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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2025

ECLI:EU:T:2025:905
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024TJ0222_INF

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 24 settembre 2025 –

KF / BEI

(causa T‑222/24) «Funzione pubblica – Personale della BEI – Denuncia per molestie psicologiche – Decisione adottata in esecuzione di una sentenza del Tribunale – Nuova indagine amministrativa – Errore di fatto – Errore di valutazione – Responsabilità»

1. Funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Molestie psicologiche – Nozione – Lesione dell’autostima e della fiducia in se stessi – Requisito della ripetitività del comportamento – Criteri di valutazione (Statuto dei funzionari, art. 12 bis; codice di condotta del personale del gruppo Banca europea per gli investimenti, punto 4.5; politica in materia di dignità sul posto di lavoro della Banca europea per gli investimenti, art. 1.1) (v. punti 33‑37)

2. Funzionari – Obbligo di assistenza dell’amministrazione – Attuazione in materia di molestie psicologiche – Indagine interna relativa a pretese molestie psicologiche – Obbligo dell’amministrazione di portare a termine l’indagine in presenza di un principio di prova sufficiente – Presa di posizione definitiva dell’amministrazione sui fatti denunciati (Statuto dei funzionari, art. 12 bis) (v. punti 38‑40)

3. Funzionari – Molestie psicologiche – Indagine interna – Principio di buona amministrazione – Obbligo di esaminare con cura e imparzialità tutti gli elementi pertinenti – Portata (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41; Statuto dei funzionari, art. 12 bis) (v. punto 44)

4. Funzionari – Molestie psicologiche – Nozione – Comportamento di più persone che appartengono alla stessa istituzione e che agiscono in modo univoco – Inclusione (Statuto dei funzionari, art. 12 bis) (v. punto 142)

5. Ricorsi dei funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Ricorso per risarcimento danni – Annullamento dell’atto impugnato che non realizza l’adeguato risarcimento del danno morale – Danno connesso alla situazione di attesa e di incertezza del ricorrente a causa del ritardo nell’apertura di un procedimento di dignità sul luogo di lavoro e della necessità per la Banca di ritornare su tale procedimento a seguito della sentenza di annullamento del giudice dell’Unione (v. punti 151‑157) Dispositivo 1) La decisione della Banca europea per gli investimenti (BEI) del 17 gennaio 2024 è annullata nella parte in cui respinge parzialmente la denuncia per molestie psicologiche presentata da KF. 2) La BEI è condannata a versare a KF la somma di EUR 10000 come risarcimento del danno morale. 3) La BEI è condannata a pagare le spese.

62024TJ0222_INF Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 24 settembre 2025 – KF / BEI (causa T‑222/24) «Funzione pubblica – Personale della BEI – Denuncia per molestie psicologiche – Decisione adottata in esecuzione di una sentenza del Tribunale – Nuova indagine amministrativa – Errore di fatto – Errore di valutazione – Responsabilità» 1. Funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Molestie psicologiche – Nozione – Lesione dell’autostima e della fiducia in se stessi – Requisito della ripetitività del comportamento – Criteri di valutazione (Statuto dei funzionari, art. 12 bis; codice di condotta del personale del gruppo Banca europea per gli investimenti, punto 4.5; politica in materia di dignità sul posto di lavoro della Banca europea per gli investimenti, art. 1.1) (v. punti 33‑37) 2. Funzionari – Obbligo di assistenza dell’amministrazione – Attuazione in materia di molestie psicologiche – Indagine interna relativa a pretese molestie psicologiche – Obbligo dell’amministrazione di portare a termine l’indagine in presenza di un principio di prova sufficiente – Presa di posizione definitiva dell’amministrazione sui fatti denunciati (Statuto dei funzionari, art. 12 bis) (v. punti 38‑40) 3. Funzionari – Molestie psicologiche – Indagine interna – Principio di buona amministrazione – Obbligo di esaminare con cura e imparzialità tutti gli elementi pertinenti – Portata (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41; Statuto dei funzionari, art. 12 bis) (v. punto 44) 4. Funzionari – Molestie psicologiche – Nozione – Comportamento di più persone che appartengono alla stessa istituzione e che agiscono in modo univoco – Inclusione (Statuto dei funzionari, art. 12 bis) (v. punto 142) 5. Ricorsi dei funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Ricorso per risarcimento danni – Annullamento dell’atto impugnato che non realizza l’adeguato risarcimento del danno morale – Danno connesso alla situazione di attesa e di incertezza del ricorrente a causa del ritardo nell’apertura di un procedimento di dignità sul luogo di lavoro e della necessità per la Banca di ritornare su tale procedimento a seguito della sentenza di annullamento del giudice dell’Unione (v. punti 151‑157) Dispositivo 1) La decisione della Banca europea per gli investimenti (BEI) del 17 gennaio 2024 è annullata nella parte in cui respinge parzialmente la denuncia per molestie psicologiche presentata da KF. 2) La BEI è condannata a versare a KF la somma di EUR 10000 come risarcimento del danno morale. 3) La BEI è condannata a pagare le spese.
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