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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 18081/2022

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato ad Avola il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 08/07/2021 della corte di appello di Catania, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La corte di appello di Catania con sentenza del 8 luglio 2021 confermava la sentenza del 15 settembre 2020 del tribunale di Siracusa con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in relazione al delitto di cui all'art. 10 del Dlgs. 74/2000. o

2. Avverso la sentenza suindicata propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore, sollevando quattro motivi di impugnazione.

3. Deduce con il primo il vizio di manifesta illogicità della motivazione per travisamento della prova, atteso che il convincimento della corte sulla condotta attribuita al ricorrente sarebbe suffragato da mere presunzioni: infatti, l'imputato avrebbe prodotto la documentazione contabile esibendola alla Guardia di finanza il 14 aprile 2021, senza che tuttavia la stessa venisse acquisita e depositata agli atti del procedimento.

La corte avrebbe trascurato tale dato e sarebbe erronea l'affermazione della mancata produzione, da parte del ricorrente, della documentazione contabile per il 2010.

Con travisamento dunque, della prova, da intendersi in altro modo, e per omissione, essendosi omesso di inserire nel compendio probatorio valutato, atti presenti alla cognizione del giudice.

4. Con il secondo motivo lamenta la erronea applicazione dell'art. 10 del Dlgs. 74/2000.

Si ribadisce l'avvenuta produzione della documentazione contabile da parte dell'imputato per anni precedenti e successivi al 2010, e si osserva altresì che la motivazione non sarebbe corredata da elementi in grado di dimostrare il dolo specifico. 5.

Con il terzo motivo rappresenta la mancata applicazione dell'art.531 cod. proc. pen. in relazione alla prescrizione del reato, intervenuta nel gennaio 2021 e sulla quale la corte avrebbe omesso ogni valutazione pur a cio' sollecitata.

6. Con il quarto motivo deduce il vizio di omessa motivazione circa la mancata applicazione dell'art. 531 cod. proc. pen. in relazione alla intervenuta prescrizione del reato, nonostante la rappresentazione con note, da parte della difesa, di tale causa di estinzione del reato.

La corte non si sarebbe pronunziata sul punto.

7. Il ricorrente ha presentato memoria ed ha chiesto la pronunzia di non doversi procedere per intervenuta prescrizione e l'annullamento della sentenza impugnata.8.

I primi due motivi, incentrati sulla piena disponibilità del ricorrente nel consegnare la documentazione contabile per l'anno 2010, con conseguente assenza oltre che dell'elemento materiale del reato contestato anche del dolo del medesimo, devono essere considerati congiuntamente.

Essi sono inammissibili.

Quanto all'elemento oggettivo del reato, a fronte della espressa esclusione, da parte dei giudici, della produzione da parte del ricorrente, della documentazione contabile in contestazione, lo stesso si è limitato ad asserire il contrario, sub specie di una disponibilità alla produzione manifestata agli investigatori e dagli stessi impedita, già coerentemente stigmatizzata in primo grado, e priva, in questa sede, di ogni e qualsivoglia utile allegazione, atta a fondare il dedotto travisamento di una prova, quale la concreta ed acclarata offerta di produzione della documentazione contabile utile, che in realtà dunque non sussiste né è allegata.

Né rileva, come perspicuamente rilevato, in maniera incontrastata, dal primo giudice, la produzione, alla udienza del 17.5.2018, di documenti del 2010, siccome parziali ed insufficienti, oltre che inidonei ad escludere il reato, ormai consumatosi, il quale, come noto, è permanente nel caso di intervenuto occultamento della documentazione, perfezionandosi al momento in cui la stessa è sottratta alla possibile attività ispettiva degli organi incaricati di eseguire a fini fiscali le verifiche contabili, e permane per tutto il periodo in cui l'assenza della predetta documentazione contabile abbia impedito o reso più difficoltosa l'attività di controllo fiscale; cosicchè, la permanenza dura sino al compimento dell'accertamento tributario ed in particolare fino al momento in cui la documentazione viene richiesta al contribuente dagli organi accertatori (cfr. Sez. 3, n. 14461 del 25/05/2016 (dep. 24/03/2017) Rv. 269898 - 01 Quaglia; Sez. 3, n. 38376 del 09/07/2015 Rv. 264676 - 01 Palermo).

L'insussistenza del presupposto di fatto invocato anche a supporto della dedotta assenza del dolo del reato, evidenzia la manifesta infondatezza anche delle censure formulate a tale ultimo riguardo, siccome presupponenti espressamente l'esclusione della condotta di occultamento.

Del resto, dalle due conformi sentenze emerge una coerente illustrazione del dolo, che si avvale della valorizzazione della qualità di evasore fiscale del ricorrente dal 2007, della mancata produzione della contabilità del 2010, non consegnata neppure al proprio professionista che curava la custodia della contabilità di impresa, della mancata effettuazione delle dichiarazioni fiscali.

9. Anche il terzo e quarto motivo, omogenei e da esaminare congiuntamente anche essi, sono inammissibili, sia per la genericità, in assenza di una puntuale illustrazione del calcolo rappresentativo della invocata prescrizione, sia perché la prescrizione del reato, considerato anche il periodo di sospensione della prescrizione, nel quadro della novella del 2011, che ha modificato la disciplina della prescrizione per i reati tributari, elevando di un terzo il termine di prescrizione dei delitti previsti dagli artt. 2-10 D.Igs. 74/2000, e applicabile ai fatti successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione 148/2011, e quindi ai reati tributari consumati dopo il 17 settembre 2011, matura al 12 febbraio 2023.

Essendo quindi manifestamente infondata la prospettazione, con note, della maturata prescrizione, non emerge alcun vizio di omessa motivazione sul punto, alla luce del principio per cui il vizio di motivazione non è configurabile riguardo ad argomentazioni giuridiche delle parti.

Queste ultime infatti, come ha più volte sottolineato la Suprema Corte, o sono fondate e allora il fatto che il giudice le abbia disattese (motivatamente o meno) dà luogo al diverso motivo di censura costituito dalla violazione di legge, insussistente nel caso in esame, o sono infondate, e allora che il giudice le abbia disattese non può dar luogo ad alcun vizio di legittimità della pronuncia giudiziale, avuto anche riguardo al disposto di cui all'art. 619 comma 1 cod. proc. pen. che consente di correggere, ove necessario, la motivazione quando la decisione in diritto sia comunque corretta (cfr. in tal senso Sez. 1, n. 49237 del 22/09/2016 Rv. 271451 — 01 Emmanuele).

9. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.

M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato ad Avola il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 08/07/2021 della corte di appello di Catania, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La corte di appello di Catania con sentenza del 8 luglio 2021 confermava la sentenza del 15 settembre 2020 del tribunale di Siracusa con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in relazione al delitto di cui all'art. 10 del Dlgs. 74/2000. o 2. Avverso la sentenza suindicata propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore, sollevando quattro motivi di impugnazione. 3. Deduce con il primo il vizio di manifesta illogicità della motivazione per travisamento della prova, atteso che il convincimento della corte sulla condotta attribuita al ricorrente sarebbe suffragato da mere presunzioni: infatti, l'imputato avrebbe prodotto la documentazione contabile esibendola alla Guardia di finanza il 14 aprile 2021, senza che tuttavia la stessa venisse acquisita e depositata agli atti del procedimento. La corte avrebbe trascurato tale dato e sarebbe erronea l'affermazione della mancata produzione, da parte del ricorrente, della documentazione contabile per il 2010. Con travisamento dunque, della prova, da intendersi in altro modo, e per omissione, essendosi omesso di inserire nel compendio probatorio valutato, atti presenti alla cognizione del giudice. 4. Con il secondo motivo lamenta la erronea applicazione dell'art. 10 del Dlgs. 74/2000. Si ribadisce l'avvenuta produzione della documentazione contabile da parte dell'imputato per anni precedenti e successivi al 2010, e si osserva altresì che la motivazione non sarebbe corredata da elementi in grado di dimostrare il dolo specifico. 5. Con il terzo motivo rappresenta la mancata applicazione dell'art.531 cod. proc. pen. in relazione alla prescrizione del reato, intervenuta nel gennaio 2021 e sulla quale la corte avrebbe omesso ogni valutazione pur a cio' sollecitata. 6. Con il quarto motivo deduce il vizio di omessa motivazione circa la mancata applicazione dell'art. 531 cod. proc. pen. in relazione alla intervenuta prescrizione del reato, nonostante la rappresentazione con note, da parte della difesa, di tale causa di estinzione del reato. La corte non si sarebbe pronunziata sul punto. 7. Il ricorrente ha presentato memoria ed ha chiesto la pronunzia di non doversi procedere per intervenuta prescrizione e l'annullamento della sentenza impugnata.8. I primi due motivi, incentrati sulla piena disponibilità del ricorrente nel consegnare la documentazione contabile per l'anno 2010, con conseguente assenza oltre che dell'elemento materiale del reato contestato anche del dolo del medesimo, devono essere considerati congiuntamente. Essi sono inammissibili. Quanto all'elemento oggettivo del reato, a fronte della espressa esclusione, da parte dei giudici, della produzione da parte del ricorrente, della documentazione contabile in contestazione, lo stesso si è limitato ad asserire il contrario, sub specie di una disponibilità alla produzione manifestata agli investigatori e dagli stessi impedita, già coerentemente stigmatizzata in primo grado, e priva, in questa sede, di ogni e qualsivoglia utile allegazione, atta a fondare il dedotto travisamento di una prova, quale la concreta ed acclarata offerta di produzione della documentazione contabile utile, che in realtà dunque non sussiste né è allegata. Né rileva, come perspicuamente rilevato, in maniera incontrastata, dal primo giudice, la produzione, alla udienza del 17.5.2018, di documenti del 2010, siccome parziali ed insufficienti, oltre che inidonei ad escludere il reato, ormai consumatosi, il quale, come noto, è permanente nel caso di intervenuto occultamento della documentazione, perfezionandosi al momento in cui la stessa è sottratta alla possibile attività ispettiva degli organi incaricati di eseguire a fini fiscali le verifiche contabili, e permane per tutto il periodo in cui l'assenza della predetta documentazione contabile abbia impedito o reso più difficoltosa l'attività di controllo fiscale; cosicchè, la permanenza dura sino al compimento dell'accertamento tributario ed in particolare fino al momento in cui la documentazione viene richiesta al contribuente dagli organi accertatori (cfr. Sez. 3, n. 14461 del 25/05/2016 (dep. 24/03/2017) Rv. 269898 - 01 Quaglia; Sez. 3, n. 38376 del 09/07/2015 Rv. 264676 - 01 Palermo). L'insussistenza del presupposto di fatto invocato anche a supporto della dedotta assenza del dolo del reato, evidenzia la manifesta infondatezza anche delle censure formulate a tale ultimo riguardo, siccome presupponenti espressamente l'esclusione della condotta di occultamento. Del resto, dalle due conformi sentenze emerge una coerente illustrazione del dolo, che si avvale della valorizzazione della qualità di evasore fiscale del ricorrente dal 2007, della mancata produzione della contabilità del 2010, non consegnata neppure al proprio professionista che curava la custodia della contabilità di impresa, della mancata effettuazione delle dichiarazioni fiscali. 9. Anche il terzo e quarto motivo, omogenei e da esaminare congiuntamente anche essi, sono inammissibili, sia per la genericità, in assenza di una puntuale illustrazione del calcolo rappresentativo della invocata prescrizione, sia perché la prescrizione del reato, considerato anche il periodo di sospensione della prescrizione, nel quadro della novella del 2011, che ha modificato la disciplina della prescrizione per i reati tributari, elevando di un terzo il termine di prescrizione dei delitti previsti dagli artt. 2-10 D.Igs. 74/2000, e applicabile ai fatti successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione 148/2011, e quindi ai reati tributari consumati dopo il 17 settembre 2011, matura al 12 febbraio 2023. Essendo quindi manifestamente infondata la prospettazione, con note, della maturata prescrizione, non emerge alcun vizio di omessa motivazione sul punto, alla luce del principio per cui il vizio di motivazione non è configurabile riguardo ad argomentazioni giuridiche delle parti. Queste ultime infatti, come ha più volte sottolineato la Suprema Corte, o sono fondate e allora il fatto che il giudice le abbia disattese (motivatamente o meno) dà luogo al diverso motivo di censura costituito dalla violazione di legge, insussistente nel caso in esame, o sono infondate, e allora che il giudice le abbia disattese non può dar luogo ad alcun vizio di legittimità della pronuncia giudiziale, avuto anche riguardo al disposto di cui all'art. 619 comma 1 cod. proc. pen. che consente di correggere, ove necessario, la motivazione quando la decisione in diritto sia comunque corretta (cfr. in tal senso Sez. 1, n. 49237 del 22/09/2016 Rv. 271451 — 01 Emmanuele). 9. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa
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