CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 26039/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] Masellis, che ha concluso chiedendo che sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte d'appello di Roma rigettava l'istanza di ricusazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Giudice per le indaginipreliminari presso il Tribunale di Latina dove, in fase di indagine preliminare, era in corso ,lo svolgimento di un procedimento penale a suo carico. 2. Avverso l'ordinanza ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dell'[OSCURATO:PERSONA], affidandolo ad un unico motivo, nel quale si deduce violazione dell'art. 37, comma 2, lett. b) cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Le Sezioni unite della Corte di Cassazione (Sez. U, n. 41263 del 27/09/2005, Falzone, Rv. 232067) hanno statuito che l'indebita manifestazione del convincimento da parte del giudice espressa con la delibazione incidentale di una questione procedurale, anche nell'ambito di un diverso procedimento, rileva come causa di ricusazione [solo] se il giudice abbia anticipato la valutazione sul merito della res iudicanda, ovvero sulla colpevolezza dell'imputato, senza che tale valutazione sia imposta o giustificata dalle sequenze procedimentali, nonché quando essa anticipi in tutto o in parte gli esiti della decisione di merito, senza che vi sia necessità e nesso funzionale con il provvedimento incidentale adottato. Nel caso di specie, lo stesso Giudice per le indagini preliminari, chiamato a pronunciarsi sull'applicazione di una misura cautelare personale, aveva anticipato, nel decreto autorizzativo,,delle intercettazioni, un giudizio sui gravi indizi di colpevolezza, travalicando i limiti dell'art. 267 cod. proc. pen., che gli avrebbe imposto di limitarsi alla valutazione degli elementi sintomatici dell'esistenza di un fatto penalmente sanzionato (i gravi indizi di colpevolezza che legittimano l'applicazione di una misura cautelare personale sollecitano, invece, una valutazione sull'elevata probabilità di condanna di un soggetto destinatario della misura stessa). La risposta della Corte d'appello ad analoghe deduzioni è apparente e tautologica, non essendosi realmente misurata con le valutazioni del Giudice per le indagini preliminari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel ricorso si eccepisce che la ricusazione era stata chiesta perché il Giudice per le indagini preliminari, prima di convalidare gli arresti domiciliari, era già stato chiamato a pronunciarsi sulla richiesta del decreto di intercettazioni disposte in via d'urgenza dal Pubblico ministero, e che, in particolare, aveva esposto, nell'ambito del medesimo procedimento, argomentazioni in termini di gravi indizi di colpevolezza più che di mera gravità indiziarla. 22. Ora, ai sensi dell'art 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., il giudice può essere ricusato dalle parti se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza, ha manifestato indebitamente il proprio convincimento su fatti oggetto dell'imputazione. Tuttavia, questa Corte è concorde nel ritenere inammissibile la richiesta di ricusazione in relazione alle funzioni legittimamente esercitate dal giudice nella stessa fase del procedimento, spiegando che - altrimenti opinando - ne deriverebbe la frammentazione di quest'ultimo e si consentirebbe alle parti, per mezzo della reiterazione di istanze incidentali, di determinare la rimozione del giudice già investito del processo (Sez. 3, n. 4776 del 12/11/2020, dep. 2021, C., Rv. 280692). E, in una situazione analoga alla presente, ha anche chiarito che non può integrare una manifestazione indebita del convincimento del giudice ai sensi dell'art. 37, comma primo, lett. b), cod. proc. pen., la motivazione espressa nel provvedimento di autorizzazione alla intercettazione di conversazioni e comunicazioni di cui all'art. 267, comma primo, cod. proc. pen., qualora essa sia riferita ai presupposti richiesti dalla legge per l'autorizzazione delle intercettazioni, ovvero all'esistenza di gravi indizi di reato ed all'assoluta indispensabilità delle stesse ai fini della prosecuzione delle indagini (Sez. 3, n. 15849 del 25/10/2016, dep. 2017, D M., Rv. 269870). 3. Né, nel caso di specie, il Giudice si era spinto al di là dei suoi compiti istituzionali. La Corte d'appello, infatti, dopo aver operato una ricostruzione completa della giurisprudenza, pur risalente, costituzionale e di legittimità sugli artt. 36 e 37 cod. proc. pen. tesa ad illustrare le ratio delle disposizioni, ha verificato "in fatto" se l'attività compiuta in concreto dal Giudice per le indagini preliminari potesse aver determinato un pregiudizio alla sua imparzialità. Ed ha motivatamente escluso tale evenienza, spiegando come, nel decreto di convalida ed autorizzazione delle intercettazioni, il Giudice per le indagini preliminari si fosse limitato ad indicare i gravi indizi di reità necessari ex lege per giustificare la prosecuzione la legittimità delle ulteriori indagini a mezzo di intercettazioni: indicando le fonti di prova prospettate dall'accusa, da acquisire, i risultati investigativi acquisiti e di quelli ulteriori, da raggiungere, senza esondare dall'ambito delle proprie attribuzioni. 5. Essendo, dunque, il ricorso manifestamente infondato, esso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese3 d;‘\processuali e al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen. P P.Q.M