CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 21186/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 33118 /2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – Oggetto:rimborso IVA -calcolo interessi - de- correnzadies a quo contro [OSCURATO:SOCIETA]. (già FONDIARIA S.A.I.) , in persona dellegale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma,via [OSCURATO:PERSONA] n.11; –controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della To- scana,n.679/9/2018 depositata il 9 aprile 2018, non notificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 4 aprile 2023 dal consiglierePierpaolo Gori. Rilevatoche: 1. Con sentenza della Commissione tributaria regiona le della To- scana,veniva accolto l'appello proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA]- SICURAZIONIS.p.a. avverso la sentenza della Commissione tributa- riaprovinciale di Firenze n. 596/3/15 che aveva riunito e rigettato i ricorsiintroduttivi della società proposto avverso due dinieghi di rim- borso relativi alle annualità 2007 e 2008, iscritti al prot. nn.6349 e 6351notificati il 25.2.2013, con i quali l’Amministrazione finanziaria contestavala spettanza degli ulteriori interessi maturati nel periodo decorrentedalla data di disposizione del pagamento del rimborso a seguitodi presentazione di dichiarazione IVA di gruppo. L’Agenzia ri- tenevacorrettamente rimborsata, oltre alla sorte capitale del credito, lamisura degli interessi decorrenti dalla comunicazione della dispo- sizionedi pagamento all’agente della riscossione. 2. La CTR, ritenute superabili le questioni preliminari, inclusa la de- dottadecadenza dal potere impositivo, nel merito riteneva fondata la prospettazione della società, ritenendo applicabile il comma 4bis e non5 dell’art.20 del D.M. n.567/93, termine di 20 giorni per l’eroga- zionedel rimborso non rispettato dall’Amministrazione finanziaria nel casodi specie. Non veniva rideterminato solo il dies a quo di decor- renzadegli interessi, individuato nel 21 ° giorno successivo alla data diemissione della disposizione da parte dell’Ufficio, ma anche il dies adquem, individuato non nel giorno dell’emesso ordinativo di paga- mento,bensì nel giorno di accredito effettivo sul conto della contri- buente. 3.Contro t ale decisione propone ricorso per Cassazione l’Agenzia per due motivi, cui replica la contribuente con controricorso, che illustra conmemoria. Consideratoche: 4.In via preliminare, viene eccepita dalla controricorrente l’inammis- sibilitàdel ricorso in q uanto la notifica dello stesso non è stata effet- tuataall’indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici registri(REGINDE) dei difensori della società, bensì alla società diret- tamente. 4.1. L’eccezione è infondata. Per giurisprudenza c ostante di questa Corte,la notifica del ricorso per cassazione alla parte personalmente e nonal suo procuratore non determina l'inesistenza, ma la nullità della notificazione,sanabile ex art. 291, comma 1, cod. proc. civ. con la sua rinnovazione, oppure con l'intervenuta costituzione della parte desti- nataria,a mezzo del controricorso, secondo la regola generale dettata dall'art.156, comma 2, c.p.c., applicabile anche al giudizio di legitti- mità.Ad esempio, Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 24450 del 17/10/ 2017, Rv.646202 - 01, ha disatteso l'eccezione di inammissibilità del ricorso, perchénotificato presso gli uffici comunali invece che presso il domicilio eletto sul rilievo dell'avvenuta costituzione del Comune. Nello stesso sensosi segnala, tra le molt e, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15236 del 03/07/2014,Rv. 631742 - 01. A tale principio di diritto va data conti- nuitàanche nel caso di specie, con la specificazione che esso vale an- chenel caso in cui, anziché la tradizionale notificazione postale, si sia adoperata la notifica PEC, eseguita all’indirizzo della parte in luogo dell’indirizzodel difensore domiciliatario, dal momento che il contrad- dittorioè stato instaurato e la contribuente lo ha accettato difendendosi ampiamentecirca il merito della controve rsia. 5.Con il primo motivo di ricorso - ex articolo 360 primo comma n. 3 cod.proc. civ. - l’Agenzia deduce la violazione falsa applicazione degli articoli78 comma 33 della l. n.413/1991, 20 del D.M. n.567/1993, 38 bisdel d.P.R. n.633/1972, 44 e 44 bi s del d.P.R. n.602/1973 per aver la CTR ritenuto fondato nel merito l’appello della contribuente, erro- neamente determinando la decorrenza degli interessi oggetto di rim- borso IVA, calcolata dal 21° giorno successivo alla data di emissione delladisposizione da parte dell’Ufficio, e quale termine finale il giorno dieffettivo accredito sul conto degli importi rimborsati. In particolare, quantoal dies a quo , avrebbe errato la CTR nell’applicare il comma 4 bisdell’art.20 cit. e non il successivo comma 5, tenuto anche conto che ilD.M. 309/2003 non aveva abrogato né modificato l’art.78 comma 33 dellal. n.413/1991 richiamato dal comma 5. Anche con riferimento alla novellaintrodotta dall’art.14 d.lgs. n.175/2014, la CTR non si sarebbe attenutaai principi g iurisprudenziali della Corte di cassazione secondo i quali la disposizione si applica ai rimborsi erogati a partire dal 1.1.2015(cfr. Cass. n. 18798/2017). Il giudice d’appello avrebbe poi erratopure in riferimento al dies ad quem di calcolo degli intere ssi, da individuarsiper interpretazione giurisprudenziale consolidata dalla data diemissione del mandato di pagamento, restando irrilevanti sia la co- municazione dell’emissione che quella dell’effettivo accredito dalla sommada rimborsare. 6.Il motivo n on è inammissibile, come eccepito dalla contribuente in controricorso, in quanto in esso non sono compendiate questioni tra loro eterogenee e incompatibili, né il mezzo è articolato in modalità perplessaper il fatto che la data di emissione dell’ordine di pagamento nonouò costituire sia il parametro base per l’individuazione del dies a quo della decorrenza degli interessi sia per essere esso stesso il dies adquem al fine del calcolo del rimborso degli interessi dovuti. Infatti, conil motivo suddetto è c ensurata l’unitaria ratio decidendi resa dalla CTRsulla misura degli interessi maturati con riferimento al credito di impostaoggetto di rimborso, per i suddetti concorrenti profili. 7.La censura è fondata sotto l’assorbente profilo secondo il quale, in temadi rimborso IVA, nel caso di ritardo nell'erogazione del rimborso infrannuale,il termine di decorrenza degli interessi moratori spettanti alcontribuente ai sensi dell'art. 78, comma 33, della l. n. 413 del 1991 edell'art. 20 del d.m. n. 567 del 199 3 è di sessanta giorni dalla richie- stadel contribuente al concessionario ovvero dalla disposizione dell'uf- ficio,non trovando applicazione l'art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 175 del2014 (che ha riformulato l'art. 78, comma 3, lett. a),della l. n. 413 del1991), giacché il successivo comma 2 del citato art. 14 espressa- mentestabilisce che detta disposizione si applica solo ai rimborsi ero- gatia partire dal 1 gennaio 2015. (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 18798 del28/07/2017, Rv. 645283 - 01). 7.1.Il princip io è stato ulteriormente confermato e specificato da Cass. Sez.5 - , Ordinanza n. 20115 del 30/07/2018 (Rv. 649973 - 01) nel sensoche in tema di rimborso di credito IVA mediante c.d. conto fi- scale, nel caso di ritardo nell'accredito delle somme - idoneo a costi- tuirein mora "ex re" l'Amministrazione finanziaria - il termine di de- correnza degli interessi moratori spettanti al contribuente ai sensi dell'art.78, comma 33, della l. n. 413 del 1991 e dell'art. 20 del d.m. n.567 del 1993, come modificato dall 'art. 1 del D.M. n. 309 del 2003, èdi sessanta giorni dalla richiesta al concessionario, ovvero dalla di- sposizionedell'Ufficio, mentre i crediti del contribuente cessano di pro- durreinteressi dalla data di comunicazione della disposizione di paga- mentoal concessionario della riscossione che gestisce il conto fiscale, in quanto l’attività gestoria è posta in essere nel comune interesse dell’Amministrazionefinanziaria e del contribuente. 7.2.Già in precedenza è stato affermato dalla Sezione (Cass. Sez. 5, Sentenzan. 14506 del 29/07/2004, Rv. 575098 - 01) che l'art. 78 della l.n. 413 del 1991, istitutiva del cd. “conto fiscale” per i contribuenti titolaridi redditi d'impresa o di lavoro autonomo, ha razionalizzato e reso trasparenti i rapporti tributari, con l'introduzione e la disciplina (artt.da 33 a 37) dei rimborsi alternativa e autonoma rispetto a quella stabilita in via generale, autorizzando il concessionario della riscos- sione,nella qualità di gestore del conto, ad erogare rapidamente i rim- borsispettanti al contribuente per i crediti d'imposta sorti dopo il primo gennaio 1994 o risultanti dalle dichiarazioni presentate successiva- mentea tale data (e, quanto all'IVA, quelli spettanti all'Ufficio per cre- ditirisultanti da dichiarazioni presentate i n data anteriore), mediante accredito bancario regolamentato dall'art. 20 del D.M. 28 dicembre 1993,n. 567. In base a tale disposizione, le somme vanno accreditate entro sessanta giorni dalla richiesta del contribuente, oltre il quale competonogli intere ssi previsti dalle leggi speciali per i crediti d'impo- stache, in materia di IVA, riguardano soltanto quelli nella misura degli interessidi mora, prevista dalla detta disciplina, e non anche gli inte- ressidal novantesimo giorno successivo a quello di pres entazione della dichiarazioneannuale o, per i periodi inferiori all'anno, dal ventesimo giornodel secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari. Pertanto,la Corte ha statuito che i crediti del contribuente cessano di produrreinteressi dalla data di comunicazione della disposizione di pa- gamento al concessionario, che gestisce il conto fiscale nel comune interesse dell'Amministrazione finanziaria e del contribuente e, sol- tantodopo il decorso del termine dilatorio per l'accredito dell e somme sulconto bancario dell'avente diritto, il ritardo nell'adempimento, per effettodi una mancanza di provvista, vale a costituire in mora “ex re” l'Amministrazionefinanziaria. Tale principio di diritto giurisprudenziale nonè mai stato successivame nte superato (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n.14506 del 29/07/2004 con riferimento ai rimborsi IVA annuali; con- forme,Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11077 del 12/05/2006). 8.Inoltre, sempre in tema di IVA, è acquisito che nel caso di rimborsi infra-annuali, gl i interessi, decorrenti - ai sensi dell'art. 1 del D.M. 15 febbraio1979, emanato in attuazione dell'art. 38 bis, quinto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - dopo il 20° giorno del secondo mesesuccessivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari, s i arrestano alladata della apposita comunicazione del competente ufficio al con- cessionariodel servizio della riscossione, gestore del conto fiscale sul quale gli accrediti devono essere eseguiti, e riprendono a decorrere dopoil sessantesimo giorno da de tta data, ai sensi dell'art. 78, comma trentatreesimo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in relazione all'art.20 del D.M. 28 dicembre 1993, n. 567 (Cass. Sez. 5, Sentenza n.5496 del 08/04/2003). 9.Per tutte le ragioni esposte il motivo è fondato e n on vi è spazio per la proposizione del rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE e dell’art.3 della legge 13 marzo 1958, n. 204 prospettato a pag.18 del controricorso e ulteriormente rielaborato nella memoria illustrativa («Se l’articolo 183, parag rafo 1, lett. a) della Direttiva 2006/112/CE, incombinato disposto con il principio di neutralità fiscale, debba essere interpretatonel senso che esso osta a normativa, come quella applica- bilea fatti di causa nel procedimento principale, che posticipa d i qua- ranta giorni il termine iniziale di decorrenza degli interessi normal- mente dovuti su un’eccedenza di pagamento (eccedenza di IVA) che non sia stata rimborsata tempestivamente, anche laddove tale slitta- mentodel termine iniziale non sia volto a consent ire l’effettuazione di una verifica fiscale sulla effettiva spettanza dell’eccedenza di credito masolamente per far fronte a una carenza di fondi »), dal momento chela questione è manifestamente infondata. 9.1.Infatti, questa Corte ha anche di recente affermato che in tema di rimborsi IVA, la sospensione della decorrenza degli interessi, ai sensi dell'art.38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, nel periodo intercorrente tra ladata di notifica della richiesta d i documenti da parte dell'Amministra- zionefinanziaria e quella della consegna degli stessi da parte del con- tribuente,quando tale periodo superi i quindici giorni, non si pone in contrastocon il principio, affermato nella giurisprudenza unionale, per ilquale l'art. 183 della direttiva 2006/112/CE, letto alla luce del prin- cipiodi neutralità fiscale, non consente di ridurre gli interessi, e quindi l'effettivitàdel rimborso, in danno del contribuente, per cause non im- putabiliallo stesso, atteso che, anzi, l'art. 38 - bis del d.P.R. citato con- cedeal contribuente un termine di quindici giorni durante il quale, pur dovendosiattivare per integrare la domanda, gli interessi continuano adecorrere in suo favore (cfr. Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 11418 del 30/04/2019;Corte di Giustizia sentenza 28 febbraio 2018, nella causa C-387/16,Nidera) e non vi sono ragioni per discostarsi nel caso di spe- cieda tale interpretazione conforme al diritto unionale (cfr. in tal senso ancheCass. n. 28333 del 07/11/2018), dal mo mento che si tratta di untermine funzionale all'espletamento dei controlli e delle verifiche di spettanzadell'amministrazione e ragionevole secondo i princìpi affer- mati dalla Corte di Giustizia con la sentenza 12 maggio 2011, nella causaC- 107/10, Enel M aritsa Iztok 3 AD . 10. Dall’accoglimento del primo motivo di ricorso discende l’assorbi- mento del secondo - prospettato in relazione all’articolo 360 primo comman. 3 cod. proc. civ. - con il quale l’Agenzia denuncia la viola- zionee falsa applicazione dell’ art. 2697 cod. civ. per aver la CTR errato nell’applicazionedel corretto canone di riparto della prova, affermando che spetta all’Amministrazione finanziaria provare che il ritardo nell’erogazioneè stato conseguenza della mancanza di fondi, conside- ratooltretutto il fatto che la contribuente non aveva mai contestato in concretola ragione del ritardo nell’erogazione del rimborso. 11.Consequenzialmente va disposta la cassazione della sentenza im- pugnatacon rinvio, ai sensi della legge n.130/2022, alla Cor te di giu- stizia tributaria di secondo grado della Tos