CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21024/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle arti . udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Torino, con la pronuncia indicata in epigrafe, per quanto ancora rileva in questa sede, ha accolto il concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. concluso tra il Pubblico Ministero e la difesa di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza d'appello l'imputata, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducente l'omessa motivazione in merito all'insussistenza di causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. oltre che alla commisurazione giudiziale della pena. 3. Il ricorso è inammissibile in applicazione di principio già sancito e ribadito dalla Suprema Corte antecedentemente alla proposizione del ricorso per cassazione. In tema di concordato in appello, difatti, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che, come nella specie, non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta (ex plurimis: Sez. 4, n. 944 dei 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170). 4. All'inammissibilità del ricorso, nella specie dichiarata senza formalità ex art. 610, comma 5, cod. proc. pen., consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pien., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così