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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 49170/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per í reati di cui agli artt. 455 e 640 cod. pen.; - che avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del suo difensore; - che, con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 420-ter, cod. proc. pen.; - che il motivo è manifestamente infondato, in quanto deduce una violazione di norme processuali palesemente smentita dagli atti processuali; che la Corte territoriale, invero, aveva ritenuto tardiva l'istanza di differimento, poiché questa era stata depositata quattro giorni prima dell'udienza di trattazione, a fronte di un impedimento conosciuto già in precedenza; - che, con il secondo motivo, il ricorrente ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie del vizio di motivazione e del vizio di erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata (cfr. pagine 2 e 3 della sentenza), con le quali la parte non si è effettivamente confrontata, rendendo in tal modo il motivo di ricorso carente anche sotto il profilo della specificità estrinseca; - che, con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 640, cod. pen.; - che il motivo si presenta generico sia sotto il profilo intrinseco, essendo privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato, che sotto quello estrinseco, non confrontandosi con le argomentazioni spese dalla Corte territoriale nel ritenere infondato il motivo di appello che aveva ad oggetto la medesima questione (cfr. pagina 3 della sentenza); - che, con l'ultimo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 62-bis, cod. pen.; - che il motivo è manifestamente infondato, atteso che, per la consolidata giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (cfr. pagina 3 della sentenza impugnata); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per í reati di cui agli artt. 455 e 640 cod. pen.; - che avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del suo difensore; - che, con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 420-ter, cod. proc. pen.; - che il motivo è manifestamente infondato, in quanto deduce una violazione di norme processuali palesemente smentita dagli atti processuali; che la Corte territoriale, invero, aveva ritenuto tardiva l'istanza di differimento, poiché questa era stata depositata quattro giorni prima dell'udienza di trattazione, a fronte di un impedimento conosciuto già in precedenza; - che, con il secondo motivo, il ricorrente ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie del vizio di motivazione e del vizio di erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata (cfr. pagine 2 e 3 della sentenza), con le quali la parte non si è effettivamente confrontata, rendendo in tal modo il motivo di ricorso carente anche sotto il profilo della specificità estrinseca; - che, con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 640, cod. pen.; - che il motivo si presenta generico sia sotto il profilo intrinseco, essendo privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato, che sotto quello estrinseco, non confrontandosi con le argomentazioni spese dalla Corte territoriale nel ritenere infondato il motivo di appello che aveva ad oggetto la medesima questione (cfr. pagina 3 della sentenza); - che, con l'ultimo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 62-bis, cod. pen.; - che il motivo è manifestamente infondato, atteso che, per la consolidata giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (cfr. pagina 3 della sentenza impugnata); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore dell
Sentenza Cassazione n. 49170/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris