CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 ottobre 2025
Cassazione n. 31590/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te d'appello di FirenzeVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] FrancescaLoy, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenzaimpugnata limitatamente alla richiesta d'applicazione della sanzione sostitutiva exart 20 bis cod. pen.;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore dell’imputato, che si è riportato ai motivid'impugnazione, chiedendo l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Firenze, perquanto di interesse, in riforma della sentenza resa all’esito di giudizio abbreviatodal Tribunale di Pistoia che aveva assolto l’imputato perché il fatto non sussiste:1) ha ritenuto responsabile [OSCURATO:PERSONA], quale liquidatore della societàNADIA [OSCURATO:PERSONA], dichiarata fallita in data 15/11/2018, inordine al reato ascrittogli di bancarotta documentale semplice; 2) ha riconosciutole circostanze attenuanti generiche, applicato la diminuente per il rito abbreviatoed ha quindi condannato il medesimo alla pena di mesi quattro di reclusione, oltrepene accessorie, con sospensione condizionale.2. Ha presentato ricorso l’imputato, per tramite del proprio difensore avv.[OSCURATO:PERSONA], proponendo due motivi di seguito illustrati nei limiti stabiliti dall'art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge e difetto di motivazionein ordine agli artt.131-bis cod. pen. e 125 cod. proc. pen., in relazione all’omessoriconoscimento della causa di non punibilità prevista dalla richiamata disposizione.Deduce che: 1) la sentenza impugnata aveva negato la causa di non punibilità conformula di stile che non aveva riguardo alle complessive particolarità del casoconcreto come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità e che si esauriva nelrichiamo di tratti che individuavano soltanto la tipicità del reato mentre evocavanoin via soltanto astratta l’entità del danno; 2) la pronuncia non aveva valutato indicifavorevoli all’accoglimento della richiesta quali: la tenuta e consegna di alcunidocumenti contabili tra cui il libro giornale e i registri IVA degli anni 2014-2015;rinvenimento di un attivo di euro 13.000 spettante alla fallita per rimborso dellespese di una causa vinta nei confronti di un fornitore; cessazione dell’attivitàcommerciale nel 2014, con attivazione dell’imputato per chiudere l’esposizionedebitoria, fatta eccezione per quella verso [OSCURATO:PERSONA] per un credito contestatononché verso Camera di Commercio, INPS e Erario.2.2. Con il secondo motivo si duole di violazione di legge e difetto dimotivazione in ordine agli artt. 20-bis, 163 cod. pen., 545-bis cod. pen. e 58 dellalegge 689/81, in relazione alla mancata sostituzione della pena detentiva inflittacon il lavoro di pubblica utilità. Deduce che: a) in forza di specifico mandato, ildifensore, all'udienza di discussione del gravame, svolta il 27 ottobre 2025,nell’ipotesi di rigetto della richiesta di assoluzione oggetto del primo motivo diappello, aveva fatto richiesta di applicazione della pena sostitutiva, costituita dallavoro di pubblica utilità previsto dagli artt.20- bis cod. pen. e 56-bis della legge689/81 mentre, solo in via subordinata, se ritenuta tale pena sostitutivainapplicabile, aveva fatto richiesta di concessione della sospensione condizionaledella pena; b) la Corte di appello aveva concesso la sospensione condizionale conla motivazione secondo cui, concesso tale beneficio, «non deve valutarsi, stante ildisposto dell'art. 58 della legge n. 689/1981, l'eventuale sostituzione della penadetentiva con quella del lavoro di pubblica utilità, chiesta in via subordinata dalladifesa »; c) il diniego della pena sostitutiva così motivato era illegittimo in quanto:c.1.) non teneva conto della rinuncia del ricorrente alla sospensione condizionale;c.2.) per la sostituzione la difesa aveva prodotto la procura speciale perché ildifensore prestasse l’assenso alla sostituzione con i lavori di pubblica utilità; c.3)la sostituzione corrispondeva ad un oggettivo interesse dell’imputato; c.4) la sceltacosì articolata contrastava con la giurisprudenza di legittimità (in particolareCass.pen.1 Sez.VI, 14.10.2025, n.37889) che riconosce come la scelta tra lemisure debba tenere conto sia dell’interesse dell’imputato che degli effettioggettivamente più favorevoli che la sostituzione può sortire nel caso concreto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere accolto in relazione al primo motivo, conassorbimento del secondo.2. Il primo motivo è fondato.2.1. La Corte di appello ha motivato il diniego di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. argomentando che «(d)eve essere esclusa la tenuità dell'offesa albene giuridico protetto dalla norma, con conseguente Inapplicabilità dell'esimentedi cui all'art. 131 bis c.p. invocata dalla difesa, posto che l'imputato ha omesso deltutto di tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge per i tre anniantecedenti alla dichiarazione di fallimento (le uniche scritture consegnate essendoquelle relative agli ·anni 2014-2015); la condotta dell'Imputato, inoltre, non haconsentito al curatore di ricostruire totalmente o parzialmente la situazionecontabile dell'impresa fallita o di esercitare eventuali azioni revocatorie o altreazioni a tutela del creditori (si veda, al riguardo, la relazione in atti del 17 agosto2020, da cui risulta che la riscontrata carenza documentale non ha consentito alcuratore di dare 'risposte qualificate' neppure in ordine al periodo di operativitàaziendale, potendosi solo presumere la cessazione gestionale nell'anno 2016 conlo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della società) ».Secondo il ricorrente, quella esposta costituirebbe una motivazione di stile edastratta, circoscritta agli elementi costitutivi della tipicità e, come tale, inidoneaalla valutazione del fatto concreto.2.2. In generale, secondo incontrastato orientamento nomofilattico, «(a)i finidella configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuitàdel fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede unavalutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta,che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalitàdella condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del dannoo del pericolo» (Sez. U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590 - 01).Sulla stessa linea è stato recentemente ribadito che la particolare tenuità del fatto«può essere riconosciuta dal giudice all'esito di una valutazione complessiva dellafattispecie concreta, che - salve le condizioni ostative tassativamente previstedall'art. 131-bis cod. pen. per escludere la particolare tenuità dell'offesa o perqualificare il comportamento come abituale - tenga conto di una serie di indicatorirappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti incontinuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delle disposizionidi legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loromotivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dalcontesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall'intensità del dolo e dallarilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti» (Sez. U - , Sentenza n.18891 del 27/01/2022, Rv. 283064 - 01).2.2.1. Muovendo da tale premessa, merita adesione l’affermazione secondocui il giudizio finale di particolare tenuità dell'offesa richiede necessariamente unesito favorevole della valutazione di tutte le componenti richieste per l'integrazionedella fattispecie, sicché i criteri indicati nel primo comma dell'articolo 131-bis cod.pen. sono in realtà cumulativi per pervenire ad un giudizio di particolare tenuitàdell'offesa ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità ed invecealternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione della causa di nonpunibilità in questione è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo diessi (cfr. ex multis Sez. 2, Sentenza n. 8979 del 14/02/2024, n.m.; Cass. pen.,Sez. 4, Sentenza n. 8032 del 13/01/2026, n.m.).L’assunto è specificato da quelle pronunce secondo cui, ai fini dell'applicabilità dellacausa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, previstadall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuatocon riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non ènecessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendosufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (cfr. ex multis Sez. 6 - , Sentenzan. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647 – 01; Sez. 7 - , Ordinanza n. 10481 del19/01/2022, Rv. 283044 – 01). Ed, invero, avuto riguardo ai casi esaminati, ledecisioni così in rilievo hanno validato il diniego della causa di esclusione in ragionedella constatazione che uno dei criteri di tenuità del fatto non era soddisfatto.2.2.2. La gravità dell’offesa deve essere misurata in relazione al fattoconcreto. È stato appunto affermato che «(i)n tema di non punibilità per laparticolare tenuità del fatto, il giudice è tenuto a motivare sulle forme diestrinsecazione del comportamento incriminato, al fine di valutarne la gravità,l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena,essendo insufficiente il richiamo a mere clausole di stile» (Sez. 6 - , n. 18180 del20/12/2018, dep. 2019, Rv. 275940 – 01). Nell’accertamento in concreto dellagravità dell'illecito, anzi, sono destinati ad assumere rilievo lo sfondo fattuale incui la condotta s'iscrive ed il possibile impatto pregiudizievole per il bene tutelato(cfr. Sez. 4 - , n. 10629 del 13/02/2026, Rv. 289623 – 02).Vero è, comunque, che, nella misura della offensività del fatto, assume in primoluogo rilievo il contenuto concreto degli elementi costitutivi della tipicità materiale,vagliato nelle sue modalità di attuazione e di impatto sul bene protetto nel casospecifico.Deve al riguardo rammentarsi che in tema di bancarotta documentale la nozionedi danno è delimitata al pregiudizio cagionato dal fatto di reato globalmenteconsiderato, da valutarsi sia in relazione all'impossibilità di ricostruire, totalmenteo parzialmente, la situazione contabile dell'impresa fallita o di esercitare le azionirevocatorie o altre azioni a tutela dei creditori, sia in relazione alla diminuzioneche l'omessa tenuta dei libri contabili abbia determinato nella quota di attivooggetto di riparto tra i creditori (Sez. 5- n. 19208 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], n.m.).2.2.3. Sotto altro profilo è dato ribadire che, in tema di particolare tenuità delfatto, l'art. 131-bis cod. pen. individua un limite negativo alla punibilità del fattomedesimo, la prova della cui ricorrenza è demandata all'imputato, tenuto adallegare la sussistenza dei relativi presupposti mediante l'indicazione di elementispecifici (Sez. 3 - , Sentenza n. 13657 del 16/02/2024, Rv. 286101 – 02. Cfr.anche Sez. 2, n. 32989 del 10/04/2015, Rv. 264223 - 01).2.3. La sentenza impugnata, pur facendo mostra di attenersi ad alcuni deicriteri enunciati, ha offerto indicazioni generiche sugli elementi che dovevanooffrire concretezza alla verifica del pregiudizio derivato dalle violazioni, inparticolare omettendo di confrontarsi effettivamente con una serie di allegazioniche la difesa, in adempimento dell’onere sulla stessa gravante, ha dedotto perdimostrare la modesta offensività in concreto dell’illecito.Nel quadro segnato dalla (non smentita) rappresentazione della sostanzialesovrapponibilità del periodo di carenza della contabilità e di quello di cessazionedell’attività commerciale, la difesa ha rimarcato che il ricorrente aveva comunqueconsegnato libro giornale e registri IVA delle annate 2014-2015, con ciò allegandocircostanze in sé potenzialmente idonee a limitare il pregiudizio. Mentre era statorinvenuto un attivo, seppure limitato, la difesa ha allegato come fossero statiestinti i debiti fatta eccezione per la situazione verso la società [OSCURATO:PERSONA], relativaad un credito contestato, nonché per la posizione verso Camera di Commercio,INPS e Erario. A fronte di tali risultanze, con cui la sentenza nemmeno si confrontacompiutamente, la Corte territoriale si è limitata a prospettare in via generica edeventuale la possibilità che sia stata pregiudicata “totalmente o parzialmente” lapossibilità di accertamento del passivo e di revocatorie senza alcun precisoriferimento concreto alla situazione della procedura.Sotto tale profilo, pertanto, si apprezza un deficit di motivazione che imponel’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al giudice del merito perché,libero nell’esito, colmi le lacune individuate confrontandosi con le allegazionidifensive volte ad offrire indici concreti della modesta offensività del fatto.3. Il secondo motivo, come premesso, rimane assorbito. Per chiarezza, ancheai fini delle valutazioni eventualmente spettanti sul punto al giudice del rinvio,merita accennarsi che si mostra erronea la motivazione con cui la Corte di appelloha negato l’applicazione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo.3.1. Come risulta dalle stesse conclusioni riportate nell’epigrafe della sentenzaimpugnata, la difesa, sul punto di interesse, aveva richiesto «previoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sostituire la pena detentivacon la pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo o, in subordine, concedere ilbeneficio della sospensione condizionale della pena».La Corte di appello, di contro, dopo avere concesso al [OSCURATO:PERSONA] la sospensionecondizionale, ha rigettato la richiesta di pena sostitutiva motivando che «(i)n virtùdella concessione di tale beneficio, non deve valutarsi, stante il disposto dell'art.58 della legge n. 689/1981, l'eventuale sostituzione della pena detentiva conquella del lavoro di pubblica utilità, chiesta in via subordinata dalla difesa».3.2. Così argomentando, la sentenza impugnata ha, in primo luogo, invertitol’ordine della subordinazione delle richieste articolate dalla difesa, ordine cheimponeva di esaminare prioritariamente la richiesta di sostituzione delle pene. Ha,di rimando, offerto una motivazione viziata laddove ha negato la sostituzione inquanto era stata concessa la sospensione condizionale.3.2.1. La Corte territoriale, investita delle richieste articolate, aveva appuntoil compito di esaminare, in primo luogo, la domanda principale di sostituzione dellepene, eventualmente anche rigettandola e scegliendo di concedere la sospensionecondizionale. Ai fini delle proprie determinazioni, peraltro, non poteva richiamare,come erroneamente motivato, il carattere subordinato della richiesta disostituzione, che era stata invece articolata come principale.3.2.2. L’art. 58 comma 1 L. 689/81, per altro verso, mentre stabilisce ilcarattere alternativo tra la concessione della sospensione condizionale el’applicazione delle pene sostitutive, non pone una regola di priorità automaticadella prima rispetto alle seconde. Al riguardo, secondo la disposizione richiamata,la sostituzione delle pene detentive con quelle sostitutive è giustificata quandoqueste ultime «risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando,anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo dicommissione di altri reati». Una lettura sistematica porta, appunto, a riconoscereche la stessa scelta tra la sospensione condizionale e la sostituzione delle pene,senza soggiacere ad automatismi in favore della prima, sia soggetta adiscrezionalità in cui pure è destinata a rilevare la funzione rieducativa delle ultime,anche in considerazione della preferenza espressa dall’imputato. Del resto, comeè stato autorevolmente chiarito in generale, «(l)a sospensione condizionale nonpuò risolversi in un pregiudizio per l'imputato in termini di compromissione delcarattere personalistico e rieducativo della pena; l'interesse all'impugnazione,condizionante l'ammissibilità del ricorso, si configura pertanto tutte le volte in cuiil provvedimento di concessione del beneficio sia idoneo a produrre in concreto lalesione della sfera giuridica dell'impugnante e la sua eliminazione consenta ilconseguimento di una situazione giuridica più vantaggiosa. Il pregiudizio addottodall'interessato, tuttavia, in tanto è rilevante in quanto non attenga a valutazionimeramente soggettive di opportunità e di ordine pratico, ma concerna interessigiuridicamente apprezzabili in quanto correlati alla funzione stessa dellasospensione condizionale, consistente nella "individualizzazione" della pena e nellasua finalizzazione alla reintegrazione sociale del condannato» (Sez. U, Sentenzan. 6563 del 16/03/1994, Rv. 197535 - 01). Premessa di fondo, questa, da cui siè predicato che «(q)uando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionalericonosciutogli dall'art. 163 cod. pen. e, nel giudizio di appello, dall'art. 597,comma quinto, cod. proc. pen., dispone di ufficio la sospensione condizionale dellapena è tenuto a dare concreta dimostrazione dell'utilità del beneficio in relazionealle sue finalità di prevenzione speciale e di rieducazione dell'imputato, a frontedel suo contrario interesse di quest'ultimo a non giovarsene, in relazione alla lievitàdella sanzione inflitta» (Sez. 3, n. 28690 del 9/02/2017, rv. 270588).3.3. In conclusione, laddove, in ragione della soluzione offerta allarivalutazione dell’oggetto del primo motivo, dovesse affrontare la questione, ilgiudice del rinvio dovrà attenersi ai criteri così illustrati nella scelta tra sospensionecondizionale e applicazione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo richiesto in viaprincipale dall’imputato.4. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata limitatamente allacausa di non punibilità della particolare tenuità del fatto con rinvio per nuovogiudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze perché rivaluti il puntoalla stregua dei criteri sopra indicati, libero nell’esito. Il secondo motivo rimaneassorbito. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla condizione di punibilità dellaparticolare tenuità del fatto con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione dellaCorte di appello di Firenze.Così deciso il 13/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente