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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2023

Cassazione n. 14183/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 40346/2022 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di condanna emessa dal Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Treviso ha rideterminato la pena, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza con l'aggravante e la recidiva, per tre episodi di bancarotta fraudolenta per distrazione; Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 69 cod.pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché il giudizio di prevalenza non può avere luogo, essendo l'imputato gravato da recidiva reiterata, giusto il disposto di cui all'art. 69, comma 4, cod. pen.; a ciò si aggiunga che non vi era motivo di appello — se non una generica richiesta del tutto immotivata — sulla concessione delle circostanze attenuanti generiche e, conseguentemente, sul giudizio di comparazione cui le medesime avrebbero dovuto essere sottoposte; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 40346/2022 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di condanna emessa dal Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Treviso ha rideterminato la pena, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza con l'aggravante e la recidiva, per tre episodi di bancarotta fraudolenta per distrazione; Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 69 cod.pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché il giudizio di prevalenza non può avere luogo, essendo l'imputato gravato da recidiva reiterata, giusto il disposto di cui all'art. 69, comma 4, cod. pen.; a ciò si aggiunga che non vi era motivo di appello — se non una generica richiesta del tutto immotivata — sulla concessione delle circostanze attenuanti generiche e, conseguentemente, sul giudizio di comparazione cui le medesime avrebbero dovuto essere sottoposte; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 14183/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris