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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 37016/2023

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seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 13RANCACCIO; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo léannullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e léinammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Ancona che ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di rissa (in concorso con [OSCURATO:PERSONA]), dichiarando la prescrizione nei confronti del primo in relazione al solo reato di porto illecito di un coltello ai sensi dell'ari:. 4

I. n. 110 del 1975.

2. Avverso la sentenza citata ricorrono i due imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con due distinti ricorsi.

3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], proposto tramite il difensore di [OSCURATO:PERSONA], si compone di due motivi, entrambi di ordine processuale.

3.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione alla dichiarazione di assenza dell'imputato, adottata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e tenuta ferma per tutto il processo, nonostante in tale data l'imputato fosse ancora sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di Monteprandone (con autorizzazione ad allontanarsi solo per ragioni di lavoro dal lunedì al venerdì per recarsi nel territorio del comune di Porto d'Ascoli) nell'amibito del procedimento, tanto che veniva chiesta in detta udienza la revoca della misura cautelare, con riserva da parte del giudice.

Solo nella successiva data del 20.10.2016 il tribunale ha revocato tale misura, ma oramai la dichiarazione di assenza era intervenuta, nonostante la sua sottoposizione all'obbligo di dimora in un comune diverso da quello in cui si è celebrato il processo e, quindi, la presenza di un legittimo impedimento che avrebbe imposto un rinvio.

Del resto, neppure il ricorrente era stato autorizzato dal giudice a recarsi alla prima udienza o alle successive, né può dirsi che ricorra l'obbligo, per l'imputato, di richiedere l'autorizzazione ad intervenire nel processo; si evoca la sentenza delle Sezioni Unite n. 7635 del 2022, che avrebbe dettato un principio generale di legittimo impedimento in re ipsa dell'imputato sottoposto a qualsiasi tipo di misura cautelare personale, pur riguardando la decisione l'ipotesi degli arresti domiciliari, stabilendo l'obbligo di rinvio dell'udienza e di autorizzazione dell'imputato ad essere presente, salvo suo espresso rifiuto: nel caso di specie, la lesione dei diritti fondamentali del ricorrente è evidente poiché la misura cautelare riguardava proprio la regiudicanda.

La difesa, pertanto, ritiene che si sia verificata una nullità assoluta, incidente sul diritto di partecipazione dell'imputato al processo e sul diritto di intervento e da cui consegue la nullità delle sentenze di primo e secondo grado.

3.2. La seconda censura della difesa attiene ad un'ulteriore ragione di violazione di legge, che sarebbe derivata dall'illegittima celebrazione del processo nelle forme del giudizio immediato e non della citazione diretta, nonostante dalla rissa non siano derivate lesioni gravi o gravissime che, ai sensi del secondo comma dell'art. 588 cod. pen., avrebbero determinato la necessità di esercitare l'azione penale con udienza preliminare e, conseguentemente, rito immediato.

4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], proposto tramite il difensore di fiducia e con un unico motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione mancante, avuto riguardo all'omessa risposta al secondo argomento difensivo eccepito nell'atto di appello.

Il ricorrente ribadisce, così, tale motivo e l'illogicità della sentenza di primo grado, che ha frazionato la sua valutazione di attendibilità, ritenendolo credibile in relazione al reato di porto di un coltello senza giustificato motivo e, quindi, assolvendolo da tale contestazione (aderendo all'impostazione difensiva, secondo cui il coltello era stato portato con sé al fine di mostrarlo e consegnarlo ai carabinieri, offrendo così riscontro alla denuncia che si apprestava a sporgere); mentre ritiene non plausibile la versione difensiva rispetto al capo A ed al reato di rissa, ma con motivazione contraddittoria.

Da un lato, infatti, si afferma che il ricorrente, insieme a Choukri, si stava allontanando dalla prima aggressione e veniva inseguito con il coltello da [OSCURATO:PERSONA], a riprova della mancanza di volontà aggressiva di [OSCURATO:PERSONA]; dall'altro, per rafforzare la soluzione decisionale adottata, a pag. 7, si afferma l'opposto, e cioè che furono proprio i due inseguiti a tornare sui loro passi per ingaggiare una nuova sfida con il rivale.

5. [OSCURATO:PERSONA] PG [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e l'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

6. I difensori dei ricorrenti hanno depositato memorie conclusive.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], pur aderendo alle ragioni del PG, chiede l'annullamento senza rinvio delle due sentenze di merito e non l'annullamento con rinvio.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato, avuto riguardo al primo ed assorbente profilo di censura processuale proposto.

L'imputato, all'epoca sottoposto, nell'ambito del procedimento, alla misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di Monteprandone, non è stato autorizzato a lasciare il domicilio per recarsi in udienza ed assistere alla celebrazione del processo a suo carico presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e dunque, in diverso comune rispetto a quello di sottoposizione all'obbligo.1.1.

Questa Corte regolatrice, in fattispecie analoghe, ha condivisibilmente affermato che costituisce legittimo impedimento a comparire la sottoposizione dell'imputato, in relazione al reato per cui si procede, alla misura coercitiva dell'obbligo di dimora in un comune diverso da quello in cui si svolge il processo, sicchè il giudice, anche senza necessità di preventiva richiesta, deve differire il processo ad altra data e disporre la traduzione dell'imputato, salvo che non vi sia stato un espresso rifiuto dello stesso ad assistere all'udienza (Sez. 6, n. 26622 del 19/5/2022, Mouhamed, Rv. 283880; Sez. 2, n. 18659 del 3/3/2022, Catallo, Rv. 283181). [OSCURATO:PERSONA] intende ribadire tale principio di diritto, specificando che genera una nullità assoluta la dichiarazione di assenza emessa nonostante la sotto posizione dell'imputato, nel processo per cui si procede, alla misura coercitiva dell'obbligo di dimora in un comune diverso da quello in cui si svolge il processo, qualora non sia stata disposta la traduzione.

La nullità ha natura assoluta poiché riguarda gli 3rtt.178, comma primo, lett. c), e 179 cod. proc. pen., la regolare costituzione del contraddittorio e la stessa vocatío in iudicium di chi è sottoposto a processo, come evidenziato anche dalle Sezioni Unite nella sentenza Sez.

U, n. 35399 del 26/06/2010, F., Rv. 2478:37, in motivazione, al par. 7 (si veda anche, in diversa fattispecie, ma sempre con riguardo alla natura assoluta della nullità generata, Sez. 6, n. 14207 del 19/2/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 243575, nonché Sez. 5, n. 5845 del 10/12/2013, dep. 2014, Peghinelli, Rv. 258560).

Ovviamente, quando la traduzione sia stata disposta e vi sia stato un espresso rifiuto dell'imputato a partecipare all'udienza, oppure quando una volontà di rinuncia a presenziare al processo sia stata comunicata al giudice che procede, ben potrà procedersi regolarmente "in assenza", dichiarando tale stato processuale nell'udienza di trattazione.

E difatti, come ha ben evidenziato la sentenza n. :26622 del 2022 citata, le Sezioni Unite, nella pronuncia evocata dalla difesa - Sez.

U, n. 7635 del 30/9/2021, dep. 2022, Costantino, Rv. 282806 - pur riguardando una ipotesi diversa (la restrizione domiciliare per altra causa portata a conoscenza del decidente dall'imputato senza chiedere al giudice della misura l'autorizzazione ex art. 22 disp. att. cod. proc. pen.), in motivazione, hanno fornito delle indicazioni di principio destinate ad estendersi anche alla fattispecie in oggetto.

La sentenza Costantino, peraltro, a sua volta si è ispirata alla precedente sentenza delle Sezioni Unite n. 35399 del 26/06/2010, F., Rv. 247837, pronunciata con riferimento al caso dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa che, giudicato in primo grado nelle forme del rito abbreviato, aveva chiesto di partecipare al giudizio camerale d'appello.

Si è in particolare rimarcato che tale ultima decisione, muovendo dalla equiparazione «della condizione dell'imputato detenuto a quella della persona agli arresti domiciliari o, comunque, sottoposto a limitazione della libertà personale che non le consente la presenza in udienza, ha affermato che nel giudizio ordinario deve essere sempre 21Ieg assicurata, in mancanza di inequivoco rifiuto alla partecipazione, la presenza dell'imputato.

Di conseguenza "in virtù della norma generale fissata dall'art. 420-ter c.p.p., qualora l'imputato non si presenti ed in qualunque modo risulti (o appaia probabile) che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, spetta al giudice disporre, anche di ufficio, il rinvio ad una nuova udienza, senza che sia necessaria una qualche richiesta in tal senso.

Pertanto, qualora l'imputato sia detenuto o agli arresti domiciliari o comunque sottoposto a limitazione della libertà personale che non gli consente la presenza in udienza, poichè in tali casi è in re ipsa il legittimo impedimento, il giudice, in qualunque modo ed in qualunque tempo venga a conoscenza dello stato di restrizione della libertà, anche in assenza di una richiesta dell'imputato, deve d'ufficio rinviare il processo ad una nuova udienza e disporre la traduzione dell'imputato, salvo che non vi sia stato un espresso rifiuto dell'imputato ad assistere all'udienza"».

Ancora nella motivazione della sentenza Costantino si è sottolineato che, con il precedente arresto delle Sezioni Unite del 201.0, si era messo in evidenza che "la detenzione per altra causa costituisce legittimo impedimento anche quando l'imputato avrebbe potuto avvisare il giudice della sua condizione in tempo utile per consentire la traduzione" e che deve ritenersi escluso che "l'imputato abbia un onere di chiedere al giudice competente la rimozione dell'impedimento o di comunicare al giudice che procede la sua volontà di essere presente, avendo rilievo soltanto il fatto che il giudice abbia comunque conoscenza di una obiettiva situazione di impedimento" e manchi un'esplicita rinuncia a comparire».

1.2. In conclusione, dato che non è possibile subordinare l'esercizio di un diritto fondamentale, come quello di partecipare al processo, ad oneri che non siano espressamente previsti da una disposizione legislativa, le citate Sezioni Unite Costantino hanno messo in evidenza come l'assenza possa costituire una chiara espressione della abdicazione del diritto a partecipare solo ove non risulti in alcun modo la presenza di un impedimento e possa essere ricondotta univocamente ad una libera rinuncia dell'imputato ad esercitare il suo diritto.

Tale condizione non sussiste in tutte le ipotesi nelle quali il giudice che procede ha conoscenza dell'esistenza di un impedimento dell'imputato a partecipare al processo a causa della limitazione della libertà personale e non sia stata manifestata da parte dell'interessato, in maniera inequivoca, la volontà di rinunciare a presenziare.

In tal caso, infatti, secondo le Sezioni Unite "incombe al giudice procedente l'obbligo di esercitare, di ufficio e senza ulteriori sollecitazioni da parte dell'imputato, tutti i poteri che l'ordinamento gli conferisce al fine di assicurare la partecipazione dell'imputato non rinunciante".

1.3. Nel caso di specie, risulta in atti la sottoposizione alla misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di Monteprandone nei confronti dell'imputato, alla data in cui si è tenuta l'udienza in cui è stata dichiarata l'assenza, né risulta alcun suo esplicito rifiuto ad assistervi.

La sentenza impugnata e quella emessa in primo grado, peri:anto, devono essere annullate con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per il giudizio.

2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], invece, è inammissibile in quanto formulato secondo direttrici di censura in fatto, sottratte al sindacato di legittimità.

In tema di giudizio di cassazione, infatti, sono precluse al giudice di legittimità — a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F,, Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

Nel caso di specie, si deduce una inesistente contraddizione della sentenza impugnata, che, invece, in coerenza con le argomentazioni del giudice di primo grado, ha ricostruito la vicenda (attraverso riferimenti ad inequivoche testimonianze) nel senso di escludere decisamente la legittima difesa da parte dell'imputato, il quale, anzi, una volta cessata la prima parte della lite, non ha esitato a riprenderla, brandendo un coltello, sino al momento in cui non è stato disarmato.

2.1. All'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000 P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata e quella di primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per il giudizio.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 13RANCACCIO; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo léannullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e léinammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Ancona che ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di rissa (in concorso con [OSCURATO:PERSONA]), dichiarando la prescrizione nei confronti del primo in relazione al solo reato di porto illecito di un coltello ai sensi dell'ari:. 4 I. n. 110 del 1975. 2. Avverso la sentenza citata ricorrono i due imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con due distinti ricorsi. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], proposto tramite il difensore di [OSCURATO:PERSONA], si compone di due motivi, entrambi di ordine processuale. 3.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione alla dichiarazione di assenza dell'imputato, adottata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e tenuta ferma per tutto il processo, nonostante in tale data l'imputato fosse ancora sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di Monteprandone (con autorizzazione ad allontanarsi solo per ragioni di lavoro dal lunedì al venerdì per recarsi nel territorio del comune di Porto d'Ascoli) nell'amibito del procedimento, tanto che veniva chiesta in detta udienza la revoca della misura cautelare, con riserva da parte del giudice. Solo nella successiva data del 20.10.2016 il tribunale ha revocato tale misura, ma oramai la dichiarazione di assenza era intervenuta, nonostante la sua sottoposizione all'obbligo di dimora in un comune diverso da quello in cui si è celebrato il processo e, quindi, la presenza di un legittimo impedimento che avrebbe imposto un rinvio. Del resto, neppure il ricorrente era stato autorizzato dal giudice a recarsi alla prima udienza o alle successive, né può dirsi che ricorra l'obbligo, per l'imputato, di richiedere l'autorizzazione ad intervenire nel processo; si evoca la sentenza delle Sezioni Unite n. 7635 del 2022, che avrebbe dettato un principio generale di legittimo impedimento in re ipsa dell'imputato sottoposto a qualsiasi tipo di misura cautelare personale, pur riguardando la decisione l'ipotesi degli arresti domiciliari, stabilendo l'obbligo di rinvio dell'udienza e di autorizzazione dell'imputato ad essere presente, salvo suo espresso rifiuto: nel caso di specie, la lesione dei diritti fondamentali del ricorrente è evidente poiché la misura cautelare riguardava proprio la regiudicanda. La difesa, pertanto, ritiene che si sia verificata una nullità assoluta, incidente sul diritto di partecipazione dell'imputato al processo e sul diritto di intervento e da cui consegue la nullità delle sentenze di primo e secondo grado. 3.2. La seconda censura della difesa attiene ad un'ulteriore ragione di violazione di legge, che sarebbe derivata dall'illegittima celebrazione del processo nelle forme del giudizio immediato e non della citazione diretta, nonostante dalla rissa non siano derivate lesioni gravi o gravissime che, ai sensi del secondo comma dell'art. 588 cod. pen., avrebbero determinato la necessità di esercitare l'azione penale con udienza preliminare e, conseguentemente, rito immediato. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], proposto tramite il difensore di fiducia e con un unico motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione mancante, avuto riguardo all'omessa risposta al secondo argomento difensivo eccepito nell'atto di appello. Il ricorrente ribadisce, così, tale motivo e l'illogicità della sentenza di primo grado, che ha frazionato la sua valutazione di attendibilità, ritenendolo credibile in relazione al reato di porto di un coltello senza giustificato motivo e, quindi, assolvendolo da tale contestazione (aderendo all'impostazione difensiva, secondo cui il coltello era stato portato con sé al fine di mostrarlo e consegnarlo ai carabinieri, offrendo così riscontro alla denuncia che si apprestava a sporgere); mentre ritiene non plausibile la versione difensiva rispetto al capo A ed al reato di rissa, ma con motivazione contraddittoria. Da un lato, infatti, si afferma che il ricorrente, insieme a Choukri, si stava allontanando dalla prima aggressione e veniva inseguito con il coltello da [OSCURATO:PERSONA], a riprova della mancanza di volontà aggressiva di [OSCURATO:PERSONA]; dall'altro, per rafforzare la soluzione decisionale adottata, a pag. 7, si afferma l'opposto, e cioè che furono proprio i due inseguiti a tornare sui loro passi per ingaggiare una nuova sfida con il rivale. 5. [OSCURATO:PERSONA] PG [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e l'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 6. I difensori dei ricorrenti hanno depositato memorie conclusive. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], pur aderendo alle ragioni del PG, chiede l'annullamento senza rinvio delle due sentenze di merito e non l'annullamento con rinvio. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato, avuto riguardo al primo ed assorbente profilo di censura processuale proposto. L'imputato, all'epoca sottoposto, nell'ambito del procedimento, alla misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di Monteprandone, non è stato autorizzato a lasciare il domicilio per recarsi in udienza ed assistere alla celebrazione del processo a suo carico presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e dunque, in diverso comune rispetto a quello di sottoposizione all'obbligo.1.1. Questa Corte regolatrice, in fattispecie analoghe, ha condivisibilmente affermato che costituisce legittimo impedimento a comparire la sottoposizione dell'imputato, in relazione al reato per cui si procede, alla misura coercitiva dell'obbligo di dimora in un comune diverso da quello in cui si svolge il processo, sicchè il giudice, anche senza necessità di preventiva richiesta, deve differire il processo ad altra data e disporre la traduzione dell'imputato, salvo che non vi sia stato un espresso rifiuto dello stesso ad assistere all'udienza (Sez. 6, n. 26622 del 19/5/2022, Mouhamed, Rv. 283880; Sez. 2, n. 18659 del 3/3/2022, Catallo, Rv. 283181). [OSCURATO:PERSONA] intende ribadire tale principio di diritto, specificando che genera una nullità assoluta la dichiarazione di assenza emessa nonostante la sotto posizione dell'imputato, nel processo per cui si procede, alla misura coercitiva dell'obbligo di dimora in un comune diverso da quello in cui si svolge il processo, qualora non sia stata disposta la traduzione. La nullità ha natura assoluta poiché riguarda gli 3rtt.178, comma primo, lett. c), e 179 cod. proc. pen., la regolare costituzione del contraddittorio e la stessa vocatío in iudicium di chi è sottoposto a processo, come evidenziato anche dalle Sezioni Unite nella sentenza Sez. U, n. 35399 del 26/06/2010, F., Rv. 2478:37, in motivazione, al par. 7 (si veda anche, in diversa fattispecie, ma sempre con riguardo alla natura assoluta della nullità generata, Sez. 6, n. 14207 del 19/2/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 243575, nonché Sez. 5, n. 5845 del 10/12/2013, dep. 2014, Peghinelli, Rv. 258560). Ovviamente, quando la traduzione sia stata disposta e vi sia stato un espresso rifiuto dell'imputato a partecipare all'udienza, oppure quando una volontà di rinuncia a presenziare al processo sia stata comunicata al giudice che procede, ben potrà procedersi regolarmente "in assenza", dichiarando tale stato processuale nell'udienza di trattazione. E difatti, come ha ben evidenziato la sentenza n. :26622 del 2022 citata, le Sezioni Unite, nella pronuncia evocata dalla difesa - Sez. U, n. 7635 del 30/9/2021, dep. 2022, Costantino, Rv. 282806 - pur riguardando una ipotesi diversa (la restrizione domiciliare per altra causa portata a conoscenza del decidente dall'imputato senza chiedere al giudice della misura l'autorizzazione ex art. 22 disp. att. cod. proc. pen.), in motivazione, hanno fornito delle indicazioni di principio destinate ad estendersi anche alla fattispecie in oggetto. La sentenza Costantino, peraltro, a sua volta si è ispirata alla precedente sentenza delle Sezioni Unite n. 35399 del 26/06/2010, F., Rv. 247837, pronunciata con riferimento al caso dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa che, giudicato in primo grado nelle forme del rito abbreviato, aveva chiesto di partecipare al giudizio camerale d'appello. Si è in particolare rimarcato che tale ultima decisione, muovendo dalla equiparazione «della condizione dell'imputato detenuto a quella della persona agli arresti domiciliari o, comunque, sottoposto a limitazione della libertà personale che non le consente la presenza in udienza, ha affermato che nel giudizio ordinario deve essere sempre 21Ieg assicurata, in mancanza di inequivoco rifiuto alla partecipazione, la presenza dell'imputato. Di conseguenza "in virtù della norma generale fissata dall'art. 420-ter c.p.p., qualora l'imputato non si presenti ed in qualunque modo risulti (o appaia probabile) che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, spetta al giudice disporre, anche di ufficio, il rinvio ad una nuova udienza, senza che sia necessaria una qualche richiesta in tal senso. Pertanto, qualora l'imputato sia detenuto o agli arresti domiciliari o comunque sottoposto a limitazione della libertà personale che non gli consente la presenza in udienza, poichè in tali casi è in re ipsa il legittimo impedimento, il giudice, in qualunque modo ed in qualunque tempo venga a conoscenza dello stato di restrizione della libertà, anche in assenza di una richiesta dell'imputato, deve d'ufficio rinviare il processo ad una nuova udienza e disporre la traduzione dell'imputato, salvo che non vi sia stato un espresso rifiuto dell'imputato ad assistere all'udienza"». Ancora nella motivazione della sentenza Costantino si è sottolineato che, con il precedente arresto delle Sezioni Unite del 201.0, si era messo in evidenza che "la detenzione per altra causa costituisce legittimo impedimento anche quando l'imputato avrebbe potuto avvisare il giudice della sua condizione in tempo utile per consentire la traduzione" e che deve ritenersi escluso che "l'imputato abbia un onere di chiedere al giudice competente la rimozione dell'impedimento o di comunicare al giudice che procede la sua volontà di essere presente, avendo rilievo soltanto il fatto che il giudice abbia comunque conoscenza di una obiettiva situazione di impedimento" e manchi un'esplicita rinuncia a comparire». 1.2. In conclusione, dato che non è possibile subordinare l'esercizio di un diritto fondamentale, come quello di partecipare al processo, ad oneri che non siano espressamente previsti da una disposizione legislativa, le citate Sezioni Unite Costantino hanno messo in evidenza come l'assenza possa costituire una chiara espressione della abdicazione del diritto a partecipare solo ove non risulti in alcun modo la presenza di un impedimento e possa essere ricondotta univocamente ad una libera rinuncia dell'imputato ad esercitare il suo diritto. Tale condizione non sussiste in tutte le ipotesi nelle quali il giudice che procede ha conoscenza dell'esistenza di un impedimento dell'imputato a partecipare al processo a causa della limitazione della libertà personale e non sia stata manifestata da parte dell'interessato, in maniera inequivoca, la volontà di rinunciare a presenziare. In tal caso, infatti, secondo le Sezioni Unite "incombe al giudice procedente l'obbligo di esercitare, di ufficio e senza ulteriori sollecitazioni da parte dell'imputato, tutti i poteri che l'ordinamento gli conferisce al fine di assicurare la partecipazione dell'imputato non rinunciante". 1.3. Nel caso di specie, risulta in atti la sottoposizione alla misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di Monteprandone nei confronti dell'imputato, alla data in cui si è tenuta l'udienza in cui è stata dichiarata l'assenza, né risulta alcun suo esplicito rifiuto ad assistervi. La sentenza impugnata e quella emessa in primo grado, peri:anto, devono essere annullate con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per il giudizio. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], invece, è inammissibile in quanto formulato secondo direttrici di censura in fatto, sottratte al sindacato di legittimità. In tema di giudizio di cassazione, infatti, sono precluse al giudice di legittimità — a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F,, Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Nel caso di specie, si deduce una inesistente contraddizione della sentenza impugnata, che, invece, in coerenza con le argomentazioni del giudice di primo grado, ha ricostruito la vicenda (attraverso riferimenti ad inequivoche testimonianze) nel senso di escludere decisamente la legittima difesa da parte dell'imputato, il quale, anzi, una volta cessata la prima parte della lite, non ha esitato a riprenderla, brandendo un coltello, sino al momento in cui non è stato disarmato. 2.1. All'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000 P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata e quella di primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per il giudizio. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna
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