CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 settembre 2022
Cassazione n. 37281/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26575-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 02533160285, in persona della titolare pro tempore della ditta individuale, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI80224030587, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis; Ric. 2021 n. 26575 sez. ML -ud. 22-09-2022 -2- -controricorrenti - avverso la sentenza n. 3143/2020 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Venezia, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva respinto l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA], quale titolare della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], alla ordinanza con cui l’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Padova le aveva ingiunto il pagamento della somma di euro 33.542,00 a titolo di sanzioni amministrative e spese per le violazioni relative all’irregolare occupazione di due lavoratori; 2.la Corte – per quanto qui ancora rileva – ha disatteso l’istanza della Zorzi volta ad ottenere la sospensione del giudizio sull’assunto che i due lavoratori sarebbero stati iscritti nel registro degli indagati per i reati di cui agli artt. 372, 482 e 483 c.p., rammentando che la sospensione ex art. 295 c.p.c. per pregiudizialità penale “è subordinata alla condizione della contemporanea pendenza dei due processi e, quindi, dell’avvenuto esercizio dell’azione penale da parte del Pubblico Ministero”; 3.per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la Zorzi con un motivo; hanno resistito con controricorso le amministrazioni intimate; 4.la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2021 n. 26575 sez. ML -ud. 22-09-2022 -3- 1. co n il motivo di ricorso si denuncia : “ Travisamento e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c. per mancata sospensione del processo civile in ragione dell’accertamento penale nei confronti dei testimoni (parti interessate) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]”;si eccepisce: “la Corte d’Appello veneziana ha confermato la sentenza di primo grado, basando tale sentenza sulla conferma della validità delle testimonianze della signora [OSCURATO:PERSONA] e del sig. [OSCURATO:PERSONA], che nel frattempo, a seguito di denuncia querela della medesima Zorzi, risultavano in data antecedente l’introduzione del giudizio d’appello, iscritti nel registro degli indagati. A tutt’oggi il procedimento penale è in attesa del rinvio a giudizio essendo trascorso il termine delle indagini preliminari e non essendo le stessestate prorogate, ed inoltre non è stata richiesta né l’archiviazione (la ricorrente ne avrebbe avuto notizia avendolo esplicitato nella denuncia querela), né emissione di Decreto Penale di condanna, poiché non applicabile ai reati contestati”; si sostieneche “la Corte Veneziana avrebbe dovuto prudenzialmente sospendere il giudizio in corso in attesa della definizione del giudizio penale”; 2.è opportuno premettere che l'art. 42 c.p.c., nel testo modificato dalla legge n. 353 del 1990, estende il rimedio del regolamento di competenza solo nei confronti deiprovvedimenti che abbiano dichiarato la sospensione del processo ai sensi dell'art.295 dello stesso codice e non di quelli che la sospensione stessa abbianonegato, rigettando l'istanza in tal senso proposta; tuttavia, nell'ipotesi di rigetto della richiesta di sospensione, l'illegittimità delprovvedimento può utilmente dedursi con l'impugnazione della sentenza resa all'esito del processo e, ove ritenuta sussistente, determina la riforma o la cassazione della sentenza resa in violazione delle norme sulla sospensione necessaria (Cass. n. 6174 del 2005; Cass. n. 31694 del 2019); Ric. 2021 n. 26575 sez. ML -ud. 22-09-2022 -4- tanto premesso, il motivo è privo di fondamento; come noto, il giudizio di attendibilità dei testimoni integra un apprezzamento discrezionale non censurabile in sede di legittimità, potendo la falsità della prova, ove dichiarata con sentenza passata in giudicato, rilevare ai sensi dell’art. 395 n. 2 cod. proc. civ. (v. Cass. n. 28653 del 2017; Cass. n. 1590 del 2020; Cass. n. 3820 del 2022); ciò posto, secondo la giurisprudenza di questa Corte per la sospensione necessaria del processo civile per pregiudizialità penale, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., è comunque necessario ricorra l’ipotesi in cui alla commissione del reato oggetto dell'imputazione penale una norma di diritto sostanziale ricolleghi un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile ed è subordinata alla condizione –nella specie esclusa dalla Corte territoriale - della contemporanea pendenza dei due proc essi, civile e penale e, quindi, dell'avvenuto esercizio dell'azione penale da parte del P.M. nei modi previsti dall'art. 405 c.p.p., mediante la formulazione dell'imputazione o la richiesta di rinvio a giudizio, sicché tale sospensione non può essere disposta sul presupposto della mera presentazione di una denuncia e della conseguente apertura di indagini preliminari (Cass. n. 21954 del 2021; Cass. n. 11688 del 2018; Cass. n. 313 del 2015; Cass. n. 16700 del 2014; Cass. n. 10974 del 2012; Cass. n. 647 del 2008); 3.pertanto, il ricorso deve essere respinto, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012, se dovuto (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. Ric. 2021 n. 26575 sez. ML -ud. 22-09-2022 -5- La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 3.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ri