CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35508/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Bologna, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 368 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di due anni di reclusione, condizionalmente sospesa, oltre alle statuizioni in favore della parte civile. Rilevato che il motivo dedotto con il ricorso appare manifestamente infondato, in relazione alla corretta decisione della Corte territoriale di ritenere irrilevante la dichiarazione di astensione dall'udienza del difensore dell'imputato, attesa la celebrazione con rito cartolare emergenziale da pandemia Covid-19. La giurisprudenza di questa Corte di cassazione ha, infatti, affermato il principio che nel procedimento di appello, nel vigore della disciplina ennergenziale pandemica che prevede la trattazione in udienza camerale non partecipata, in mancanza di richiesta di discussione orale (come nel caso di specie, v. pag. 2 ricorso), l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dai competenti organismi di categoria non implica l'obbligo per il giudicante di rinviare il procedimento al fine di garantire il diritto di difesa (tra molte v. Sez. 4, n. 42081 del 28/09/2021, Fiorentino, [OSCURATO:PERSONA]. 282067), Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.