CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 12505/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa 1'11 novembre 2024 dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna alla pena di mesi dodici di reclusione per il reato di evasione dal luogo ove si trovava agli arresti domiciliari. Deduce i seguenti due motivi. 1.1. Violazione di legge e vizi della motivazione relativa al giudizio di colpevolezza in quanto fondato su mere presunzioni legali e «valutazioni indiziarie». 1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio di cui si invoca una riduzione.2. Il Procuratore Generale, nel concludere per l'inammissibilità del ricorso, ha rilevato che, sebbene la motivazione della sentenza impugnata presenti una interruzione nell'ultima frase a pagina 2, può comunque evincersi una valutazione certamente negativa sul riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, come può desumersi anche dal dispositivo di conferma della sentenza di primo grado. 3. Preliminarmente, il Collegio intende rilevare d'ufficio l'incompletezza della motivazione della sentenza, frutto della collazione di parti di due sentenze, di cui una, fino a pagina 2, riferibile al caso di specie, l'altra, alle pagine 3 e 4, riferita alla conferma di una pronuncia assolutoria da un reato che parrebbe individuarsi in quello di cui all'art. 609-bis cod. pen. Tale incongruenza dell'intero apparato argomentativo impedisce di valutare la legittimità della decisione, sia pure in relazione al solo secondo motivo di ricorso, poiché il primo si riferisce a questione non dedotta in appello. 4. La sentenza impugnata va, dunque, annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. P.Q. P.Q.M