CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 21935/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
claratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale del riesame di Palermo, adito ai sensidell’art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di Marsala del 08/10/2025, di applicazione della misura della custodiacautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in quanto gravemente indiziato deldelitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 12, comma 3 lett. a) e d), 3 bis, e 3 ter lett. b), d. lgs. n.286 del 1998, per avere compiuto atti diretti a procurare l’ingresso nel territorio dello Statoitaliano di oltre 100 cittadini extracomunitari, con le aggravanti della partecipazione dialmeno tre persone, del favoreggiamento dell'ingresso illegale di almeno cinque persone, delfine di profitto anche indiretto, essendo l'attraversata a pagamento a favore di chi avevaorganizzato il trasporto illegale; fatti commessi in Pantelleria nella notte tra il 22 ed il 23settembre 2025.Secondo la concorde ricostruzione dei fatti operata dai Giudici della cautela, il fattopuò essere così brevemente riassunto.Nella serata del 22 settembre 2025, un’unità navale della Guardia costiera, a seguitodi segnalazione pervenuta alle ore 19:25, intercettava un peschereccio con a bordo 112cittadini stranieri. L’equipaggio procedeva alle operazioni di soccorso e al trasbordo deimigranti sull’isola di Pantelleria, dove gli stessi venivano affidati alla Polizia di Stato e alpersonale sanitario per le cure del caso; successivamente, gli operanti procedevanoall’audizione di alcuni di essi. In particolare, le dichiarazioni rese da cinque migrantirisultavano concordanti sia in ordine alle modalità di organizzazione e realizzazione delviaggio, sia quanto all’individuazione delle persone che avevano avuto un ruolo nellagestione della traversata. Costoro riferivano che il peschereccio era partito da un portotunisino e aveva fatto rotta verso ulteriori punti di incontro prestabiliti, ove erano statiimbarcati altri gruppi di migranti; nel corso di una di tali operazioni di trasbordo, una delleimbarcazioni di collegamento si era rovesciata, mettendo in pericolo l’incolumità deipasseggeri, i quali tuttavia erano riusciti a raggiungere a nuoto la riva ed erano stati poicondotti a bordo di un camion Iveco, che li trasportava presso un porto, dal quale venivanofatti salire sul peschereccio.Con specifico riferimento alla posizione dell’odierno indagato, il Tribunale evidenziavacome tutti i soggetti escussi avessero fornito indicazioni convergenti circa il ruolo attivo da luisvolto, riconoscendolo quale intermediario del gruppo criminale ovvero incaricato diprendere contatti con i migranti intenzionati a raggiungere clandestinamente l’Italia; gli stessiprocedevano altresì al riconoscimento fotografico dell’indagato.Le dichiarazioni accusatorie risultavano, inoltre, corroborate da un ulteriore elemento,rappresentato dal rinvenimento, a seguito di perquisizione personale estesa agli effettidell’indagato, di una ricevuta di avvenuta ricarica telefonica, effettuata il 17 settembre 2025presso un esercizio abilitato di Pantelleria, occultata tra il telefono e la relativa cover,elemento dal quale il Tribunale riteneva ragionevole presumere che l’indagato si fosse giàrecato in Italia pochi giorni prima, inferendone l’esistenza di una rete organizzata di supportoidonea a consentirgli la spola tra le coste tunisine e quelle siciliane.I giudici della cautela ritenevano, pertanto, infondata l’eccezione di inutilizzabilitàsollevata dalla difesa in relazione al sequestro della ricevuta, trattandosi di perquisizioneeseguita in presenza di un accertamento in flagranza di reato e ricorrendo un fondato motivodi ritenere che sulle persone dei soggetti responsabili fossero occultate cose o traccepertinenti al reato, suscettibili di dispersione o cancellazione. Il Tribunale del riesame riteneva, infine, corretta la qualificazione giuridica del fatto,anche con riguardo alle aggravanti contestate, e, in punto di esigenze cautelari, richiamata lapresunzione legale di adeguatezza della sola misura della custodia cautelare in carcereprevista dall’art. 12, comma 4-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, osservava come sussistesse unconcreto e attuale pericolo di fuga, avuto riguardo all’elevata pena comminabile, ed aicollegamenti dell’indagato con soggetti, anche residenti all’estero, capaci di organizzaretrasporti transcontinentali, nonché alla sua condizione di soggetto extracomunitario privo diradicamento sul territorio nazionale; ravvisava, altresì, un concreto e attuale pericolo direiterazione, in quanto l’indagato aveva agito nell’ambito di un’organizzazione dedita altrasporto clandestino di extracomunitari, ed escludeva che misure meno afflittive, quali gliarresti domiciliari anche mediante l’ausilio del braccialetto elettronico, potesseroadeguatamente tutelare le esigenze cautelari, sottolineando peraltro come non fosse statoindicato alcun luogo di esecuzione di eventuali arresti domiciliari.2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], permezzo del proprio difensore fiduciario, articolando duemotivi.2.1. Con il primo ha eccepito mancanza di motivazione con riferimento all’art. 273 cod.proc. pen..In punto di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il Tribunale avrebbecompletamente omesso di motivare in ordine alle specifiche e plurime doglianze mosse dalladifesa circa le deposizioni rese dai cinque migranti escussi. La difesa aveva, infatti,sottolineato come si trattasse di dichiarazioni stereotipate e palesemente contraddittorie, siacon riguardo ai compiti che l’indagato avrebbe svolto nel corso della traversata, sia conriferimento alle fasi di preparazione del viaggio.Inoltre, i migranti escussi avevano fornito una ricostruzione della vicenda palesementecontraddittoria sin dalle prime fasi della preparazione del viaggio clandestino. Dopo avereevidenziato alcune delle contraddizioni riscontrabili nelle loro dichiarazioni, la difesasottolineava come i racconti apparissero comunque estremamente incoerenti e privi di unaqualificata verosimiglianza, in palese contrasto con ciò che avrebbe dovuto costituire unanarrazione attendibile anche alla luce della circoscrizione spazio-temporale degli ambienticondivisi e dell’esperienza umana, tenuto conto, peraltro, del fatto che, considerato il numeroelevato dei passeggeri, si trattava di un’imbarcazione di modeste dimensioni. Ciònondimeno, nessuna delle criticità evidenziate, anche mediante apposita memoria, era statapresa in considerazione dal Tribunale del riesame, che si era limitato a riportare ledichiarazioni rese dai migranti, valorizzandone la credibilità sulla base di mere congetture.Analogamente, con riferimento alle aggravanti contestate, la difesa evidenziava comenon vi fosse alcun elemento dal quale poter desumere che l’indagato avesse agito al fine ditrarre un profitto, diretto o indiretto, non risultando allo stato alcun collegamento con reticriminali riconducibili al traffico di migranti. Né, del resto, era stata rinvenuta o sequestrataalcuna somma di denaro. Quanto alla ricarica telefonica, si era segnalato che nessunaccertamento era stato svolto dalla polizia giudiziaria in ordine al numero telefonico oggettodella ricarica del 17 settembre 2025, né al fine di individuarne l’intestatario né, tantomeno, diverificarne l’effettiva riconducibilità al telefono in possesso dell’indagato. Si evidenziava,pertanto, come la ricarica potesse essere stata eseguita su un dispositivo diverso da quellosequestrato al momento dell’arresto; tuttavia, tali rilievi, al pari dei precedenti, non avevanotrovato alcun riscontro nella motivazione del Tribunale del riesame, che aveva omesso ogniconsiderazione sul punto.Ulteriore circostanza del tutto trascurata nell’ordinanza impugnata, pur evidenziatadalla difesa, era infine quella secondo cui il coindagato XXXXXXXXXXXXXXX avevadichiarato più volte che il conducente del natante era uno solo.2.2. Con il secondo motivo lamenta mancanza della motivazione con riferimento alleesigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. b) e c) cod. proc. pen.Il Tribunale ha desunto in modo apodittico e meramente assertivo il pericolo di fugadalla sola appartenenza dell’istante a una nazionalità diversa da quella italiana e dalla suapresunta condizione di senza fissa dimora, in violazione della costante giurisprudenza dilegittimità che richiede la valorizzazione di elementi concreti ed attuali.Nel caso di specie, il giudice del riesame ha infatti esclusivamente valorizzato, inmodo chiaramente insufficiente, la circostanza che l’indagato sia un cittadinoextracomunitario entrato irregolarmente nel territorio dello Stato e privo di radicamento sulterritorio nazionale, dato che, di per sé solo, non è idoneo a configurare un pericolo di fuganei termini delineati dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte.La motivazione risulta, peraltro, del tutto carente anche con riferimento al pericoloconcreto e attuale di reiterazione del reato, avendo il provvedimento impugnato ritenutosussistente il rischio di recidiva senza indicare alcun elemento specifico o indice rivelatoredell’ipotizzato collegamento dell’indagato con soggetti operanti nel trasporto clandestino dicittadini extracomunitari.3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, [OSCURATO:PERSONA], ha fattopervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile e sconta la sua natura fattuale e confutativa delleargomentazioni espresse nell’impugnata ordinanza, con la quale peraltro non si confrontacompiutamente.2. In via generale, va ribadito che, in tema di misure cautelari personali, il sindacato dilegittimità sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari ècircoscritto alla verifica della violazione di specifiche norme di legge ovvero della mancanzao manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato.Ne consegue che la Corte di cassazione non può procedere a una rilettura delcompendio indiziario, né sostituire la propria valutazione a quella del giudice del merito inordine all’attendibilità delle fonti e alla rilevanza degli elementi raccolti, ma deve limitarsi acontrollare se il giudice cautelare abbia dato adeguato conto delle ragioni del proprioconvincimento e se il percorso argomentativo si mantenga entro i canoni della coerenzalogica e della correttezza giuridica (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 – 01;Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013,Tiana, Rv. 255460 - 01).È stato, infatti, più volte affermato che, in materia cautelare personale, il ricorso percassazione è ammissibile solo se denuncia violazioni di legge o vizi motivazionali manifesti,mentre restano estranee al giudizio di legittimità le censure che investono la ricostruzionedel fatto o sollecitano una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice delriesame (tra le altre, Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 4, n. 22500del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012; Sez. 2, n. 9532 del 22/01/2002, Borragine, Rv.221001; Sez. Un., n. 19 del 25/10/1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 199391).Nel medesimo solco si colloca Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti,Rv. 270628, secondo cui: «In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazioneche deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenzecautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o lamanifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando proponecensure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversavalutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito».In termini generali, deve anche ribadirsi che ai fini dell’adozione di unamisura cautelare personale è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondareun giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato in ordine ai reatiaddebitatigli, perché i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi"intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza enon devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio dimerito, dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. - che, oltre alla gravità, richiede la precisionee la concordanza degli indizi - giacché il comma 1-bis dell’art. 273 cod. proc. pen. richiamaespressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 del suddetto art. 192 cod. proc. pen.(Sez. 4, n. 16158 del 08/04/2021, Kumbulla, Rv. 281019 – 01; Sez. 4, n. 27498 del23/5/2019, Puca, Rv. 276704; Sez. 1, n. 43258 del 22/05/2018, Tantone, Rv. 275805).3. Tanto premesso, va rilevato che, nel caso in esame, non si riscontra alcunaviolazione di legge né vizio motivazionale rilevante ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc.pen.: il ricorrente reitera i medesimi motivi di doglianza sollevati con sede di riesamecautelare, e decisi con il provvedimento impugnato con motivazione congrua, scevra daaporie logiche, in relazione alla quale l’indagato omette di confrontarsi.3.1. Il primo motivo è inammissibile, in quanto generico, aspecifico e manifestamenteinfondato.La censura, pur formalmente prospettata come vizio di motivazione in punto di graviindizi di colpevolezza, si risolve nella riproposizione delle medesime doglianze già dedotte insede di riesame e disattese dal Tribunale con argomentazione ampia, coerente e immune damanifeste illogicità, così collocandosi interamente sul terreno della rilettura del materialeindiziario e della sollecitazione a una diversa valutazione di merito, estranea al sindacato dilegittimità.Invero, il Tribunale del riesame, con motivazione congrua, lineare e immune dacensure rilevanti in questa sede, ha puntualmente dato conto – nei termini richiamati nelritenuto in fatto – della consistenza del quadro indiziario posto a fondamento della misura,valorizzando la convergenza delle dichiarazioni rese dai cinque migranti escussi, concordinon soltanto nella ricostruzione delle modalità di organizzazione e svolgimento dellatraversata, ma anche nell’individuazione del ruolo svolto dall’odierno indagato, riconosciutoquale soggetto incaricato di prendere contatti con i migranti intenzionati a raggiungereclandestinamente l’Italia; ha, inoltre, richiamato il riconoscimento fotografico da essi operatoe l’ulteriore valenza corroborativa del rinvenimento, nella disponibilità dell’indagato, dellaricevuta di ricarica telefonica effettuata a Pantelleria pochi giorni prima dei fatti.Le censure difensive, là dove insistono sulle asserite contraddizioni delle dichiarazionidei migranti e sulla loro pretesa inattendibilità, tendono a sollecitare una diversa lettura delcompendio indiziario, senza confrontarsi con il dato, valorizzato dal Tribunale, dellaconvergenza delle indicazioni provenienti dai soggetti escussi in ordine al ruolo svolto dalricorrente, nonché con l’ulteriore elemento di riscontro rappresentato dal sequestro, nellasua disponibilità, della ricevuta di ricarica telefonica effettuata a Pantelleria pochi giorniprima dei fatti. Si tratta di un apprezzamento di merito sorretto da motivazione nonmanifestamente illogica e, pertanto, non censurabile in sede di legittimità.Quanto all’aggravante del fine di profitto, il Tribunale ha rilevato che i migranti escussiavevano riferito che il viaggio era avvenuto dietro pagamento di somme di denaro.Con riferimento alla ricevuta di ricarica telefonica, la mancata verifica dell’intestazionedell’utenza o della sua riferibilità al telefono sequestrato non incide sulla tenuta logica delragionamento svolto dal Tribunale, che ha valorizzato il dato storico del possesso, da partedell’indagato, di una ricevuta attestante una ricarica effettuata a Pantelleria il 17 settembre2025, dunque pochi giorni prima dei fatti, e per di più occultata tra il telefono e la relativacover, desumendone, in termini non manifestamente illogici, la sua presenza sull’isola neigiorni immediatamente antecedenti all’episodio contestato e la possibilità di avvalersi di unarete organizzata di supporto.A fronte del quadro così delineato, del tutto inconducente appare il riferimento alledichiarazioni rese dal coindagato XXXXXXXXXXXXXXX, secondo cui il conducente delnatante sarebbe stato uno soltanto, trattandosi di dichiarazioni provenienti da soggettoparimenti coinvolto nella vicenda e, come tali, prive di autonoma valenza probatoria idonea aneutralizzare la convergenza delle indicazioni accusatorie rese dai migranti sul ruolo attribuito al ricorrente.Ne consegue che il ricorso, lungi dal denunciare effettive violazioni di legge o frattureargomentative rilevanti ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., si risolvenella richiesta di una diversa lettura delle risultanze cautelari, non consentita in questa sede.3.2. Parimenti inammissibile, in quanto aspecifico e manifestamente infondato, è ilsecondo motivo di ricorso.Il Tribunale ha motivato in modo adeguato sia in ordine al pericolo di fuga, sia conriguardo al pericolo di reiterazione del reato, muovendo dal dato normativo rappresentatodalla presunzione di adeguatezza della sola misura custodiale in carcere prevista dall’art. 12,comma 4-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, presunzione che il ricorrente non ha offerto elementiconcreti per superare.In particolare, il pericolo di fuga non è stato desunto, in termini apodittici, dalla solaqualità di cittadino extracomunitario, ma è stato ancorato alla gravità del fatto, all’elevatapena astrattamente irrogabile, alla mancanza di radicamento sul territorio nazionale e alladisponibilità di collegamenti con soggetti, anche residenti all’estero, in grado di organizzaretrasferimenti transcontinentali. Si tratta di indicatori specifici e attuali, congruamentevalorizzati dal giudice del riesame.Quanto al pericolo di reiterazione, l’ordinanza ha posto in evidenza l’inserimento delricorrente in un contesto organizzato dedito al trasporto clandestino di migranti, traendone ilconcreto rischio di nuova commissione di reati della stessa specie.Anche tale apprezzamento si sottrae alle censure difensive, che non individuanoomissioni motivazionali decisive ma si limitano a negare, in fatto, la ricostruzione accolta dalTribunale.4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, a norma dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nonravvisandosi elementi per ritenere che egli abbia proposto l’impugnazione senza colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, equitativamentedeterminata, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La cancelleria cureràinoltre l’adempimento di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Va, infine, disposta, in caso di diffusione del provvedimento, l’omissione dellegeneralità e degli altri dati identificativi ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, inconsiderazione dell’oggetto dell’imputazione. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda allacancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 02/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.