine di non incorrere nel vizio di motivazione, esplicitare le ragioni della pericolosità sociale, alla luce dei parametri normativi sopra evidenziati. Evidenzia ancora il ricorrente che il giudice di prime cure si sarebbebasato solo su una condanna riportata nel 2018, in un periodo in cui a causa della crisi economica, era rimasto peraltro senza lavoroe che erroneamente il primo giudice avrebbe ritenuto sussistere la sua pericolosità sociale anc ora oggi per il solo motivo che l’ attuale situazione economica, a causa della emergenza sanitaria, non poteva dirsi superata e perché non avrebbe reperito una nuova attività lavorativa. Denuncia invece il ricorrente l’omessa valutazione della documentazione relativa al tirocinio formativo effettuato nel 2020 (dopo la condanna penale) e dell’ulteriore circostanza che dalla fine del 2020 in poi non aveva avutoun documento valido che gli consentisse di svolgere regolare attività lavorativa. Aveva altresì depositato - aggiunge il ricorrente - documentazione da cui sarebbe emerso che la sua compagna lavorava da anni e,grazie al reddito di quest’ ultima,la famiglia riusciva a condurre una vita dignitosa. 2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 , cod. proc. civ., dell’art. 132 n. 4 c.p.c., degli artt. 4, 5, 9, 13 e 19 del d. lgs. 286/1998, dell’art. 8 della convenzione e.d.u., dell’ art. 2697 c.c. e degli artt. 29 e 30 della Costituzione, sul rilievo che il Giudice di pace avrebbe errato nel ritenere non provato l’esistenza dei suoilegami familiari in Italia. Osserva ancora il ricorrente che, a mente dell’art. 13 , comma 2bis , del D. Lgs. 286/1998 , nell'adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del comma 2, lettere a) e b), nei confronti dello straniero che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si deve tenerconto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'originee che, sulla base della più recente giurisprudenza di legittimità, l’art. 13, comma 2-bis, predetto si deve applicare- con valutazione caso per caso, in coerenza con la direttiva comunitaria 2008/115/Ce - anche al cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro Paese, ancorché non nella posizione di richiedente formalmente il ricongiungimento familiare. Osserva pertanto il ricorrente che il Giudice di prime cure non avrebbe compiuto , dunque, un ’ adeguata valutazione circa il suoinserimento sociale e soprattutto familiare, essendosi limitato a rappresentare,in maniera del tutto generica e non motivata, che non avrebbe provato il legame familiare e il suo fondamento, così omettendo di valutarei documenti prodotti (docc. nn. 3 e 6 del ricorso in primo grado e nn. 4 e 7 del sottofascicolo). 3. Prima di esaminare la fondatezza delle doglianze prospettate dal ricorrente, occorre in limine litisrinviare la causa a nuovo ruolo per la rinnovazione della notificazione del presente ricorso per Cassazione che, pur essendo correttamente indirizzato come legittimo contraddittore processuale alla Prefettura di Ancona, è stato tuttavia notificato erroneamente presso l'Avvocatura generale dello stato, anziché presso la sede della predetta prefettura. Sul punto, giova infatti ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso all'esito del giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione dello straniero va proposto nei confronti dell'autorità che ha emanato il decreto impugnato e notificato presso di essa, sicché, nel caso in cui detto ricorso sia notificato all'Avvocatura dello Stato senza che, nella precedente fase di merito, quest'ultima abbia assunto il patrocinio dell'ufficio del prefetto, la notificazione è da ritenersi nulla e, peraltro, rinnovabile, ai sensi dell'art.291 c.p.c. (Sez. 1, Ordinanza interlocutoria n. 12665 del 13/05/2019 ; N. 28852 del 2005). P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo, ordinando alla parte ricorrente di rinnovare la notificazione del presente ricorso per cassazione alla Prefettura di Ancona, presso la sua sede, con termine di giorni 60 dalla co