CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 7 luglio 2022
Cassazione n. 31526/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 7 luglio 2022 la Corte d'Appello di Milano confermava la sentenza del Giudice per l'Udienza preliminare del Tribunale di Pavia che, previa concessione a tutti gli imputati delle attenuanti generiche dichiarate equivalenti alla contestata aggravante di cui all'art. 80 DPR :309/1990, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni ire di reclusione ed €.20.000 di multa, [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 3 e mesi due di reclusione ed €22.8000,00 di multa, [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni tre e mesi dieci di reclusione ed €.34.000 di multa; [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione ed €.20.8000,00 di multa. Gli imputati erano stati dichiarati colpevoli del reato di cui all'art. 73, commi 1, 4 e 6 DPR 309/1990, per aver coltivato, a fini di commercio, migliaia di piante di cannabis; nonchè ( ad eccezione di imputati [OSCURATO:PERSONA]) altresì colpevoli di singoli episodi di vendita del medesimo stupefacente. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso i predetti imputati, a mezzo del proprio difensore di fiducia. 3. I primi due motivi sono formulati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce, con il primo, vizio di violazione di legge in relazione ai criteri di valutazione della prova e vizio di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione riguardo alla riconosciuta responsabilità per il reato di coltivazione illecita contestato al capo A). Sul punto , si evidenzia l'assenza di prove dimostrative della frequentazione, da parte di Hysenaj, degli immobili ove veniva posta in essere l'attività di coltivazione, nonchè l'assenza di intercettazioni telefoniche e ambientali da dove evincere la partecipazione alla attività di acquisto e scalta della cannabis da coltivare, nonchè alle attività dicoltivazione, essiccazione e confezionamento della sostanza. Gli elementi richiamati dalla Corte d'Appello erano d privi di significatività e tuttalpiù riguardavano il coinvolgimento nella attività di cessione e la conoscenza con I [OSCURATO:PERSONA], ma nessun elemento consentiva di ritenere dimostrata la colpavolezza in ordine alla attività di coltivazione. Con il secondo motivo deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla affermata responsabilità pernale per un singolo episodio di cessione risalente all'8 dicembre 2020. L'elemento probatorio valorizzato dalla Corte, ossia una captazione ambientale nella autovettura del [OSCURATO:PERSONA], non era affatto dimostrativo della presenza dell'Hysenaj. 4. Il terzo motivo è formulato nell'interesse di tutti gli imputati. Con la doglianza si deduce vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena. Si contesta, da un lato, il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 80, che doveva essere esclusa in fatto essendovi prova che la qualità dello stupefacente non veniva ritenuta soddisfacente per la commercializzazione. Si contesta, inoltre, il giudizio di equivalenza e non di prevalenza sull'aggravante contestata nonchè la violazione dei criteri di cui all'art. 133 cod pen, posto che la pena non era parametrata al reale contributo fornito da ciascuno dei coimputati ai fatti contestati. 5. Con il quarto e ultimo motivo si deduce vizio di motivazione in ordine alla disposta confisca delle somme di denaro a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d'appello aveva omesso di valutare la documentazione prodotta dalla difesa a riprova della lecita provenienza delle somme confiscate. 6. Il procuratore generale, con requisitoria scritta„ ha concluso per l'inammissilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va preliminarmente ricordato che, nel caso di specie, ci si trova di fronte ad una "doppia conforme", per cui, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione ( Sez. 3, n.44418 del 16/07/2013, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011 Rv. 252615; Sez. 2, n. 5606 del 10/01/2007 Rv. 236181). 2. Ciò premesso, il primo motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA] svolge censure di merito, pretendendo dì ottenere dalla Corte di cassazione una diversa - e più favorevole - ricostruzione dei fatti. È noto, tuttavia, che siffatte doglianze esulano dal sindacato della Corte di legittimità, investendo profili di valutazione della prova, di ricostruzione del fatto e di determinazione della pena, essenzialmente riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano Sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995 - dep. 1996, Clarke, Rv. 20342801). Più di recente, nel solco del medesimo indirizzo, si è affermato che, in terna di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). Ancora, in perfetta coerenza con gli arresti finora richiamati, si è osservato che non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). Tanto premesso, nessuna manifesta illogicità è ravvisabile nel ragionamento della Corte milanese in ordine al coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nel reato di coltivazione illecita, posto che i giudici di merito chiariscono, con plurimi riferimenti al materiale intercettivo in atti, come il ricorrente fosse costantemente e stabilmente coinvolto nella fase finale della filiera produttiva della coltivazione, ossia nella stabile attività di commercializzazione della cannabis coltivata dai coimputati (il reato è contestato come coltivazione ai fini di commercio). Sottolinea la Corte territoriale, elencando il compendio intercettivo acquisito agli atti e richiamando anche tutte le conversazioni citate dal GUP nella sentenza di primo grado, alle pagg. 40 e seguenti, come fosse costante la partecipazione del ricorrente nella fase finale della attività di coltivazione: dopo che la sostanza era stata essiccata e confezionata, il ricorrente si occupava stabilmente di immetterla sul mercato, mantenendo continui contatti con i coimputati dediti alla coltivazione. In particolare, la sentenza impugnata cita le intercettazioni ambientali in cui Hysenaj comunica ad un connazionale che " tra qualche giorno sarà pronta l'erba di Mandi (soprannome del Baho) e a metà febbraio quella del magazzino di Saimjr"; ovvero altra convesazione in cui il Baho, rivolgendosi all'odierno ricorrente, gli dice di andare a prendere i boccioli, altrimenti la roba " andrà via e non ce ne sarà più"; aggiungendo che tra giorni saranno pronte altre (piante). La pronuncia impugnata conclude, con argomentazione coerente ed immune da aporie logiche, che la collaborazione stabile dell'Hysenaj nel corso di tutta la attività di coltivazione, ai fini dello smercio finale della !:;ostanza, doveva considerarsi quale effettivo contributo causale alla condotta di coltivazione tenuta dai coimputati, posto che egli rappresentava un riferimento certo per la realizzazione della fase ultima della condotta contestata, ovvero l'immissione sul mercato dello stupefacente coltivato. 3. Infondato è secondo motivo, poichè ambedue le sentenze chiariscono come l'analisi della intercettazione ambientale avvenuta all'interno della vettura tipo Smart tg. DK038MA sia basata sulla relazione degli operanti, secondo cui, nel contesto della cessione, dopo aver contato il denaro ricevuto da parte dell'acquirente, il Baho si rivolgeva a Hysenaj dicendogli di "dargli le cose perchè i soldi li avevano già contati". In proposito, ferma l'utilizzabilità nel giudizio abbreviato dei Verbali riassuntivi delle conversazioni captate (Sez. 6, n. 49462 del 03/11/2015, Rv. 265730 - 01), va sottolineato che nel giudizio abbreviato gli atti formati unilateralmente dalla polizia giudiziaria, riproducono, seppure nella dimensione cartolare, una prova dichiarativa e devono essere valutati sulla base dei parametri che regolano l'apprezzamento di tale prova, ove compatibili. Sulla base di tale premessa si è ritenuto che la ricostruzione dei fatti operata dalla [OSCURATO:PERSONA] riproduce una testimonianza qualificata, e come tale deve dunque essere apprezzata (Sez. 2, n. 28960 del 10/05/2017, Rv. 270527 - 01). La motivazione dei giudici di merito è rispettosa di tale principio in quanto richiama, a sostegno delle risultanze del cd brogliaccio delle conversazioni intercettate, altre due conversazioni intevenute tra Baho e Hysenaj all'interno della stessa autovettura appena un'ora prima nella medesima data, nonchè il contesto di collaborazione costante tra il Baho e l'Hysenaj nella fase della immissione dello stupefacente sul mercato. 4. Manifestamente infondato il motivo, proposto da tutti i ricorrenti, inerente all' aggravante della ingente quantità. Sul punto, la Corte territoriale cita l'inequivocabile dato numerico basato sulle risultanze della consulenza espletata, attestanti che il raccolto sarebbe stato in grado di produrre 85.440 dosi ogni dieci settimane, e quindi 8440 dosi settimanali. Va in proposito ricordato che l'aggravante prevista dall'art. 80, comma 2, d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.309 è configurabile anche con riguardo alle ipotesi di coltivazione non autorizzata di piante in considerazione della quantità di stupefacente valutata in base al dato ponderale virtuale e ricavabile all'esito del suo ciclo produttivo, tenuto conto del prevedibile sviluppo della piantagione (Sez. 3, n.39018 del 18/04/2018, Rv. 273917 - 01). 5. Stessa considerazione vale quanto al giudizio di equivalenza, anzichè prevalenza, delle riconosciute attenuanti generiche, in ordine al quale la sentenza impugnata ha motivato la scelta operata con il richiamo alla gravità dei fatti e allo strutturato contesto delinquenziale in cui operavano in coimputati. Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono invero censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010 ,Rv. 245931 01), il che è da radicalmente da escludersi nel caso di specie. 6. Quanto, infine, alla doglianza relativa alla confisca, va premesso che, in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, può procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso dell'imputato quando sussiste un nesso di pertinenzialità fra questo e l'attività illecita di cessione contestata (cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Rv. 272204). Va precisato, al riguardo, che nei casi di cessione e non di mera detenzione ( quale è quello in esame) è sempre consentita la confisca del denaro ai sensi dell'art. 240 cod. pen., nonché ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. 309/90 (Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Rv. 283248 - 01) . La sentenza impugnata fornisce motivazione adeguata sul punto, affermando che i ricorrenti stessi avevano dichiarato di svolgere attività in nero che non avrebbe giustificato il possesso delle somme in contanti rinvenute presso le loro abitazioni, il che rendeva evidente il collegamento tra il denaro e l'attività delittuosa posta in essere. Ancora, non è illogica la motivazione inerente alla asserita ricezione di somme da parte dei parenti per la destinazione alle cure del figlio di [OSCURATO:PERSONA], avendo la Corte milanese argomentato che la destinazione a cure effettive avrebbe comunque comportato l'uso di tali somme. Relativamente, inoltre, all'asserita carenza di motivazione della Corte territoriale in merito alla documentazione attestante la vendita di un terreno in Albania da parte dell'Hoxa, deve rilevarsi che la stessa doglianza sollevata in appello difettava di specificità, lamentandosi genericamente la mancata considerazione del documento senza chiarire se il documento in questione attestasse l'incasso, da parte di [OSCURATO:PERSONA], di somme compatibili con l' ingente quantitativo di denaro contante trovato nella sua disponibilità. 7. In considerazione di quanto esposto, i ricorsi devono essere rigettati. Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta i ricorsi e con