CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11636/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza; letti i motivi del ricorso; considerato che dal rigetto, da parte del Tribunale di sorveglianza, della richiesta di Oliveri di essere ammesso ad una misura alternativa alla detenzione (con provvedimento, peraltro, reso irrevocabile dalla Corte di cassazione con ordinanza Sez. 7, n. 3244 del 12/10/2023, dep. 2024) è discesa, ai sensi dell'art. 656, comma 8, cod. proc. pen., la revoca, obbligatoria, della sospensione dell'ordine di esecuzione della pena emesso dal pubblico ministero; che il ricorrente, con unico motivo, svolge considerazioni che non tengono conto degli sviluppi del procedimento e dell'ineluttabilità della contestata revoca, cui è conseguita, in ossequio ad espressa previsione normativa, l'esecuzione dell'ordine di carcerazione, in relazione alla pena detentiva definitiva di tre anni di reclusione, applicata ad Oliveri, su sua richiesta, con sentenza del 22 giugno 2022; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso