CassazionesentenzaSezione U
Cassazione n. 03102/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23898-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. VESALIO 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza parziale n. 76/2020 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che la Corte rigetti il ricorso dichiarandolo inammissibile. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., muovendo dall'assunto di non applicabilità del regime della "prosecuzione temporanea" stabilito dall'art. 53-bis della I. r. [OSCURATO:PERSONA] n. 26 del 2003 alle concessioni di grande derivazione delle acque (nella specie la concessione di derivazione del fiume Oglio denominata Covi-Sonico), non ancora scadute in ragione della proroga pieno iure disposta per effetto dell'art. 1, terzo comma, lett. b), del d. I. n. 145 del 2013, conv. con modificazioni in I. n. 9 del 2014, e dell'art. 4 del d. m.[OSCURATO:DATA_NASCITA], nell'ambito della disciplina di incentivazione ai titolari di impianti che producono energia da fonte rinnovabile, e affermando il proprio interesse a proseguire nell'esercizio della concessione di grande derivazione "alle stesse condizioni stabilite" dal disciplinare di concessione, senza, quindi, dover essere sottoposta all'obbligo di versare somme a titolo di canone aggiuntivo; tanto premesso, ha impugnato le decisioni della Giunta regionale della [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 23898 sez. SU - ud. 07-12-2021 -2- del 19-9-2016 e del 9-5-2016 con le quali era stato invece, per l'appunto, determinato l'ammontare del canone aggiuntivo suddetto. L'adito TSAP con sentenza parziale n. 76 del 2020, "non definitivamente decidendo", ha in parte respinto e in parte dichiarato manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Edison a sostegno della propria tesi, disponendo come da separata ordinanza per gli incombenti istruttori. Sebbene all'esito di una lunga esposizione il TSAP - dopo la ricostruzione della disciplina nel suo complesso e dopo il richiamo delle sentenze n. 175 del 2017 e n. 119 del 2019 della Corte costituzionale quanto alla soluzione dei dubbi di costituzionalità sollevati in controversia analoghe - ha per quanto in effetti rileva ritenuto (i) che in ordine ai profili di illegittimità degli atti deliberativi regionali non veniva in considerazione una non consentita "critica di merito", come invece sostenuto dalla regione quanto alla determinazione del canone aggiuntivo, sicché, proprio per stabilirne la corretta determinazione, sarebbe stato necessario disporre (così come poi concretamente disposto con separata ordinanza) una verificazione tecnica ex artt. 196 del t. u. n. 1775 del 1933 e 66 cod. proc. amm.; (il) che di contro le prospettate questioni di illegittimità costituzionale erano da considerare manifestamente infondate, quando non inammissibili per irrilevanza. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza deducendo cinque motivi di ricorso per cassazione. La regione [OSCURATO:PERSONA] ha replicato con controricorso. Le parti hanno depositato memorie. Ragioni della decisione Ric. 2020 n. 23898 sez. SU - ud. 07-12-2021 -3- I. - I motivi di ricorso denunziano nell'ordine: (i) la violazione o falsa applicazione degli artt. 1 del c1.1. n. 145 del 2013 come convertito e 4 del d.m. 6 novembre 2014 per avere la sentenza mancato di considerare la cd. disciplina spalmaincentivi applicabile al caso di specie; (ii) la violazione o falsa applicazione degli artt. 12, comma, 8.bis, del digs. n. 79 del 1999, 23 della I. n. 87 del 1953, 3, 23, 41, 53, 117 e 119 cost., 1 del protocollo addizionale Cedu, nonché dell'art. 112 cod. proc. cív., per aver mancato di considerare che almeno fino all'entrata in vigore della I. n. 12 del 2019 (e quindi fino al febbraio 2019) la gestione delle derivazioni avrebbe dovuto svolgersi alle medesime condizioni stabilite dal disciplinare di concessione, senza possibilità di alterazione dell'equilibrio economico con nuovi oneri; (iii) la violazione dell'art. 3 delle Direttive comunitarie 2009/72-CE e 2019/944-UE, nonché degli artt. 3, 41 e 117 cost. e 53-bis della l.r. [OSCURATO:PERSONA] n. 26 del 2003 nella parte in cui è introdotta una ingiustificata disparità di trattamento tra imprese di produzione di energia elettrica a seconda del regime di esercizio degli impianti; (iv) la violazione dei principi di incentivazione delle fonti energetiche rinnovabili e di stabilità dei regimi di sostegno sanciti in materia dalle direttive comunitarie 2001/77-CE, 2009/28-CE e 2018/2001-UE e relative norme di recepimento, con violazione del legittimo affidamento delle imprese e dell'art. 117 cost.; (v) la motivazione apparente del provvedimento e la violazione dell'art. 132 cod. proc. civ. a proposito della ricostruzione su basi presuntive dell'operato asseritamente conformativo della regione [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n, 23898 sez. SU - ud. 07-12-2021 -4- II. - Il ricorso per cassazione è inammissibile. La sentenza impugnata assume la veste della non definitiva su questioni, tali essendo quelle in effetti risolte in vista della delibazione dei (soli) profili di costituzionalità sollevati dalla Edison a corredo dei motivi di impugnazione delle deliberazioni di giunta. Questa Corte ha chiarito che la sentenza del tribunale superiore delle acque pubbliche, che decida una questione di merito senza definire il giudizio, è impugnabile soltanto con la sentenza definitiva, a norma dell'art. 202 del t.u. sulle acque, che opera un rinvio recettizio al codice di procedura civile del 1865, poiché l'espressione "decisione interlocutoria" ivi contenuta va interpretata come corrispondente alla nozione di sentenza che, pur decidendo il merito, non definisce il giudizio e impartisce distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa, secondo le previsioni dell'art. 279, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (Cass. Sez. U n. 1835-16, conf. Cass. Sez. U 23838-04; e v. pure Cass. Sez. U n. 19448-09, Cass. Sez. U n. 8520-07). III. - L'orientamento, peraltro, si coniuga con la più generale affermazione per cui nel processo civile è sempre inammissibile, ai sensi dell'art. 360, terzo comma, cod. proc. civ., nel testo sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 40 del 2006, il ricorso per cassazione immediato avverso la sentenza non definitiva che decida soltanto su questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, e non definisca quindi, neppure in parte, il processo dinanzi al giudice che l'ha pronunciata, potendo in tali casi l'impugnazione essere proposta senza necessità di riserva allorché sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio (Cass. n. 11456-15, Ric, 2020 n. 23898 sez. SU - ud. 07-12-2021 -5- Cass. Sez. U n. 25774-15, Cass. n. 133-17, Cass. n. 11916- 17). IV. - Ancora questa Corte ha in generale stabilito che ai fini dell'individuazione della natura definitiva o non definitiva di una sentenza deve aversi riguardo agli indici di carattere formale desumibili dal contenuto intrinseco della stessa, quali la separazione della causa e la liquidazione delle spese di lite in relazione alla causa decisa (Cass. Sez. U n. 10242-21). V. - Applicando detti criteri alla fattispecie in esame, non v'è altro da constatare che questo: l'impugnata sentenza, per esplicita indicazione desunta dal suo contenuto intrinseco in relazione ai correlati indici formali, si è determinata nel senso della mera reiezione - "non definitivamente decidendo" - delle questioni di legittimità costituzionale sollevate a margine dei motivi di impugnazione avverso le delibere di giunta, rimettendo la causa in istruttoria per separati incombenti e rinviando la regolazione delle spese processuali alla sentenza definitiva. Consegue che il ricorso immediato per cassazione avverso una tal sentenza è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza. p.q. m. La Corte, a sezioni unite, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in 6.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a Ric. 2020 n. 23898 sez. SU - ud. 07-12-2021 -6- titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto. Deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni