CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 2021
Cassazione n. 10803/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2020 del TRIBUNALE di VARESEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale il Tribunale di Varese ha confermato la sentenza del Giudice di pace in sede, con la quale la medesima è stata condannata alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 612 cod. pen., consumato il 18 dicembre 2012. 2. Il rilievo della non manifesta infondatezza dei motivi impone a questa Corte di prendere atto dell'intervenuta prescrizione del reato, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali.2.1. Con l'impugnazione di merito, invero, l'imputata aveva contestato la valutazione di attendibilità della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], corroborata dalle conformi dichiarazioni rese dalle figlie di questi e, pertanto, da sottoporre ad una particolare disamina critica. Nel riportarsi per reationem alla motivazione della sentenza di primo grado, il Tribunale non ha specificamente confutato le obiezioni difensive, contestualizzando la condotta oggetto di contestazione; sicchè, se è vero che la ricorrente non ha introdotto specifici elementi di dubbio, ex se idonei a disarticolare la motivazione resa in primo grado, nondimeno le censure proposte con il ricorso di legittimità s'appalesano - a fronte di un impianto argomentativo solo apparente esplicato nella sentenza impugnata - infondate. 2.2. Deve essere rilevata, pertanto, la prescrizione del reato, essendo decorso il tempo massimo previsto dal legislatore per effetto del disposto degli artt.157 e 161 cod. pen. dalla data del fatto, tenuto conto del periodo ordinario massimo di sette a anni e sei mesi decorrente dalla data indicata. Il ricorso è, invece, infondato agli effetti civili, non introducendo, con la necessaria evidenza, elementi atti a contrastare le valutazioni rese in ordine alla valenza minatoria delle espressioni riportate. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]