CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 10179/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23004-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06-3633910-01), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di costituzione in giudizio - intimata - avverso la sentenza n. 422/15/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di CATANIA, depositata il 24.01.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Nr. 23004/2020 [OSCURATO:PERSONA]: 1.[OSCURATO:PERSONA] impugnava l'avviso di accertamento con cui l'Ufficio, all'esito del processo verbale di constatazione, effettuava una ripresa di imposte Iva, Irpef e Irap per l'anno 2006. 2 [OSCURATO:PERSONA] di Catania accoglieva il ricorso. 3 Sull'impugnazione dell'Agenzia delle Entrate la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia dichiarava inammissibile l'appello in quanto non vi era la prova della riferibilità della notifica, effettuata presso il procuratore costituito << [OSCURATO:PERSONA]>> al contribuente, mancando ogni specificazione nella cartolina di ritorno. 4 Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo; la contribuente ha svolto attività difensiva depositando controricorso 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA]: 1 Con il motivo di impugnazione la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 330 e 170 cpc, cpc in relazione all'art 360 1° comma nr.3 cpc; si sostiene che la CTR abbia errato nel dichiarare invalida la notifica dell'atto di appello presso il procuratore domiciliatario senza specificazione del destinata rio 2. Il motivo è fondato. 2.1 La CTR ha dichiarato l'invalidità della notifica dell'atto di appello effettuata presso lo Studio associato Mulone -Taranto-[OSCURATO:PERSONA], che dagli atti di causa risulta domiciliatario del contribuente, senza la specificazione del nominativo della parte destinataria dell'appello. 2.2 L'assunto della CTR si pone in contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale nel processo tributario è applicabile l'art. 330 c.p.c., comma 1, e che, dunque, deve considerarsi pienamente valida la notificazione dell'impugnazione alla parte presso il procuratore costituito ex art. 170 cit. codice, senza che, ai fini della ritualità della procedura notificatoria, abbia alcun rilievo la specificazione del destinatario dell'atto (cfr. Cass. n. 460/2014 e 675/2017). 3 Il ricorso va quindi accolto con cassazione della sentenza e rinvio della causa alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente procedimento. P.Q.M. La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso a Roma nell'adunanza camerale del 23 febbraio 2022. Il Presidente ; Dr. [OSCURATO:PERSONA] n, CANèELLTRE ESPERTO Si