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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 luglio 2023

Cassazione n. 36311/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2022 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la parte civile [OSCURATO:PERSONA] ricorre, ai soli effetti civili, avverso la sentenza del tribunale di Roma, che ha confermato la pronunzia di primo grado del giudice di pace, con la quale l'imputata [OSCURATO:PERSONA] era stata assolta dal reato di diffamazione; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che, testualmente, ai sensi dell'art.

"606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen.", investe la "mancanza della motivazione" e contesta, in realtà, la correttezza e completezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito in sede di legittimità ed appare pertanto in sé inammissibile, dal momento che ai sensi dell'art. 39 bis del D.Lgs. n. 274 del 2000, contro le sentenze pronunciate in grado di appello per i reati di competenza del giudice di pace il ricorso può essere proposto soltanto per i motivi di cui all'art. 606 comma 1 lett. a), b) e c) cod. proc. pen., dunque, per quanto di interesse in questa sede, solo per violazione di legge; ritenuto che, sotto altro profilo, il motivo è riproduttivo di ragioni di censura già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (quanto, in particolare, all'effettuazione delle doverose verifiche da parte dell'imputata in relazione ai contenuti della segnalazione oggetto dell'imputazione) e non è scandito da specifica critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata (che hanno rimarcato la decisività dell'apporto informativo fornito dal dr.Caligaris e puntualizzato le modalità di redazione della relazione da parte della Scardamaglia, che hanno riprodotto notizie apprese da terzi ed è stata, peraltro, specificamente incaricata di predisporla); rilevato che la difesa della ricorrente ha fatto pervenire memoria in data 19 giugno 2023, la quale non ha introdotto rilievi tali da influire sull'apprezzamento testè formulato da questa Corte; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 12 luglio 2023 Il cdnikere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2022 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la parte civile [OSCURATO:PERSONA] ricorre, ai soli effetti civili, avverso la sentenza del tribunale di Roma, che ha confermato la pronunzia di primo grado del giudice di pace, con la quale l'imputata [OSCURATO:PERSONA] era stata assolta dal reato di diffamazione; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che, testualmente, ai sensi dell'art. "606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen.", investe la "mancanza della motivazione" e contesta, in realtà, la correttezza e completezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito in sede di legittimità ed appare pertanto in sé inammissibile, dal momento che ai sensi dell'art. 39 bis del D.Lgs. n. 274 del 2000, contro le sentenze pronunciate in grado di appello per i reati di competenza del giudice di pace il ricorso può essere proposto soltanto per i motivi di cui all'art. 606 comma 1 lett. a), b) e c) cod. proc. pen., dunque, per quanto di interesse in questa sede, solo per violazione di legge; ritenuto che, sotto altro profilo, il motivo è riproduttivo di ragioni di censura già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (quanto, in particolare, all'effettuazione delle doverose verifiche da parte dell'imputata in relazione ai contenuti della segnalazione oggetto dell'imputazione) e non è scandito da specifica critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata (che hanno rimarcato la decisività dell'apporto informativo fornito dal dr.Caligaris e puntualizzato le modalità di redazione della relazione da parte della Scardamaglia, che hanno riprodotto notizie apprese da terzi ed è stata, peraltro, specificamente incaricata di predisporla); rilevato che la difesa della ricorrente ha fatto pervenire memoria in data 19 giugno 2023, la quale non ha introdotto rilievi tali da influire sull'apprezzamento testè formulato da questa Corte; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 luglio 2023 Il cdnikere estens
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