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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 46262/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Bologna in data 30.10.2018 aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 589 cod. pen. in relazione agli artt. 176 comma 2, lett. a) e 141 comma 6 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, lo aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione con sospensione condizionale della pena.

L'addebito mosso all'imputato, in quanto conducente del complesso veicolare autoarticolato con trattore marca Iveco nnod.

Magirus tg. 3362HTB e semirimorchio marca [OSCURATO:PERSONA] tg.

AL02949R, era quello di aver cagionato per colpa generica consistita in imprudenza e colpa specifica, consistita nella violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale dianzi indicate, la morte di [OSCURATO:PERSONA] alla guida dell'autocarro Fiat mod.

Ducato tg. [OSCURATO:TARGA].

La condotta, in particolare, era consistita nel porre in essere una manovra di immissione nella carreggiata autostradale collocandosi direttamente sulla corsia di marcia senza utilizzare la corsia di emergenza ove poter accelerare ed adeguarsi al flusso del traffico, così negando di fatto la precedenza ai veicoli ivi itineranti e nel non adeguare la velocità del proprio mezzo alle circostanze di tempo e di luogo.

Ne conseguiva che l'autocarro tg.

DW915Bw guidato da [OSCURATO:PERSONA], proveniente da tergo, tamponava con la parte frontale quella posteriore sinistra del complesso veicolare autoarticolato rimanendovi incastrato a seguito del violento urto e decedendo sul colpo per le lesioni gravissime riportate (fatto avvenuto in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]).

Il giudice di primo grado, sulla base delle produzioni documentali ed audiovisive e dell'esame testimoniale, aveva ritenuto che la violazione delle norme cautelari si era posta in nesso di causalità con l'evento occorso in quanto il [OSCURATO:PERSONA], alla guida dell'autoarticolato, dopo essere ripartito dalla piazzola di sosta, aveva percorso un brevissimo tratto nella corsia di emergenza per poi immettersi nella corsia di marcia a velocità bassissima, ingombrando così improvvisamente la carreggiata, senza curarsi di chi stava sopraggiungendo.

Inoltre l'andatura tenuta dall'autoarticolato era inidonea per l'immissione nella corsia di marcia, essendo necessario prendere velocità nella corsia di emergenza in modo tale che il contatto visivo potesse essere idoneo a non creare pericolo e ostacolo.Per converso, si accertava che il Gibra viaggiava a velocità consentita ed assolutamente adeguata non potendosi quindi ritenere una sua condotta imprudente.

La sentenza d'appello ha confermato l'impianto motivazionale della sentenza di primo grado ritenendo le argomentazioni svolte dalla difesa dell'imputato fondate su un giudizio probabilistico e comunque smentite dall'obiettività degli accertamenti compiuti.

2. Avverso la sentenza d'appello l'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi di ricorso.

Con il primo si deduce il travisamento della prova e l'omessa, contraddittoria e manifestamente illogica motivazione in ordine alla attribuibilità della condotta colposa al [OSCURATO:PERSONA].

Assume che la Corte territoriale ha desunto tale circostanza dalle sole risultanze della tessera tachigrafica munita di chip ma non ha considerato che nessuno ha visto il [OSCURATO:PERSONA] alla guida.

Con il secondo si deduce il travisamento della prova e l'omessa, contraddittoria e manifestamente illogica motivazione nella parte in cui è stata riconosciuta la responsabilità penale del [OSCURATO:PERSONA] per i fatti di cui all'imputazione.

Osserva che la Corte territoriale ha palesemente ribaltato i principi in materia imputando la esclusiva responsabilità del tamponamento non già al tamponante ma al tamponato.

Con il terzo si deduce il travisamento della prova e l'omessa, contraddittoria e manifestamente illogica motivazione relativamente alla misura della pena inflitta.

Sostiene a riguardo che la colpa imputabile all'imputato doveva ritenersi lieve.

Con il quarto si deduce il travisamento della prova e l'omessa, contraddittoria e manifestamente illogica motivazione nella parte in cui non ha disposto una perizia cinematica volta ad accertare la dinamica del sinistro e delle conseguenze rispetto all'adozione del c.d. comportamento alternativo lecito.

Con il quinto si deduce il travisamento della prova e l'omessa, contraddittoria e manifestamente illogica motivazione nella parte in cui non ha riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 589 bis, comma 7, cod. pen.

Con il sesto si deduce il travisamento della prova e l'omessa, contraddittoria e manifestamente illogica motivazione nella parte in cui non ha riconosciuto l'attenuante dell'integrale riparazione del danno.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte concludendo per l'inammissibilità del ricorso.4.

L'imputato ha depositato memoria difensiva ed allegata documentazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è nel suo complesso inammissibile.

Quanto al primo motivo, dietro l'apparente prospettazione di vizi motivazionali, il ricorrente sollecita una diversa ricostruzione della vicenda con censure non deducibili nella presente sede, essendo preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili rispetto a quelli adottati dal giudice di merito.

E' altresì noto come la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia - valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, determinazione dell'efficienza causale di ciascuna colpa concorrente - sia rimessa al giudice di merito, integrando una serie di apprezzamenti in fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità ove sorretti, come nel presente caso, da adeguata motivazione (cfr. ex multis Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, Rv. 271679, così massimata: "La ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione").

Il ragionamento giustificativo offerto in sentenza è scevro dal vizio motivazionale lamentato.

Ed invero, sul punto, già oggetto di motivo di appello, la Corte territoriale con motivazione logica ed esaustiva ha rappresentato le ragioni per le quali si è ritenuto che tra i due conducenti che si alternavano alla guida dell'autoarticolato al momento del sinistro vi fosse il [OSCURATO:PERSONA].

Ha evidenziato in particolare che i conducenti alla guida dell'autoarticolato spagnolo erano due e che dai dati estrapolati dal cronotachigrafo digitale emerge che alle ore 2 e 37 il conducente al momento dell'impatto era [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva appena iniziato il suo turno di guida partendo da una piazzola di sosta, risultando la sua scheda inserita nello slot "carta autista". 2.11 secondo motivo è del pari inammissibile.

Ed invero la censura, articolata sia come violazione di legge che come vizio motivazionale, anche sub specie di travisamento della prova, non si confronta con l'inequivoco accertamento contenuto nelle due sentenze di merito secondo cui "la causa unica e determinante di questo gravissimo incidente stradale va individuata nelle violazioni contestate al Gomez.." sicché la doglianza si sostanzia nella richiesta di una rivisitazione degli elementi integranti la ricostruzione del sinistro nel tentativo di addossarne la responsabilità ad una condotta negligente ed imprudente della vittima, preclusa in sede di legittimità.

3. Inammissibile è anche la terza censura.

La Corte territoriale, nel confermare la sentenza irrogata dal giudice di primo grado, ne ha condiviso i criteri che peraltro non appaiono in alcun modo censurabili, tenuto conto della pena base che si attesta comunque al di sotto della media edittale. 4.Inammissibile è anche il quarto motivo.

La Corte territoriale ha invero rigettato la richiesta di perizia avente ad oggetto la dinamica del sinistro sul rilievo che il compendio probatorio acquisito, ed in particolare le indagini tecniche effettuate, avevano già consentito una chiara ricostruzione della dinamica del sinistro che non lasciava quindi margini per una ricostruzione alternativa, risultando per converso la richiesta istruttoria del tutto generica ed esplorativa. 5.Inamnnissibile è il quinto motivo.

Ed invero, la Corte territoriale correttamente non ha preso in considerazione la richiesta di applicazione dell'art. 589 bis, comma 7 cod. pen., non essendo stato in alcun modo accertato, come dianzi già evidenziato, che l'evento non sia stato esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione dell'odierno imputato.

6. Il sesto motivo è del pari inammissibile.

Ed invero, pur essendo stato prodotto un atto di quietanza sottoscritto in data 30.5.2014 dall'Amministrazione della G.S. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e da [OSCURATO:PERSONA], l'odierno ricorrente non ha provato, come era suo onere, di avere tempestivamente prodotto il documento nel corso del giudizio di primo grado, non essendovi alcuna menzione del medesimo nei verbali di udienza, neanche in quella del 2.7.2018 ove si attesta genericamente che "la difesa produce documento..".

A ciò si aggiunga che non vi è prova dell'identità del firmatario della quietanza e del fatto che lo stesso rappresenti tutti i soggetti danneggiati nonché della circostanza che la somma corrisposta rappresenti l'integrale risarcimento del danno.

Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Bologna in data 30.10.2018 aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 589 cod. pen. in relazione agli artt. 176 comma 2, lett. a) e 141 comma 6 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, lo aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione con sospensione condizionale della pena. L'addebito mosso all'imputato, in quanto conducente del complesso veicolare autoarticolato con trattore marca Iveco nnod. Magirus tg. 3362HTB e semirimorchio marca [OSCURATO:PERSONA] tg. AL02949R, era quello di aver cagionato per colpa generica consistita in imprudenza e colpa specifica, consistita nella violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale dianzi indicate, la morte di [OSCURATO:PERSONA] alla guida dell'autocarro Fiat mod. Ducato tg. [OSCURATO:TARGA]. La condotta, in particolare, era consistita nel porre in essere una manovra di immissione nella carreggiata autostradale collocandosi direttamente sulla corsia di marcia senza utilizzare la corsia di emergenza ove poter accelerare ed adeguarsi al flusso del traffico, così negando di fatto la precedenza ai veicoli ivi itineranti e nel non adeguare la velocità del proprio mezzo alle circostanze di tempo e di luogo. Ne conseguiva che l'autocarro tg. DW915Bw guidato da [OSCURATO:PERSONA], proveniente da tergo, tamponava con la parte frontale quella posteriore sinistra del complesso veicolare autoarticolato rimanendovi incastrato a seguito del violento urto e decedendo sul colpo per le lesioni gravissime riportate (fatto avvenuto in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]). Il giudice di primo grado, sulla base delle produzioni documentali ed audiovisive e dell'esame testimoniale, aveva ritenuto che la violazione delle norme cautelari si era posta in nesso di causalità con l'evento occorso in quanto il [OSCURATO:PERSONA], alla guida dell'autoarticolato, dopo essere ripartito dalla piazzola di sosta, aveva percorso un brevissimo tratto nella corsia di emergenza per poi immettersi nella corsia di marcia a velocità bassissima, ingombrando così improvvisamente la carreggiata, senza curarsi di chi stava sopraggiungendo. Inoltre l'andatura tenuta dall'autoarticolato era inidonea per l'immissione nella corsia di marcia, essendo necessario prendere velocità nella corsia di emergenza in modo tale che il contatto visivo potesse essere idoneo a non creare pericolo e ostacolo.Per converso, si accertava che il Gibra viaggiava a velocità consentita ed assolutamente adeguata non potendosi quindi ritenere una sua condotta imprudente. La sentenza d'appello ha confermato l'impianto motivazionale della sentenza di primo grado ritenendo le argomentazioni svolte dalla difesa dell'imputato fondate su un giudizio probabilistico e comunque smentite dall'obiettività degli accertamenti compiuti. 2. Avverso la sentenza d'appello l'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi di ricorso. Con il primo si deduce il travisamento della prova e l'omessa, contraddittoria e manifestamente illogica motivazione in ordine alla attribuibilità della condotta colposa al [OSCURATO:PERSONA]. Assume che la Corte territoriale ha desunto tale circostanza dalle sole risultanze della tessera tachigrafica munita di chip ma non ha considerato che nessuno ha visto il [OSCURATO:PERSONA] alla guida. Con il secondo si deduce il travisamento della prova e l'omessa, contraddittoria e manifestamente illogica motivazione nella parte in cui è stata riconosciuta la responsabilità penale del [OSCURATO:PERSONA] per i fatti di cui all'imputazione. Osserva che la Corte territoriale ha palesemente ribaltato i principi in materia imputando la esclusiva responsabilità del tamponamento non già al tamponante ma al tamponato. Con il terzo si deduce il travisamento della prova e l'omessa, contraddittoria e manifestamente illogica motivazione relativamente alla misura della pena inflitta. Sostiene a riguardo che la colpa imputabile all'imputato doveva ritenersi lieve. Con il quarto si deduce il travisamento della prova e l'omessa, contraddittoria e manifestamente illogica motivazione nella parte in cui non ha disposto una perizia cinematica volta ad accertare la dinamica del sinistro e delle conseguenze rispetto all'adozione del c.d. comportamento alternativo lecito. Con il quinto si deduce il travisamento della prova e l'omessa, contraddittoria e manifestamente illogica motivazione nella parte in cui non ha riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 589 bis, comma 7, cod. pen. Con il sesto si deduce il travisamento della prova e l'omessa, contraddittoria e manifestamente illogica motivazione nella parte in cui non ha riconosciuto l'attenuante dell'integrale riparazione del danno. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte concludendo per l'inammissibilità del ricorso.4. L'imputato ha depositato memoria difensiva ed allegata documentazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è nel suo complesso inammissibile. Quanto al primo motivo, dietro l'apparente prospettazione di vizi motivazionali, il ricorrente sollecita una diversa ricostruzione della vicenda con censure non deducibili nella presente sede, essendo preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili rispetto a quelli adottati dal giudice di merito. E' altresì noto come la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia - valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, determinazione dell'efficienza causale di ciascuna colpa concorrente - sia rimessa al giudice di merito, integrando una serie di apprezzamenti in fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità ove sorretti, come nel presente caso, da adeguata motivazione (cfr. ex multis Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, Rv. 271679, così massimata: "La ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione"). Il ragionamento giustificativo offerto in sentenza è scevro dal vizio motivazionale lamentato. Ed invero, sul punto, già oggetto di motivo di appello, la Corte territoriale con motivazione logica ed esaustiva ha rappresentato le ragioni per le quali si è ritenuto che tra i due conducenti che si alternavano alla guida dell'autoarticolato al momento del sinistro vi fosse il [OSCURATO:PERSONA]. Ha evidenziato in particolare che i conducenti alla guida dell'autoarticolato spagnolo erano due e che dai dati estrapolati dal cronotachigrafo digitale emerge che alle ore 2 e 37 il conducente al momento dell'impatto era [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva appena iniziato il suo turno di guida partendo da una piazzola di sosta, risultando la sua scheda inserita nello slot "carta autista". 2.11 secondo motivo è del pari inammissibile. Ed invero la censura, articolata sia come violazione di legge che come vizio motivazionale, anche sub specie di travisamento della prova, non si confronta con l'inequivoco accertamento contenuto nelle due sentenze di merito secondo cui "la causa unica e determinante di questo gravissimo incidente stradale va individuata nelle violazioni contestate al Gomez.." sicché la doglianza si sostanzia nella richiesta di una rivisitazione degli elementi integranti la ricostruzione del sinistro nel tentativo di addossarne la responsabilità ad una condotta negligente ed imprudente della vittima, preclusa in sede di legittimità. 3. Inammissibile è anche la terza censura. La Corte territoriale, nel confermare la sentenza irrogata dal giudice di primo grado, ne ha condiviso i criteri che peraltro non appaiono in alcun modo censurabili, tenuto conto della pena base che si attesta comunque al di sotto della media edittale. 4.Inammissibile è anche il quarto motivo. La Corte territoriale ha invero rigettato la richiesta di perizia avente ad oggetto la dinamica del sinistro sul rilievo che il compendio probatorio acquisito, ed in particolare le indagini tecniche effettuate, avevano già consentito una chiara ricostruzione della dinamica del sinistro che non lasciava quindi margini per una ricostruzione alternativa, risultando per converso la richiesta istruttoria del tutto generica ed esplorativa. 5.Inamnnissibile è il quinto motivo. Ed invero, la Corte territoriale correttamente non ha preso in considerazione la richiesta di applicazione dell'art. 589 bis, comma 7 cod. pen., non essendo stato in alcun modo accertato, come dianzi già evidenziato, che l'evento non sia stato esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione dell'odierno imputato. 6. Il sesto motivo è del pari inammissibile. Ed invero, pur essendo stato prodotto un atto di quietanza sottoscritto in data 30.5.2014 dall'Amministrazione della G.S. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e da [OSCURATO:PERSONA], l'odierno ricorrente non ha provato, come era suo onere, di avere tempestivamente prodotto il documento nel corso del giudizio di primo grado, non essendovi alcuna menzione del medesimo nei verbali di udienza, neanche in quella del 2.7.2018 ove si attesta genericamente che "la difesa produce documento..". A ciò si aggiunga che non vi è prova dell'identità del firmatario della quietanza e del fatto che lo stesso rappresenti tutti i soggetti danneggiati nonché della circostanza che la somma corrisposta rappresenti l'integrale risarcimento del danno. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a
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