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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 novembre 2024

Cassazione n. 47670/2024

Testo disponibile della fonte

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa in data 10/07/2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza sopra indicata, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Messina - su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen. - applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni quattro e mesi due di reclusione e di euro 18.000,00 di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. 09 ottobre 1990 n. 309 e all'art. 385 cod. pen. 2.

Il ricorrente- per il tramite del difensore di fiducia- ha proposto ricorso deducendo: -violazione di legge, in relazione all'art. 122 cod. proc. pen., per avere il Tribunale ammesso l'imputato al patteggiamento, nonostante il rilascio della procura speciale fosse avvenuto in favore di entrambi i difensori di fiducia dell'Esposito; - violazione di legge, in relazione all'art. 80 d.P.R. del 09 ottobre 1990 n 309, per avere il Tribunale ratificato l'accordo, nonostante non ricorresse l'aggravante in contestazione e nonostante l'assenza di dolo in capo all'Esposito, che - nella vicenda in esame- si era limitato a trasportare lo stupefacente senza conoscerne il quantitativo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non supera il preliminare vaglio di ammissibilità.

2. E' manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile il primo motivo di ricorso: nessuna norma processuale preclude all'imputato - che sia assistito da due difensori di fiducia ex art. 96 cod. proc. pen.- di rilasciare due distinte procure speciali ex art. 122 cod. proc. pen. 2.1.

Pertanto, non è affetto da nullità genetica il patteggiamento che nel caso di specie è stato richiesto da difensore di fiducia munito di procura speciale.

Né una tale situazione può integrare un'ipotesi di nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen., non risolvendosi essa in alcun pregiudizio in ordine all'intervento, assistenza o rappresentanza dell'imputato e alle sue garanzie difensive, men che mai potendosi profilare un vizio inerente all'espressione della volontà, rientrante tra quelli deducibili ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. 3.

Il secondo motivo di ricorso è in parte generico e in parte proposto per motivi non consentiti.

Il già richiamato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103, dispone che «il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere nei confronti della sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e alla illegalità della pena o della misura di sicurezza».

Dunque, anche la erronea qualificazione giuridica del fatto determina la possibilità del sindacato della Corte.

Al riguardo si è, tuttavia, precisato che eventuali errori valutativi in diritto debbono risultare ictu ocu/i, ovvero dal testo del provvedimento.

Pertanto, è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4 n.13749 del 23/03/2022 Rv. 283023; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Rv. 279573-10).

3.1. Nel caso sub iudice, il difensore ha richiamato - in modo, peraltro, incompleto - la pronuncia delle Sezioni Unite che "hanno definito che non possa di norma ritenersi ingente un quantitativo che non superi di 2000 volte il predetto valore soglia espresso in milligrammi di principio attivo", senza tuttavia che il prospettato errore diritto risulti di immediata evidenza dal testo del provvedimento impugnato.

Il che, sulla base degli enunciati principi di diritto, si traduce nella inammissibilità del ricorso. 3.2 Nemmeno è consentita la doglianza con cui è stato contestato il dolo - rectius la consapevolezza in capo all'Esposito del quantitativo di stupefacente trasportato - non rientrando il motivo nel perimetro normativo dell'art. 448, comma 2 - bis, cod. proc.pen. 4.

Alla inammissibilità del ricorso segue - ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. - la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in tremila euro, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (vedi Corte Costit., sent. n 186 del 13 giugno 2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 novembre 2024 Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa in data 10/07/2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Messina - su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen. - applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni quattro e mesi due di reclusione e di euro 18.000,00 di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. 09 ottobre 1990 n. 309 e all'art. 385 cod. pen. 2. Il ricorrente- per il tramite del difensore di fiducia- ha proposto ricorso deducendo: -violazione di legge, in relazione all'art. 122 cod. proc. pen., per avere il Tribunale ammesso l'imputato al patteggiamento, nonostante il rilascio della procura speciale fosse avvenuto in favore di entrambi i difensori di fiducia dell'Esposito; - violazione di legge, in relazione all'art. 80 d.P.R. del 09 ottobre 1990 n 309, per avere il Tribunale ratificato l'accordo, nonostante non ricorresse l'aggravante in contestazione e nonostante l'assenza di dolo in capo all'Esposito, che - nella vicenda in esame- si era limitato a trasportare lo stupefacente senza conoscerne il quantitativo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non supera il preliminare vaglio di ammissibilità. 2. E' manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile il primo motivo di ricorso: nessuna norma processuale preclude all'imputato - che sia assistito da due difensori di fiducia ex art. 96 cod. proc. pen.- di rilasciare due distinte procure speciali ex art. 122 cod. proc. pen. 2.1. Pertanto, non è affetto da nullità genetica il patteggiamento che nel caso di specie è stato richiesto da difensore di fiducia munito di procura speciale. Né una tale situazione può integrare un'ipotesi di nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen., non risolvendosi essa in alcun pregiudizio in ordine all'intervento, assistenza o rappresentanza dell'imputato e alle sue garanzie difensive, men che mai potendosi profilare un vizio inerente all'espressione della volontà, rientrante tra quelli deducibili ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. 3. Il secondo motivo di ricorso è in parte generico e in parte proposto per motivi non consentiti. Il già richiamato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103, dispone che «il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere nei confronti della sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e alla illegalità della pena o della misura di sicurezza». Dunque, anche la erronea qualificazione giuridica del fatto determina la possibilità del sindacato della Corte. Al riguardo si è, tuttavia, precisato che eventuali errori valutativi in diritto debbono risultare ictu ocu/i, ovvero dal testo del provvedimento. Pertanto, è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4 n.13749 del 23/03/2022 Rv. 283023; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Rv. 279573-10). 3.1. Nel caso sub iudice, il difensore ha richiamato - in modo, peraltro, incompleto - la pronuncia delle Sezioni Unite che "hanno definito che non possa di norma ritenersi ingente un quantitativo che non superi di 2000 volte il predetto valore soglia espresso in milligrammi di principio attivo", senza tuttavia che il prospettato errore diritto risulti di immediata evidenza dal testo del provvedimento impugnato. Il che, sulla base degli enunciati principi di diritto, si traduce nella inammissibilità del ricorso. 3.2 Nemmeno è consentita la doglianza con cui è stato contestato il dolo - rectius la consapevolezza in capo all'Esposito del quantitativo di stupefacente trasportato - non rientrando il motivo nel perimetro normativo dell'art. 448, comma 2 - bis, cod. proc.pen. 4. Alla inammissibilità del ricorso segue - ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. - la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in tremila euro, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (vedi Corte Costit., sent. n 186 del 13 giugno 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 novembre 2024 Il C
Sentenza Cassazione n. 47670/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris