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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 23380/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si riporta alle conclusioni e nota spese già depositate.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 11/05/2021 la Corte d'appello di Bari ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni da liquidare in sede civile, in relazione ai reati di cui all'art. 393 e 582 cod. pen. 2.

Nell'interesse del Mazzone è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1.

Con il primo motivo si lamenta violazione di legge, in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 393 cod. pen., contestando, in particolare, la reiezione, per effetto del richiamo alla sentenza di primo grado, della censura avente ad oggetto l'assenza di una condotta violenta ascrivibile al Mazzone, quale confermata dal teste Russo, non preso in considerazione dalla Corte territoriale.

2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, sottolineando l'assenza di elementi di colpevolezza, alla luce della contraddittorietà delle dichiarazioni della persona offesa - destinate ad essere assunte ai sensi dell'art. 197-bis, comma 3, cod. proc. pen. e valutate ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., in quanto al momento della deposizione era indagato per un reato connesso o collegato -, della falsità delle dichiarazioni della moglie della stessa persona offesa, del contenuto della documentazione medica e delle affermazione del teste Russo.

Si insiste nella richiesta di autorizzazione all'acquisizione del certificato generale giudiziale della persona offesa, ai fini del giudizio sulla personalità di quest'ultima.

2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al giudizio di bilanciamento delle circostanze e alla mancata acquisizione dell'annotazione del posto di polizia degli Ospedali riuniti di Foggia.

Vengono riproposte le critiche sviluppate nei precedenti motivi, quanto all'affermazione di responsabilità.

2.4. Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, le conclusioni della parte civile, le conclusioni scritte del difensore dell'imputato, che ha rilevato l'intervenuta prescrizione.Considerato in diritto

1. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione logica.

Essi pongono in termini non lineari né perspicui il tema della affermazione di responsabilità dell'imputato (tema che poi viene ripreso anche nel terzo .motivo, anche attraverso una generica - e per ciò solo inammissibile - doglianza, non meglio specificata, relativa alla mancata acquisizione dell'annotazione del posto di Polizia degli Ospedali riuniti di Foggia).

In tema di prova dichiarativa, allorché venga in rilievo la veste che può assumere il dichiarante, spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, prescindendo da indici formali quali l'avvenuta iscrizione nel registro delle notizie di reato, l'attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese, con la conseguente necessaria escussione non già come testimone, bensì quale imputato di reato connesso ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen. (Sez. 6 - , Sentenza n. 25425 dei 04/03/2020, Pascolini, Rv. 279606 - 01).

Ora, come chiarito in motivazione da Sez.

U, n. 33583 del 26/03/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264482, deve tenersi presente la necessità, ai fini di un corretto funzionamento del sistema processuale, di una delimitazione certa e stabile delle posizioni rivestite dai principali soggetti che vi partecipano.

D'altro canto, Sez.

U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246584 hanno ancorato a precisi e stringenti requisiti la possibilità di sindacato successivo della posizione del teste; è stata infatti ribadita la necessità che il giudice che procede all'assunzione della prova sia a conoscenza, già prima dell'esame o dell'escussione, di elementi già sussistenti in quel momento qualificabili quali indizi non equivoci di reità; ed è stato altresì espressamente rilevato che il giudice «per potere applicare la norma di cui all'art. 210 cod. proc. pen., deve essere messo in condizione di conoscere la situazione di incapacità a testimoniare o di incompatibilità, le quali, quindi, se non risultano dagli atti inseriti nel fascicolo del dibattimento, devono essere dedotte dalla parte esaminata o comunque da colui che chiede l'audizione della persona imputata o indagata in un procedimento connesso o collegato».

Ora all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nessuna deduzione è stata svolta prima dell'esame e, anche in sede di controesame, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] si è limitato a chiedere al Modugno se fosse o non al corrente di una denuncia nei sui confronti.

Ciò posto, il resto delle doglianze - che giungono a valorizzare persino documenti dichiaratamente non acquisiti - sono inammissibili, in quanto, in termini generici e del tutto frammentari, si traducono nell'aspirazione ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie.Al riguardo, va ribadito (v., di recente, Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021) che è estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa.

Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168).

Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510).

Pertanto, il vizio di motivazione deducibile in cassazione consente di verificare la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167) In tale contesto ricostruttivo, meramente assertiva è l'affermazione in ordine alla non configurabilità del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, alla luce dell'obiettivo recuperatorio perseguito dal ricorrente.

2. Il terzo e il quarto motivo sono esaminabili congiuntamente perché, al netto di cenni disordinati a questioni logicamente riferibili ai primi due motivi e considerati nell'esame di questi ultimi, investono il giudizio di bilanciamento delle circostanze.

Essi sono inammissibili, in quanto le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità quando, come nella specie, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).

3. A tacer del fatto che non è maturato il termine di prescrizione, alla luce dei 137 giorni di sospensione registrati in primo grado, resta solo da considerare che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266 - 01, proprio con riguardo alla prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso).

Nel caso di specie, i delitti sono stati consumati il 20/07/2014 e la sentenza di secondo grado risale all'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ben prima del decorso dei sette anni e mezzo discendenti dall'applicazione degli artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen. 4.

Alla pronuncia di inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 31/05/2022 Il onsígliere es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si riporta alle conclusioni e nota spese già depositate. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 11/05/2021 la Corte d'appello di Bari ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni da liquidare in sede civile, in relazione ai reati di cui all'art. 393 e 582 cod. pen. 2. Nell'interesse del Mazzone è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge, in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 393 cod. pen., contestando, in particolare, la reiezione, per effetto del richiamo alla sentenza di primo grado, della censura avente ad oggetto l'assenza di una condotta violenta ascrivibile al Mazzone, quale confermata dal teste Russo, non preso in considerazione dalla Corte territoriale. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, sottolineando l'assenza di elementi di colpevolezza, alla luce della contraddittorietà delle dichiarazioni della persona offesa - destinate ad essere assunte ai sensi dell'art. 197-bis, comma 3, cod. proc. pen. e valutate ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., in quanto al momento della deposizione era indagato per un reato connesso o collegato -, della falsità delle dichiarazioni della moglie della stessa persona offesa, del contenuto della documentazione medica e delle affermazione del teste Russo. Si insiste nella richiesta di autorizzazione all'acquisizione del certificato generale giudiziale della persona offesa, ai fini del giudizio sulla personalità di quest'ultima. 2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al giudizio di bilanciamento delle circostanze e alla mancata acquisizione dell'annotazione del posto di polizia degli Ospedali riuniti di Foggia. Vengono riproposte le critiche sviluppate nei precedenti motivi, quanto all'affermazione di responsabilità. 2.4. Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, le conclusioni della parte civile, le conclusioni scritte del difensore dell'imputato, che ha rilevato l'intervenuta prescrizione.Considerato in diritto 1. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione logica. Essi pongono in termini non lineari né perspicui il tema della affermazione di responsabilità dell'imputato (tema che poi viene ripreso anche nel terzo .motivo, anche attraverso una generica - e per ciò solo inammissibile - doglianza, non meglio specificata, relativa alla mancata acquisizione dell'annotazione del posto di Polizia degli Ospedali riuniti di Foggia). In tema di prova dichiarativa, allorché venga in rilievo la veste che può assumere il dichiarante, spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, prescindendo da indici formali quali l'avvenuta iscrizione nel registro delle notizie di reato, l'attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese, con la conseguente necessaria escussione non già come testimone, bensì quale imputato di reato connesso ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen. (Sez. 6 - , Sentenza n. 25425 dei 04/03/2020, Pascolini, Rv. 279606 - 01). Ora, come chiarito in motivazione da Sez. U, n. 33583 del 26/03/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264482, deve tenersi presente la necessità, ai fini di un corretto funzionamento del sistema processuale, di una delimitazione certa e stabile delle posizioni rivestite dai principali soggetti che vi partecipano. D'altro canto, Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246584 hanno ancorato a precisi e stringenti requisiti la possibilità di sindacato successivo della posizione del teste; è stata infatti ribadita la necessità che il giudice che procede all'assunzione della prova sia a conoscenza, già prima dell'esame o dell'escussione, di elementi già sussistenti in quel momento qualificabili quali indizi non equivoci di reità; ed è stato altresì espressamente rilevato che il giudice «per potere applicare la norma di cui all'art. 210 cod. proc. pen., deve essere messo in condizione di conoscere la situazione di incapacità a testimoniare o di incompatibilità, le quali, quindi, se non risultano dagli atti inseriti nel fascicolo del dibattimento, devono essere dedotte dalla parte esaminata o comunque da colui che chiede l'audizione della persona imputata o indagata in un procedimento connesso o collegato». Ora all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nessuna deduzione è stata svolta prima dell'esame e, anche in sede di controesame, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] si è limitato a chiedere al Modugno se fosse o non al corrente di una denuncia nei sui confronti. Ciò posto, il resto delle doglianze - che giungono a valorizzare persino documenti dichiaratamente non acquisiti - sono inammissibili, in quanto, in termini generici e del tutto frammentari, si traducono nell'aspirazione ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie.Al riguardo, va ribadito (v., di recente, Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021) che è estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa. Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168). Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510). Pertanto, il vizio di motivazione deducibile in cassazione consente di verificare la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167) In tale contesto ricostruttivo, meramente assertiva è l'affermazione in ordine alla non configurabilità del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, alla luce dell'obiettivo recuperatorio perseguito dal ricorrente. 2. Il terzo e il quarto motivo sono esaminabili congiuntamente perché, al netto di cenni disordinati a questioni logicamente riferibili ai primi due motivi e considerati nell'esame di questi ultimi, investono il giudizio di bilanciamento delle circostanze. Essi sono inammissibili, in quanto le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità quando, come nella specie, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). 3. A tacer del fatto che non è maturato il termine di prescrizione, alla luce dei 137 giorni di sospensione registrati in primo grado, resta solo da considerare che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266 - 01, proprio con riguardo alla prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso). Nel caso di specie, i delitti sono stati consumati il 20/07/2014 e la sentenza di secondo grado risale all'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ben prima del decorso dei sette anni e mezzo discendenti dall'applicazione degli artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen. 4. Alla pronuncia di inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 31/05/2022 Il onsígliere es
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