CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 novembre 2021
Cassazione n. 02542/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 4/12/2018 del Giudice di pace di Bergamo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del S. Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, previa sua rideterminazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Bergamo dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui all'art. 14, comma 5-quater, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (reiterata violazione dell'ordine di allontanamento a seguito di espulsione dal territorio dello Stato) e, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, lo condannava alla pena di 7.500 euro di multa. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia, deducendo violazione di legge sul punto relativo alla quantificazione della pena base, operata in misura (10.000 euro) inferiore al minimo edittale. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dallal. 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Effettivamente la cornice edittale del reato dì cui all'art. 14, comma 5- quater, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, punito con sola pena pecuniaria, è definita a partire dalla misura minima di 15.000 euro di multa. La pena base, fissata dal giudice a quo in 10.000 euro di multa, è illegale per difetto. 2. Segue l'annullamento, in questa parte, della sentenza impugnata. L'annullamento deve essere disposto con rinvio, perché, muovendo dalla pena-base legale di 15.000 euro di multa, il giudice di merito possa nuovamente apprezzare l'incidenza su di essa delle attenuanti generiche, aventi anche la funzione di adeguare la sanzione finale all'effettivo disvalore del fatto oggetto di giudizio (da ultimo, Sez. 2, n. 5247 del 15/10/2020, dep. 2021, P., Rv. 280639- 01) e, quindi, diversamente modulabili in relazione al quantum che risulta realmente da diminuire, misurato in termini assoluti. P.Q.M. Annulla la sentenza ìmpugnata, limitatamente alla pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Giudice di pace di Bergamo, in diversa persona fisica. Così deciso il 25/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]