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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 207/2010

ECLI:EU:T:2010:161
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 27 aprile 2010 – [OSCURATO:PERSONA] / UAMI – [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] (unibanco) (causa T‑392/06) «Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo unibanco – Marchi nazionali figurativi anteriori UniFLEXIO, UniVARIO e UniZERO – Tardiva produzione di documenti – Potere discrezionale conferito dall’art. 74, n. 2, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 76, n. 2, del regolamento (CE) n. 207/2009]» Marchio comunitario – Procedimento di ricorso – Ricorso proposto contro una decisione della divisione di opposizione dell’Ufficio – Esame da parte della commissione di ricorso – Portata – Fatti e prove non dedotti a sostegno dell’opposizione entro il termine impartito (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 74, n. 2) (v. punti 30‑32) Oggetto Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 10 ottobre 2006 (procedimento R 442/2004‑2), relativa a un procedimento di opposizione tra l’[OSCURATO:PERSONA] GmbH e la [OSCURATO:PERSONA], SA.

Dati della causa Richiedente il marchio comunitario:

[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], SA

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo «unibanco» per servizi rientranti nelle classi 36 e 38 (domanda n. 1871896) Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: [OSCURATO:PERSONA] GmbH Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: Marchi figurativi tedeschi «uniFLEXIO» e «uniVARIO» per servizi rientranti nelle classi 35 e 36 e marchio figurativo tedesco «uniZERO» per servizi rientranti nella classe 36 Decisione della divisione di opposizione: Rigetto dell’opposizione Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) L’[OSCURATO:PERSONA] GmbH è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 27 aprile 2010 – [OSCURATO:PERSONA] / UAMI – [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] (unibanco) (causa T‑392/06) «Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo unibanco – Marchi nazionali figurativi anteriori UniFLEXIO, UniVARIO e UniZERO – Tardiva produzione di documenti – Potere discrezionale conferito dall’art. 74, n. 2, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 76, n. 2, del regolamento (CE) n. 207/2009]» Marchio comunitario – Procedimento di ricorso – Ricorso proposto contro una decisione della divisione di opposizione dell’Ufficio – Esame da parte della commissione di ricorso – Portata – Fatti e prove non dedotti a sostegno dell’opposizione entro il termine impartito (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 74, n. 2) (v. punti 30‑32) Oggetto Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 10 ottobre 2006 (procedimento R 442/2004‑2), relativa a un procedimento di opposizione tra l’[OSCURATO:PERSONA] GmbH e la [OSCURATO:PERSONA], SA. Dati della causa Richiedente il marchio comunitario: [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], SA Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo «unibanco» per servizi rientranti nelle classi 36 e 38 (domanda n. 1871896) Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: [OSCURATO:PERSONA] GmbH Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: Marchi figurativi tedeschi «uniFLEXIO» e «uniVARIO» per servizi rientranti nelle classi 35 e 36 e marchio figurativo tedesco «uniZERO» per servizi rientranti nella classe 36 Decisione della divisione di opposizione: Rigetto dell’opposizione Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) L’[OSCURATO:PERSONA] GmbH è condannata alle spese.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 207/2010 — Fons Iuris — Fons Iuris