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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 febbraio 2023

Cassazione n. 09261/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.34945/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 23, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] A. GRAMSCI 54, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 2621/2019 depositata il17/04/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 17 aprile 2019, n. 2621, la Corte d’appello di Roma, decidendo su rinvio da Cass. n. 11265/2012, ha respinto l’impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 6 novembre 2002, la quale aveva dichiarato la propria incompetenza a decidere sulla domanda proposta con ricorso monitorio da [OSCURATO:PERSONA] contro la [OSCURATO:SOCIETA]., concernente la restituzione di quanto da lui pagato indebitamente per l’imputazione di interessi ultralegali non dovuti con riguardo al conto corrente ordinario (n. 3577), cui era collegato, in un unico rapporto, il c.d. conto sovvenzione (n. 282034), incompetenza dichiarata in favore del Tribunale di Cagliari, dove la banca aveva in precedenza incardinato un procedimento monitorio per il pagamento della somma del saldo passivo dei conti correnti n. 3557 e n. 280912.

La corte territoriale ha ritenuto, per quanto ancora rileva, che correttamente il primo giudice abbia rilevato la continenza tra la causa introdotta innanzi al Tribunale di Cagliari e quella odierna, per il fatto che, nel giudizio innanzi al Tribunale di Roma, è stato dedotto il rapporto di conto del c.d. conto sovvenzione (n. 282034), il quale, tuttavia, in punto di fatto è rifluito sullo stesso conto corrente originario ordinario (n. 3577), nell’àmbito di un unico rapporto negoziale.

Pertanto, sul presupposto della sussistenza di un unico rapporto bancario, dedotto in entrambi i giudizi, e dell’essere la seconda causa contenuta nell’oggetto della prima, ha confermato l’incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, in favore di quello di Cagliari; ha, quindi, condannato l’appellante al pagamento delle spese di lite sia per il primo giudizio di appello, sia per il giudizio di cassazione, sia per quello di rinvio.

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il soccombente, articolando due motivi.

Si difende con controricorso la banca. [OSCURATO:PERSONA]

1. – Il primo motivo di ricorso deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di fatto decisivo, consistente nella definizione del giudizio per primo intrapreso a Cagliari, dove era sopraggiunta la sentenza di appello del 22 dicembre 2007, n. 432, che ha dichiarato l’estinzione del giudizio di appello ed il passaggio in giudicato della prima decisione.

In tal modo, la corte territoriale ha violato l’art. 39 c.p.c., perché non avrebbe potuto dichiarare la continenza con un giudizio conclusosi con il giudicato.

Inoltre, non ha considerato che per il c/c n. 282034 non vi era nessuna domanda innanzi al Tribunale di Cagliari.

Il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di fatto decisivo, che ha indotto la corte alla violazione dell’art. 91 c.p.c., in quanto non avrebbe potuto essa condannare il Mascia anche per le spese del giudizio di cassazione, che lo aveva visto vittorioso, circostanza che essa ha omesso di esaminare.

2. – La riconduzione, in entrambi i motivi, al vizio di omesso esame di questioni concernenti una pretesa falsa applicazione di legge rende i due motivi radicalmente inammissibili.

Quanto al primo motivo, il ricorrente, inoltre, trascura di considerare che la sentenza impugnata contiene un accertamento in punto di fatto – che qui non è certo possibile ripetere, non essendo questo il ruolo di un giudice di legittimità – circa l’inclusione anche delle questioni afferenti il c.d. conto sovvenzione (n. 282034) nell’oggetto del giudizio preventivamente incardinato.

Onde proprio l’esistenza del giudicato esterno, dal ricorrente medesimo dedotta, è idonea ad impedire comunque ogni ulteriore accertamento, per il principio del ne bis in idem di cui all’art. 2909 c.c.

Con riguardo al secondo motivo, esso è inammissibile, in quanto la sentenza impugnata è conforme al principio consolidato, secondo cui il giudice di appello deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai finidella liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (e multis, Cass. 22 agosto 2018, n. 20920; Cass. 12 aprile 2018, n. 9064; Cass. 1° giugno 2016, n. 11423).

3. –Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 6.000,00, oltre ad € 200,00 per esborsi, alle spese forfetarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori di legge.

Dà atto che sussistono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 11

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.34945/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 23, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] A. GRAMSCI 54, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 2621/2019 depositata il17/04/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 17 aprile 2019, n. 2621, la Corte d’appello di Roma, decidendo su rinvio da Cass. n. 11265/2012, ha respinto l’impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 6 novembre 2002, la quale aveva dichiarato la propria incompetenza a decidere sulla domanda proposta con ricorso monitorio da [OSCURATO:PERSONA] contro la [OSCURATO:SOCIETA]., concernente la restituzione di quanto da lui pagato indebitamente per l’imputazione di interessi ultralegali non dovuti con riguardo al conto corrente ordinario (n. 3577), cui era collegato, in un unico rapporto, il c.d. conto sovvenzione (n. 282034), incompetenza dichiarata in favore del Tribunale di Cagliari, dove la banca aveva in precedenza incardinato un procedimento monitorio per il pagamento della somma del saldo passivo dei conti correnti n. 3557 e n. 280912. La corte territoriale ha ritenuto, per quanto ancora rileva, che correttamente il primo giudice abbia rilevato la continenza tra la causa introdotta innanzi al Tribunale di Cagliari e quella odierna, per il fatto che, nel giudizio innanzi al Tribunale di Roma, è stato dedotto il rapporto di conto del c.d. conto sovvenzione (n. 282034), il quale, tuttavia, in punto di fatto è rifluito sullo stesso conto corrente originario ordinario (n. 3577), nell’àmbito di un unico rapporto negoziale. Pertanto, sul presupposto della sussistenza di un unico rapporto bancario, dedotto in entrambi i giudizi, e dell’essere la seconda causa contenuta nell’oggetto della prima, ha confermato l’incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, in favore di quello di Cagliari; ha, quindi, condannato l’appellante al pagamento delle spese di lite sia per il primo giudizio di appello, sia per il giudizio di cassazione, sia per quello di rinvio. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il soccombente, articolando due motivi. Si difende con controricorso la banca. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Il primo motivo di ricorso deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di fatto decisivo, consistente nella definizione del giudizio per primo intrapreso a Cagliari, dove era sopraggiunta la sentenza di appello del 22 dicembre 2007, n. 432, che ha dichiarato l’estinzione del giudizio di appello ed il passaggio in giudicato della prima decisione. In tal modo, la corte territoriale ha violato l’art. 39 c.p.c., perché non avrebbe potuto dichiarare la continenza con un giudizio conclusosi con il giudicato. Inoltre, non ha considerato che per il c/c n. 282034 non vi era nessuna domanda innanzi al Tribunale di Cagliari. Il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di fatto decisivo, che ha indotto la corte alla violazione dell’art. 91 c.p.c., in quanto non avrebbe potuto essa condannare il Mascia anche per le spese del giudizio di cassazione, che lo aveva visto vittorioso, circostanza che essa ha omesso di esaminare. 2. – La riconduzione, in entrambi i motivi, al vizio di omesso esame di questioni concernenti una pretesa falsa applicazione di legge rende i due motivi radicalmente inammissibili. Quanto al primo motivo, il ricorrente, inoltre, trascura di considerare che la sentenza impugnata contiene un accertamento in punto di fatto – che qui non è certo possibile ripetere, non essendo questo il ruolo di un giudice di legittimità – circa l’inclusione anche delle questioni afferenti il c.d. conto sovvenzione (n. 282034) nell’oggetto del giudizio preventivamente incardinato. Onde proprio l’esistenza del giudicato esterno, dal ricorrente medesimo dedotta, è idonea ad impedire comunque ogni ulteriore accertamento, per il principio del ne bis in idem di cui all’art. 2909 c.c. Con riguardo al secondo motivo, esso è inammissibile, in quanto la sentenza impugnata è conforme al principio consolidato, secondo cui il giudice di appello deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai finidella liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (e multis, Cass. 22 agosto 2018, n. 20920; Cass. 12 aprile 2018, n. 9064; Cass. 1° giugno 2016, n. 11423). 3. –Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 6.000,00, oltre ad € 200,00 per esborsi, alle spese forfetarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori di legge. Dà atto che sussistono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 11
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