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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 38695/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, ricorre per cassazione avverso il provvedimento in epigrafe, con la quale il Presidente del Tribunale di Genova, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha ridichiarato inammissibile la sua istanza volta ad ottenere l'applicazione di pena sostitutiva ex 545 bis cod. proc. pen.; ritenuto che, avendo il condannato avanzato richiesta di sostituzione con riferimento alle condanne inflitte con sentenze divenute irrevocabili rispettivamente il 25/01/2021 e 02/09/2021, del tutto correttamente il G.E. ne ha rilevato l'inammissibilità; considerato, in particolare, che la disciplina transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. cit., stabilisce al comma 1 che le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del d.lgs. cit. (30/12/2022); e che il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esito del procedimento che sia pendente innanzi alla Corte di cassazione all'entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge n. 689 del 1981, al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 cod. proc. pen., entro trenta giorni dall'irrevocabilità della sentenza; considerato pertanto che la disciplina transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non trova applicazione nel caso di condanna divenuta irrevocabile antecedentemente all'entrata in vigore del citato d.lgs. (Sez. 1, n. 8106 del 06/12/2023, dep. 2024, Canova, Rv. 285987 - 01), dal momento che, in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive, l'istanza del condannato al giudice dell'esecuzione, ex art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è subordinata alla pendenza del procedimento dinnanzi la Corte di cassazione alla data del 30 dicembre 2022, stabilita per l'entrata in vigore del predetto decreto dall'art. 99-bis, introdotto dal d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. (Sez. 1, n. 36885 del 04/07/2023, Sedicini, Rv. 285270 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, ricorre per cassazione avverso il provvedimento in epigrafe, con la quale il Presidente del Tribunale di Genova, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha ridichiarato inammissibile la sua istanza volta ad ottenere l'applicazione di pena sostitutiva ex 545 bis cod. proc. pen.; ritenuto che, avendo il condannato avanzato richiesta di sostituzione con riferimento alle condanne inflitte con sentenze divenute irrevocabili rispettivamente il 25/01/2021 e 02/09/2021, del tutto correttamente il G.E. ne ha rilevato l'inammissibilità; considerato, in particolare, che la disciplina transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. cit., stabilisce al comma 1 che le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del d.lgs. cit. (30/12/2022); e che il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esito del procedimento che sia pendente innanzi alla Corte di cassazione all'entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge n. 689 del 1981, al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 cod. proc. pen., entro trenta giorni dall'irrevocabilità della sentenza; considerato pertanto che la disciplina transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non trova applicazione nel caso di condanna divenuta irrevocabile antecedentemente all'entrata in vigore del citato d.lgs. (Sez. 1, n. 8106 del 06/12/2023, dep. 2024, Canova, Rv. 285987 - 01), dal momento che, in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive, l'istanza del condannato al giudice dell'esecuzione, ex art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è subordinata alla pendenza del procedimento dinnanzi la Corte di cassazione alla data del 30 dicembre 2022, stabilita per l'entrata in vigore del predetto decreto dall'art. 99-bis, introdotto dal d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. (Sez. 1, n. 36885 del 04/07/2023, Sedicini, Rv. 285270 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Decreto Cassazione n. 38695/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris