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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 dicembre 2022

Cassazione n. 01847/2023

Testo disponibile della fonte

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nte SENTENZA sul ricorso proposto da: Vs‘,5i-ez,o [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CT) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Sorveglianza di Torino, in accoglimento del reclamo proposto dal detenuto semilibero [OSCURATO:PERSONA], ha annullato il provvedimento disciplinare assunto dal Consiglio di disciplina della [OSCURATO:PERSONA] di Ivrea in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], che aveva inflitto al Garrozzo la sanzione disciplinare dell'esclusione dall'EAC per cinque giorni, per essersi il detenuto rifiutato di sottoporsi alla perquisizione personale rientrando nell'istituto, ritenendo che le modalità esecutive di tale controllo fossero illegittime e lesive della sua dignità.

Il Tribunale di sorveglianza ha rilevato che il provvedimento che aveva inflitto detta sanzione era privo di motivazione, sicché non poteva giustificare l'applicazione della grave sanzione disciplinare.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero della Giustizia, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, lamentando violazione di legge per erronea interpretazione e applicazione dell'art. 69, comma 6 lett. a) O.P.

Il ricorrente si duole della non conformità della decisione impugnata alla possibilità, ampiamente ammessa nell'esegesi di legittimità e di merito, per gli organi giurisdizionali competenti di integrare e addirittura di elaborare ex novo la motivazione in caso di rilevate carenze del procedimento disciplinare.

Invero, nella specie, il Magistrato di sorveglianza di Vercelli, a seguito di una complessa attività istruttoria, aveva ricostruito la vicenda del ricorrente ed aveva respinto il reclamo con un'ordinanza contenente un'ampia motivazione del provvedimento applicativo della sanzione disciplinare.

È stata richiamata sul punto la sentenza di questa Corte, Sez. 1, n. 32259 del 7/5/2021. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei seguenti termini.

1.1. A tenore dell'art. 69, comma 6, lett. a), Ord. pen., quando decide, in sede di reclamo giurisdizionale, sull'applicazione della sanzione disciplinare della esclusione dalle attività in comune, il magistrato di sorveglianza è chiamato a valutare «anche il merito dei provvedimenti adottati».

E in effetti, nella specie, il Magistrato di Sorveglianza di Vercelli aveva ricostruito con scrupolo la vicenda disciplinare, integrando la motivazione del provvedimento applicativo, elemento che non è stato in alcun modo valorizzato nell'impugnata ordinanza.

L'esegesi di legittimità di questa Corte, alla quale si intende dare conti- nuità, è nel senso che - conformemente al dettato dell'indicata disposizione - la valutazione della magistratura di sorveglianza si estende anche al merito della decisione dell'organo di disciplina, sicché il magistrato e il tribunale di sorve - glianza possono direttamente apprezzare la congruità della sanzione rispetto alla gravità della violazione disciplinare accertata, alla luce di una complessiva rivalu- tazione del fatto: da ciò consegue che deve certamente ritenersi consentito all'organo giudiziario di sovrapporre il proprio apprezzamento rispetto alla decisione amministrativa, anche sul piano della indicazione degli aspetti della concreta vicenda disciplinare che debbano, o non debbano, essere valorizzati ai fini di tale valutazione.

3. Pertanto l'ordinanza impugnata, che ha inteso sottolineare soltanto la carente motivazione del provvedimento disciplinare, deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Torino, perché rinnovi l'esame del reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] sulla base del disposto dell'art. 69, comma 6 lett. a), Ord. pen., e dei principi di diritto che si sono richiamati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Torino.

Così deciso il giorno 2 dicembre 2022 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte SENTENZA sul ricorso proposto da: Vs‘,5i-ez,o [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CT) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Sorveglianza di Torino, in accoglimento del reclamo proposto dal detenuto semilibero [OSCURATO:PERSONA], ha annullato il provvedimento disciplinare assunto dal Consiglio di disciplina della [OSCURATO:PERSONA] di Ivrea in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], che aveva inflitto al Garrozzo la sanzione disciplinare dell'esclusione dall'EAC per cinque giorni, per essersi il detenuto rifiutato di sottoporsi alla perquisizione personale rientrando nell'istituto, ritenendo che le modalità esecutive di tale controllo fossero illegittime e lesive della sua dignità. Il Tribunale di sorveglianza ha rilevato che il provvedimento che aveva inflitto detta sanzione era privo di motivazione, sicché non poteva giustificare l'applicazione della grave sanzione disciplinare. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero della Giustizia, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, lamentando violazione di legge per erronea interpretazione e applicazione dell'art. 69, comma 6 lett. a) O.P. Il ricorrente si duole della non conformità della decisione impugnata alla possibilità, ampiamente ammessa nell'esegesi di legittimità e di merito, per gli organi giurisdizionali competenti di integrare e addirittura di elaborare ex novo la motivazione in caso di rilevate carenze del procedimento disciplinare. Invero, nella specie, il Magistrato di sorveglianza di Vercelli, a seguito di una complessa attività istruttoria, aveva ricostruito la vicenda del ricorrente ed aveva respinto il reclamo con un'ordinanza contenente un'ampia motivazione del provvedimento applicativo della sanzione disciplinare. È stata richiamata sul punto la sentenza di questa Corte, Sez. 1, n. 32259 del 7/5/2021. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei seguenti termini. 1.1. A tenore dell'art. 69, comma 6, lett. a), Ord. pen., quando decide, in sede di reclamo giurisdizionale, sull'applicazione della sanzione disciplinare della esclusione dalle attività in comune, il magistrato di sorveglianza è chiamato a valutare «anche il merito dei provvedimenti adottati». E in effetti, nella specie, il Magistrato di Sorveglianza di Vercelli aveva ricostruito con scrupolo la vicenda disciplinare, integrando la motivazione del provvedimento applicativo, elemento che non è stato in alcun modo valorizzato nell'impugnata ordinanza. L'esegesi di legittimità di questa Corte, alla quale si intende dare conti- nuità, è nel senso che - conformemente al dettato dell'indicata disposizione - la valutazione della magistratura di sorveglianza si estende anche al merito della decisione dell'organo di disciplina, sicché il magistrato e il tribunale di sorve - glianza possono direttamente apprezzare la congruità della sanzione rispetto alla gravità della violazione disciplinare accertata, alla luce di una complessiva rivalu- tazione del fatto: da ciò consegue che deve certamente ritenersi consentito all'organo giudiziario di sovrapporre il proprio apprezzamento rispetto alla decisione amministrativa, anche sul piano della indicazione degli aspetti della concreta vicenda disciplinare che debbano, o non debbano, essere valorizzati ai fini di tale valutazione. 3. Pertanto l'ordinanza impugnata, che ha inteso sottolineare soltanto la carente motivazione del provvedimento disciplinare, deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Torino, perché rinnovi l'esame del reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] sulla base del disposto dell'art. 69, comma 6 lett. a), Ord. pen., e dei principi di diritto che si sono richiamati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Torino. Così deciso il giorno 2 dicembre 2022 Il Consigliere
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