Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2025
ECLI:EU:T:2025:905
Testo integrale del provvedimento
62024TJ0222_INF
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 24 settembre 2025 –
KF / BEI
(causa T‑222/24)
«Funzione pubblica – Personale della BEI – Denuncia per molestie psicologiche – Decisione adottata in esecuzione di una sentenza del Tribunale – Nuova indagine amministrativa – Errore di fatto – Errore di valutazione – Responsabilità»
1.
Funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Molestie psicologiche – Nozione – Lesione dell’autostima e della fiducia in se stessi – Requisito della ripetitività del comportamento – Criteri di valutazione
(Statuto dei funzionari, art. 12 bis; codice di condotta del personale del gruppo Banca europea per gli investimenti, punto 4.5; politica in materia di dignità sul posto di lavoro della Banca europea per gli investimenti, art. 1.1)
(v. punti 33‑37)
2.
Funzionari – Obbligo di assistenza dell’amministrazione – Attuazione in materia di molestie psicologiche – Indagine interna relativa a pretese molestie psicologiche – Obbligo dell’amministrazione di portare a termine l’indagine in presenza di un principio di prova sufficiente – Presa di posizione definitiva dell’amministrazione sui fatti denunciati
(Statuto dei funzionari, art. 12 bis)
(v. punti 38‑40)
3.
Funzionari – Molestie psicologiche – Indagine interna – Principio di buona amministrazione – Obbligo di esaminare con cura e imparzialità tutti gli elementi pertinenti – Portata
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41; Statuto dei funzionari, art. 12 bis)
(v. punto 44)
4.
Funzionari – Molestie psicologiche – Nozione – Comportamento di più persone che appartengono alla stessa istituzione e che agiscono in modo univoco – Inclusione
(Statuto dei funzionari, art. 12 bis)
(v. punto 142)
5.
Ricorsi dei funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Ricorso per risarcimento danni – Annullamento dell’atto impugnato che non realizza l’adeguato risarcimento del danno morale – Danno connesso alla situazione di attesa e di incertezza del ricorrente a causa del ritardo nell’apertura di un procedimento di dignità sul luogo di lavoro e della necessità per la Banca di ritornare su tale procedimento a seguito della sentenza di annullamento del giudice dell’Unione
(v. punti 151‑157)
Dispositivo
1)
La decisione della Banca europea per gli investimenti (BEI) del 17 gennaio 2024 è annullata nella parte in cui respinge parzialmente la denuncia per molestie psicologiche presentata da KF.
2)
La BEI è condannata a versare a KF la somma di EUR 10000 come risarcimento del danno morale.
3)
La BEI è condannata a pagare le spese.