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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 marzo 2023

Cassazione n. 10908/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.36542/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliato in Roma, via F. Confalonieri n.5, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, unitamente all' A vvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA] n. 21, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, unitamente agli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],giusta procura speciale allegata al controricorso -controricorrente e ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliato in Roma, via F. Confalonieri n. 5, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, unitamente all'[OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso -controricorrente al ricorso incidentale – avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 1270/2018 depositata il17/5/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/3/2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 17 maggio 2018, ha respinto l’appello principale proposto dal [OSCURATO:SOCIETA]. avverso il capo della pronuncia di primo grado col quale il tribunale aveva,a sua volta, rigettato la domanda da esso avanzata , di inefficacia, ex art. 67, 2° comma l. fall., dei pagamenti eseguiti dalla società poi fallita in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. il 23 dicembre 2008 e il 20 gennaio 2009, ritenendoli esenti da revocatoria ai sensi del 3° comma, lett. a), dell’art. 67 cit., in quanto e ffettuati dalla debitrice nei termini d’uso concordati.

2. La corte del merito, pur escludendo che ricorre sse il pre detto presupposto di esenzione dalla revocatoria, ha osserva to che comunque non poteva reputarsi raggiunta la prova della scientia decoctionisdella convenuta/appellata, in quanto: le notizie di stampa non offrivano un quadro univoco dell’insolvenza di [OSCURATO:SOCIETA].; il ricorso per sequestro conservativo contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , presentato da una terza società, al fine di imporre la cautela su prodotti in deposito presso una compagine facente parte di unA.T.I. a cui partecipava anche [OSCURATO:SOCIETA]., era successivo all’ultimo pagamento effettuato; non risultava dimostrato l’invio di solleciti di pagamentoda parte della creditrice.

La corte distrettuale ha, nel contempo, rigettato anche l’appello incidentale col quale [OSCURATO:SOCIETA]. aveva lamentato di essere stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di primo grado in ragione dell’accoglimento della domanda, pure avanzata dal [OSCURATO:PERSONA] nei suoi confronti, di revocatoria di altri, successivi pagamenti,in relazione ai quali aveva formulato un’offerta transattiva congrua ma non accettata.

3. Il F allimento di [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso p er la cassazione della sentenza prospettando tre motivi di doglianza. [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso con tenente ricorso incidentale, per un motivo, cui il [OSCURATO:PERSONA] ha a sua volta replicato con controricorso.

Ambedue le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..

Considerato che: 4.1 Il primo motivo del ricorso principale denuncia l’erronea interpretazione e la conseguente mancata applicazione dell’art. 67, comma 2, l. fall., in relazione agli artt. 115 cod. proc. civ., 2727 e 2729 cod. civ., in ragione della mancata valutazione di plurimi elementi presuntivi, evidenziati e documentati in causa (notizie di stampa antecedenti ai pagamenti revocandi;agitazioni sindacali che si erano susseguite; risultanze del bilancio 2007 della società fallita ; azioni monitorie e procedure esecutive intentate nei suoi confronti; continuità dei rapporti fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]; contiguità dei loro stabilimenti; congelamento e revoca degli affidamenti bancar i; partecipazione della creditrice a un A.T.I. di cui faceva parte anche la debitrice), di sicura rilevanza e decisività al fine di provare la sussistenza del presupposto soggettivo dell’azione revocatoria. 4.2 Il secondo motivo delricorso lamenta, ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso o carente esame dei molteplici fatti ed elementi già indicati nel precedente mezzo , in tesi decisivi , ove esaminati e valutat i nel loro insieme, per l’accoglimento della domanda.

Il ricorrente aggiunge che l’esame incompleto della congerie istruttoria ha condotto la corte di merito aconclusioni err ate e contraddittorie, laddove ha incluso, fra gli elementi che deponevano per la mancanza di prova della scientia decoctionis di Itermodaltrasporti, il tentativo d ella classe politica di salvataggio dell’impresa di [OSCURATO:PERSONA], che nonpoteva invece ave re altro significa to che quello della presa d’atto della condizione di insolvenza della società, cui le istituzioni cercavano di trovare una soluzione. 4.3 Il terzo motivo delricorso assume, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., perché la corte distrettuale non si è pronunciata sulla richiesta di ammissione della prova, per interpello e per testi, che era stata avanzata, né ha fornito al riguardo alcuna motivazione.

5. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, risultano, tutti, inammissibili. 5.1 Secondo la giurisprudenza di questa Corte (si veda, per tutte, Cass. 8007/2018) l'art. 2729 cod. civ., nel prescrivere che le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla "prudenza del giudice" (secondo una formula analoga a quella che si rinviene nell'art.116 cod. proc. civ., a proposito della valutazionedelle prove dirette), si cura di precisare come tale prudenza debba manifestarsi, stabilendo che il decidente deve ammettere solo presunzioni che siano "gravi, precise e concordanti", laddove: il requisito della "precisione" va riferito al fatto noto (indizio) che costituisce il punto di partenza dell'inferenza e postula che esso non sia vago ma ben determinato nella sua realtà storica; il requisito della "gravità" va riferito al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto che, sulla base della regola d'esperienza adottata, è possibile desumere dal fatto noto; il requisito della "concordanza"- menzionato dalla legge per il caso di un eventuale,ma non necessario, concorso di più elementi presuntivi (Cass. 23153/2018, Cass. 17574/2009)- richiede che il fatto ignoto sia di regola desunto da una pluralità di indizi gravi e precisi, univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza (Cass. 11906/2003), Spetta, dunque, al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico, verificare la loro rispondenza ai requisiti di legge e apprezzare in concreto l'efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, non solo analiticamente ma anche nella loro convergenza globale, accertandone la pregnanza conclusiva, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità; peraltro, la censura per vizio di motivazione in ordine all'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo (Cass. 8023/2009, Cass.10847/2007, Cass. 1404/2001). 5.2 Nel caso di specie la corte di merito ha passato in rassegna i numerosi articoli di stampa prodotti dalle parti a sostegno delle rispettive tesi difensiveed ha riten uto che da gli stessi non emerge sse “un quadro univoco dell’insolvenza di [OSCURATO:SOCIETA].”, posto che, nel loro insieme, essi davano notizia non solo dell’esistenza di uno “stato di grave compromissione economico-finanziaria” della società, ma anche di un tentativo di salvar n e l’impresa , supportato da investitori privati ed esponenti politici.

In questo modo i giudici distrettuali hanno escluso che le notizie di stampa prodotte e le vicende al loro interno rappresentate (quali le agitazioni sindacali susseguitesi nel tempo , le perdite registrate all’interno del bilancio 2007, la chiusura degli impianti di produzione e l’esistenza di insoluti) costituissero elementi indiziari dotati dei requisiti di precisione e gravità e, come tali, fossero idonei a fondare una prova per presunzioni.

Risultano così inammissibili in questa sede le prime due censure in esame, che propongono una diversa lettura degli elementi considerati dalla corte di merito al fine di valutarne la pregnanza in termini di prova presuntiva, in quanto, come detto, l’apprezzamento della gravità, precisione e concordanza degli elementi dedotti a tal fine è rimessoalla valutazione in fatto del giudice di merito, non sindacabile in questa sededi legittimità.

Né è possibile ravvisare alcuna illogicità che vizi il ragionamento decisorio della sentenza impugnata, essendo, invece, ragionevole escludere la conoscenza di uno stato di insolvenza in capo a chi sia stato messo al correntedel reiterato tentativo, da parte di terzi e con il supporto della classe politica, di salvare un’impresa gravemente compromessa. 5.3 Il vizio di omissione di pronuncia non è configurabile su questioni processuali, quali la mancata valutazione delle istanze istruttorie presentate dalla parte.

Infatti, il vizio di omessa pronunzia attiene al mancato esame delle sole domande di merito e non può assurgere a causa autonoma di nullità della sentenza, potendo profilarsi al riguardo una nullità (propria o derivata) della decisione, per la violazione di norme diverse dall'art. 112 cod. proc. civ., nel caso in cui sia errata la soluzione implicitamente data dal giudice alla questione sollevata dalla parte (Cass. 10073/2003, Cass. 14670/2001).

Infine, il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento (v.

Cass. 16214/2019, Cass. 5654/2017).

Il capitolo di prova trascurato non aveva simili caratteristiche, perché, vertendo sull’invio di solleciti di pagamento, attestava una circostanza che di per sé non valeva certo a dimostrare la scientia decoctionis di [OSCURATO:SOCIETA]. (tenuto conto, peraltro, della mancata individuazione da parte della corte di merito di altri elementi indiziari dotati diprecisione e gravità).

6. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile.

Ne discende l’inefficacia del ricorso incidentale tardivo (notificato il 28 gennaio 2019 a fronte di sentenza pubblicata il 17 maggio 201 8 ) proposto dallacontroricorrente, ai sensi dell’art. 334, comma 2, cod. proc. civ..

Le spese (da riferirsi alla sola parte ricorrente in via principale; cfr. Cass. 4074/2014) seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Lacontroricorrente, a seguito della declaratoria di inefficacia del suo ricorso incidentale tardivo, rimane sollevataanche dal pagamento del doppio del contributo unificato, trattandosi di sanzione conseguente alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, exart. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 (Cass. 18348/2017).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace il ricorso incidentale tardivo; condanna il ricorrente principale al rimborso in favore della controricorrente delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 6.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.36542/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliato in Roma, via F. Confalonieri n.5, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, unitamente all' A vvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA] n. 21, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, unitamente agli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],giusta procura speciale allegata al controricorso -controricorrente e ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliato in Roma, via F. Confalonieri n. 5, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, unitamente all'[OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso -controricorrente al ricorso incidentale – avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 1270/2018 depositata il17/5/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/3/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 17 maggio 2018, ha respinto l’appello principale proposto dal [OSCURATO:SOCIETA]. avverso il capo della pronuncia di primo grado col quale il tribunale aveva,a sua volta, rigettato la domanda da esso avanzata , di inefficacia, ex art. 67, 2° comma l. fall., dei pagamenti eseguiti dalla società poi fallita in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. il 23 dicembre 2008 e il 20 gennaio 2009, ritenendoli esenti da revocatoria ai sensi del 3° comma, lett. a), dell’art. 67 cit., in quanto e ffettuati dalla debitrice nei termini d’uso concordati. 2. La corte del merito, pur escludendo che ricorre sse il pre detto presupposto di esenzione dalla revocatoria, ha osserva to che comunque non poteva reputarsi raggiunta la prova della scientia decoctionisdella convenuta/appellata, in quanto: le notizie di stampa non offrivano un quadro univoco dell’insolvenza di [OSCURATO:SOCIETA].; il ricorso per sequestro conservativo contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , presentato da una terza società, al fine di imporre la cautela su prodotti in deposito presso una compagine facente parte di unA.T.I. a cui partecipava anche [OSCURATO:SOCIETA]., era successivo all’ultimo pagamento effettuato; non risultava dimostrato l’invio di solleciti di pagamentoda parte della creditrice. La corte distrettuale ha, nel contempo, rigettato anche l’appello incidentale col quale [OSCURATO:SOCIETA]. aveva lamentato di essere stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di primo grado in ragione dell’accoglimento della domanda, pure avanzata dal [OSCURATO:PERSONA] nei suoi confronti, di revocatoria di altri, successivi pagamenti,in relazione ai quali aveva formulato un’offerta transattiva congrua ma non accettata. 3. Il F allimento di [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso p er la cassazione della sentenza prospettando tre motivi di doglianza. [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso con tenente ricorso incidentale, per un motivo, cui il [OSCURATO:PERSONA] ha a sua volta replicato con controricorso. Ambedue le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: 4.1 Il primo motivo del ricorso principale denuncia l’erronea interpretazione e la conseguente mancata applicazione dell’art. 67, comma 2, l. fall., in relazione agli artt. 115 cod. proc. civ., 2727 e 2729 cod. civ., in ragione della mancata valutazione di plurimi elementi presuntivi, evidenziati e documentati in causa (notizie di stampa antecedenti ai pagamenti revocandi;agitazioni sindacali che si erano susseguite; risultanze del bilancio 2007 della società fallita ; azioni monitorie e procedure esecutive intentate nei suoi confronti; continuità dei rapporti fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]; contiguità dei loro stabilimenti; congelamento e revoca degli affidamenti bancar i; partecipazione della creditrice a un A.T.I. di cui faceva parte anche la debitrice), di sicura rilevanza e decisività al fine di provare la sussistenza del presupposto soggettivo dell’azione revocatoria. 4.2 Il secondo motivo delricorso lamenta, ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso o carente esame dei molteplici fatti ed elementi già indicati nel precedente mezzo , in tesi decisivi , ove esaminati e valutat i nel loro insieme, per l’accoglimento della domanda. Il ricorrente aggiunge che l’esame incompleto della congerie istruttoria ha condotto la corte di merito aconclusioni err ate e contraddittorie, laddove ha incluso, fra gli elementi che deponevano per la mancanza di prova della scientia decoctionis di Itermodaltrasporti, il tentativo d ella classe politica di salvataggio dell’impresa di [OSCURATO:PERSONA], che nonpoteva invece ave re altro significa to che quello della presa d’atto della condizione di insolvenza della società, cui le istituzioni cercavano di trovare una soluzione. 4.3 Il terzo motivo delricorso assume, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., perché la corte distrettuale non si è pronunciata sulla richiesta di ammissione della prova, per interpello e per testi, che era stata avanzata, né ha fornito al riguardo alcuna motivazione. 5. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, risultano, tutti, inammissibili. 5.1 Secondo la giurisprudenza di questa Corte (si veda, per tutte, Cass. 8007/2018) l'art. 2729 cod. civ., nel prescrivere che le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla "prudenza del giudice" (secondo una formula analoga a quella che si rinviene nell'art.116 cod. proc. civ., a proposito della valutazionedelle prove dirette), si cura di precisare come tale prudenza debba manifestarsi, stabilendo che il decidente deve ammettere solo presunzioni che siano "gravi, precise e concordanti", laddove: il requisito della "precisione" va riferito al fatto noto (indizio) che costituisce il punto di partenza dell'inferenza e postula che esso non sia vago ma ben determinato nella sua realtà storica; il requisito della "gravità" va riferito al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto che, sulla base della regola d'esperienza adottata, è possibile desumere dal fatto noto; il requisito della "concordanza"- menzionato dalla legge per il caso di un eventuale,ma non necessario, concorso di più elementi presuntivi (Cass. 23153/2018, Cass. 17574/2009)- richiede che il fatto ignoto sia di regola desunto da una pluralità di indizi gravi e precisi, univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza (Cass. 11906/2003), Spetta, dunque, al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico, verificare la loro rispondenza ai requisiti di legge e apprezzare in concreto l'efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, non solo analiticamente ma anche nella loro convergenza globale, accertandone la pregnanza conclusiva, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità; peraltro, la censura per vizio di motivazione in ordine all'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo (Cass. 8023/2009, Cass.10847/2007, Cass. 1404/2001). 5.2 Nel caso di specie la corte di merito ha passato in rassegna i numerosi articoli di stampa prodotti dalle parti a sostegno delle rispettive tesi difensiveed ha riten uto che da gli stessi non emerge sse “un quadro univoco dell’insolvenza di [OSCURATO:SOCIETA].”, posto che, nel loro insieme, essi davano notizia non solo dell’esistenza di uno “stato di grave compromissione economico-finanziaria” della società, ma anche di un tentativo di salvar n e l’impresa , supportato da investitori privati ed esponenti politici. In questo modo i giudici distrettuali hanno escluso che le notizie di stampa prodotte e le vicende al loro interno rappresentate (quali le agitazioni sindacali susseguitesi nel tempo , le perdite registrate all’interno del bilancio 2007, la chiusura degli impianti di produzione e l’esistenza di insoluti) costituissero elementi indiziari dotati dei requisiti di precisione e gravità e, come tali, fossero idonei a fondare una prova per presunzioni. Risultano così inammissibili in questa sede le prime due censure in esame, che propongono una diversa lettura degli elementi considerati dalla corte di merito al fine di valutarne la pregnanza in termini di prova presuntiva, in quanto, come detto, l’apprezzamento della gravità, precisione e concordanza degli elementi dedotti a tal fine è rimessoalla valutazione in fatto del giudice di merito, non sindacabile in questa sededi legittimità. Né è possibile ravvisare alcuna illogicità che vizi il ragionamento decisorio della sentenza impugnata, essendo, invece, ragionevole escludere la conoscenza di uno stato di insolvenza in capo a chi sia stato messo al correntedel reiterato tentativo, da parte di terzi e con il supporto della classe politica, di salvare un’impresa gravemente compromessa. 5.3 Il vizio di omissione di pronuncia non è configurabile su questioni processuali, quali la mancata valutazione delle istanze istruttorie presentate dalla parte. Infatti, il vizio di omessa pronunzia attiene al mancato esame delle sole domande di merito e non può assurgere a causa autonoma di nullità della sentenza, potendo profilarsi al riguardo una nullità (propria o derivata) della decisione, per la violazione di norme diverse dall'art. 112 cod. proc. civ., nel caso in cui sia errata la soluzione implicitamente data dal giudice alla questione sollevata dalla parte (Cass. 10073/2003, Cass. 14670/2001). Infine, il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento (v. Cass. 16214/2019, Cass. 5654/2017). Il capitolo di prova trascurato non aveva simili caratteristiche, perché, vertendo sull’invio di solleciti di pagamento, attestava una circostanza che di per sé non valeva certo a dimostrare la scientia decoctionis di [OSCURATO:SOCIETA]. (tenuto conto, peraltro, della mancata individuazione da parte della corte di merito di altri elementi indiziari dotati diprecisione e gravità). 6. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile. Ne discende l’inefficacia del ricorso incidentale tardivo (notificato il 28 gennaio 2019 a fronte di sentenza pubblicata il 17 maggio 201 8 ) proposto dallacontroricorrente, ai sensi dell’art. 334, comma 2, cod. proc. civ.. Le spese (da riferirsi alla sola parte ricorrente in via principale; cfr. Cass. 4074/2014) seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Lacontroricorrente, a seguito della declaratoria di inefficacia del suo ricorso incidentale tardivo, rimane sollevataanche dal pagamento del doppio del contributo unificato, trattandosi di sanzione conseguente alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, exart. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 (Cass. 18348/2017). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace il ricorso incidentale tardivo; condanna il ricorrente principale al rimborso in favore della controricorrente delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 6.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,
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